Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7124 del 20/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 20/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.20/03/2017),  n. 7124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16547-2011 proposto da:

G.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3464/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/06/2010 r.g.n. 2067/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO;

udito l’Avvocato ILARIA FARES per delega verbale GIANNI EMILIO

IACOBELLI;

udito l’Avvocato GAETANO GIANNI per delega verbale ARTURO MARESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza del 24 giugno 2010, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da G.A. volto a far valere la nullità del termine del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con Poste Italiane Spa il 7 luglio 1998, ritenendo fondata l’eccezione di scioglimento del contratto per mutuo consenso ex art. 1372 c.p.c., comma 1.

La Corte territoriale, escluso che l’eccezione dovesse essere proposta con domanda riconvenzionale, ha condiviso l’assunto del primo giudice valorizzando una serie di elementi, tra i quali: durata complessiva del contratto di meno di tre mesi; attuazione della cessazione del rapporto alla scadenza concordata senza alcuna comunicazione; percezione di quanto dovuto per cessazione del rapporto di lavoro; decorso di circa 8 anni e 4 mesi prima che la G. facesse valere l’illegittimità del termine apposto al contratto; rapporti lavorativi instaurati dopo la cessazione del rapporto dalla G. per diversi anni.

2. – Per la cassazione di tale sentenza G.A. ha proposto ricorso con tre motivi. Ha resistito con controricorso Poste Italiane Spa. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di legge deducendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la decadenza della società dalla proposizione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro tra le parti per mutuo consenso.

Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza per omesso rilievo d’ufficio da parte del giudice di merito del vizio di inammissibilità dell’eccezione di risoluzione per mutuo consenso nonchè contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ribadendo che la controparte avrebbe dovuto spiegare sul punto autonoma domanda riconvenzionale.

Entrambi i motivi, basati sul medesimo erroneo presupposto, risultano infondati in conformità a quanto già statuito da questa Corte (v. Cass. n. 16339 del 2015).

Infatti, al di là del contrasto giurisprudenziale circa la natura dell’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito (se, cioè, la stessa debba intendersi come eccezione in senso stretto, v. Cass. n. 10526 del 2009; Cass. n. 1939 del 1982, o in senso lato, in quanto rappresentante “un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal contratto, che può essere accertato d’ufficio”, v. Cass. n. 7270 del 1997, Cass. n. 24802 del 2006, Cass. n. 12075 del 2007, Cass. n. 10201 del 2012, Cass. n. 6125 del 2014), questa Corte ha chiarito che “di certo, comunque, la proposizione della risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito non costituisce oggetto di una “necessaria domanda riconvenzionale” in quanto con essa il convenuto non oppone una controdomanda intesa ad ottenere un provvedimento positivo sfavorevole all’attore, ma chiede semplicemente il rigetto della domanda attrice” (vedi Cass. n. 21253 del 2014, cfr. Cass. n. 3767 del 2005, Cass. n. 16314 del 2007, Cass. n. 20178 del 2010, Cass. n. 4233 del 2012).

2. – Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, “violazione di legge – imprescrittibilità dell’azione di nullità ex artt. 1421 e 1422 c.c., (mancato assolvimento da parte della resistente dell’onere della prova su di essa gravante) – violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2729 c.c., (violazione e falsa applicazione delle norme in materia di presunzioni) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., (errore sul presupposto di fatto – omesso e contraddittorio esame della documentazione probatoria allegata in atti)”.

Il motivo, come formulato, presenta molteplici profili di inammissibilità.

Innanzitutto contiene promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge, nonchè di vizi di motivazione, senza alcuna adeguata indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dal comma 1 dell’art. 360 c.p.c., così non consentendo una corretta identificazione del devolutum e dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da… irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf., da ultimo, Cass. n. 14317 del 2016).

Inoltre esso tende ad una rivalutazione del giudizio di merito, circa l’accertamento in fatto dei plurimi elementi che hanno convinto il giudice cui compete la quaestio facti della sussistenza di una volontà risolutoria del rapporto, non sindacabile in questa sede di legittimità.

Infine si fonda su documenti di cui non è riportato il contenuto, di talchè se ne possa apprezzare la decisività, in spregio al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

3. – Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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