Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7124 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 12/03/2021), n.7124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19250-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

PANORMUS CM SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli

Avvocati ROSARIA ARCUDI, DOMENICO ARCUDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 722/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata l’08/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza 722/3/2019, accoglieva parzialmente gli appelli nn. 8013/14, 8014/14 e 8015/14 proposti dalla Panormus CM snc e dai soci C.S. e M.A. avverso le sentenze nn. 3432/14, 3431/14 e 3430/14 con cui la Commissione tributaria provinciale di Palermo aveva rigettato i ricorsi proposti dai citati contribuenti avverso gli avvisi di accertamento nn. (OMISSIS) relativi ad irpef 2009.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di due motivi.

La Panormus CM snc ha resistito con controricorso. Non hanno svolto attività difensiva gli altri contribuenti.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, l’Amministrazione deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente non contenendo l’esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione in relazione alla parte maggiormente rilevante dell’imposta per cui è causa.

Con il secondo motivo deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e dell’art. 2697 c.c. per non avere applicato la presunzione legale costituita dalle risultanze degli accertamenti bancari dell’amministrazione e per non avere motivato in ordine all’assolvimento della prova da parte del contribuente in ordine alla irrilevanza reddituale delle movimentazioni bancarie accertate dall’Ufficio.

Va premesso in fatto che la sentenza impugnata ha accolto parzialmente gli appelli riuniti della società e dei soci avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso introduttivo dei contribuenti, riconoscendo come dovuto il solo importo di Euro 31.227,90 in ragione di operazioni/movimentazioni finanziarie non giustificate e conseguentemente riconoscendo come non dovuta la ulteriore somma di oltre 360 mila Euro, accertata anch’essa dall’Ufficio sulla base di ulteriori operazioni bancarie, senza in alcun modo argomentare sul perchè l’accertamento dell’Ufficio relativo al predetto rilevante importo fosse infondato.

In altri termini la sentenza impugnata ha ritenuto fondato il ricorso per la citata maggior somma di oltre 360 mila Euro senza esplicitare alcuna argomentazione in proposito e soffermandosi esclusivamente ad enunciare le ragioni per cui sulla maggior somma richiesta era invece dovuto soltanto il citato importo di Euro 31.227,60.

Alla luce di tale premessa va preliminarmente esaminato il secondo motivo che si rivela fondato.

Si osserva a tale proposito che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, le risultanze degli accertamenti bancari costituiscono presunzioni legali che è onere del contribuente contestare con adeguata e rigorosa prova che doveva costituire oggetto di esame e valutazione da parte del giudice di secondo grado che risultano invece totalmente omesse.

La motivazione della sentenza impugnata deve quindi ritenersi omessa sul punto in quanto basata solo su una parte degli importi contestati dalla società appellante con mancato esame delle ulteriori maggiori somme restanti, risultando così priva di ogni argomentazione circa le prove e le deduzioni fornite dalla società ricorrente in ordine alla non debenza di oltre 360 mila Euro di imposta richiesti dall’Agenzia; somma riconosciuta dovuta dalla sentenza di primo grado.

Il motivo va quindi accolto.

Il primo motivo va invece respinto poichè l’omessa pronuncia doveva essere dedotta ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR Sicilia in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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