Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7124 del 13/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 13/03/2020), n.7124
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35925-2018 proposto da:
D.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MASSIMO RIZZATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROIEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3282/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 28/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO
FALABELLA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 28 novembre 2017, con cui è stato respinto il gravame proposto da D.B. avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale del capoluogo veneto. La nominata Corte ha dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. il gravame che aveva ad oggetto la materia della protezione internazionale.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su un motivo. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.
Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – E’ denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. a), artt. 7 e 14. Assume l’istante che la vicenda da lui narrata “è risultata credibile e ben circostanziata ed il fatto che egli non abbia documenti probatori a supportarla non può essere motivo di rigetto”.
2. – Il motivo è inammissibile.
Il giudizio di merito sulla non credibilità, censurato col motivo di ricorso, è estraneo alla pronuncia impugnata, la quale, come si è detto, ha pronunciato sentenza in rito, in punto di inammissibilità dell’appello, giusta l’art. 342 c.p.c..
Ora, la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 18 febbraio 2011, n. 4036; Cass. 3 agosto 2007, n. 17125). E’ infatti necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia avverso la quale è proposto il ricorso per cassazione (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989).
La mancata deduzione di una censura per error in procedendo con riferimento alla ritenuta assenza, nell’atto di appello, dei contenuti di cui all’art. 342 c.p.c. dà quindi ragione dell’inammissibilità del ricorso per cassazione.
3. – Non vi sono spese di giudizio da liquidare.
PQM
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 10 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020