Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7123 del 20/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 20/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.20/03/2017),  n. 7123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16230-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOMMASO QUAGLIARELLA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3614/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/06/2010 R.G.N. 4113/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale Avvocato LUIGI

FIORILLO;

udito l’Avvocato SERGIO VACIRCA per delega verbale FILIPPO AIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

Con sentenza del 10.6-22.6.2010 la Corte d’appello di Bari, in accoglimento dell’appello proposto da P.A. nei confronti di POSTE ITALIANE spa avverso la sentenza del 10.6.2005 del Tribunale di Trani, che aveva respinto la domanda proposta dalla P. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti di causa il 14 giugno 2002 (con decorrenza 1 luglio – 30 settembre 2002) in ragione di “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè alla attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11.12.2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, e a fronte della necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo luglio – settembre”.

La Corte territoriale premetteva applicarsi nella fattispecie di causa la disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001.

Osservava che non era stato assolto l’onere, cadente a carico del datore di lavoro, di provare la incidenza delle ragioni addotte nel contratto sulla specifica assunzione e dunque la ricaduta dei processi di mobilità sulla sede di destinazione lavorativa della P. ( A.). La prova testimoniale articolata dalla società nella memoria difensiva di primo grado era generica, in quanto riepilogava il contenuto della contrattazione aziendale con esclusivo riferimento al complesso nazionale e non all’ufficio dove la lavoratrice aveva prestato servizio. Non portava a diverse conclusioni l’ulteriore ragione giustificativa del contratto ovvero la causale sostitutiva giacchè la causale oltre a prospettare ragioni giustificative miste ed onnicomprensive non rispondeva al requisito di specificità, per il quale avrebbero dovuto essere specificate nel contratto il lavoratore sostituito nonchè la durata e le ragioni della sua assenza, così da garantire il controllo di effettività.

Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione POSTE ITALIANE, articolato in quattro motivi.

Resiste con controricorso P.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo Poste Italiane denunzia- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, nonchè degli art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116, 244, 253 e art. 421 c.p.c., comma 2.

Censura la sentenza per avere affermato che era onere della società allegare e provare la effettiva sussistenza delle esigenze richiamate nella clausola del termine ed il rapporto di causalità tra tali esigenze e la singola assunzione.

Assume che ai sensi dell’art. 2697 c.c. è il lavoratore che agisce per l’accertamento della illegittimità della apposizione del termine ad avere l’onere di provare l’insussistenza delle ragioni poste dal datore di lavoro a fondamento della clausola del termine.

Deduce di avere in ogni caso provato le esigenze organizzative con la produzione degli accordi collettivi richiamati nel contratto di lavoro e con la richiesta della prova orale, che non era stata ammessa ed era stata reiterata in appello, articolata in specifici capitoli (capitoli 11,12,13,14 della memoria di primo grado) volti a dimostrare in quale misura i processi di riposizionamento del personale avessero coinvolto anche la unità produttiva di applicazione della ricorrente.

2. Con il secondo motivo Poste Italiane denunzia erronea e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo.

Censura la mancanza di motivazione del rigetto delle istanze istruttorie articolate sin dal primo grado di giudizio- come capitolo di prova numero 11- in ordine alla esistenza di squilibri nella distribuzione del personale sul territorio, che avevano determinato situazioni di temporanea carenza di personale incidenti sulla unità produttiva alla quale la lavoratrice era stata assegnata.

Censura, altresì, il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio onde colmare una eventuale ritenuta carenza delle allegazioni dei capitoli di prova.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto relativi, sotto il profilo della violazione delle norme di diritto e del vizio della motivazione, alla statuizione sulla mancanza di prova della ricaduta dei processi organizzativi di cui agli accordi collettivi richiamati in contratto sulla assunzione della lavoratrice.

I motivi sono infondati.

Quanto al primo motivo, questa Corte si è già ripetutamente pronunziata nel senso che l’onere di provare le ragioni obiettive poste a giustificazione della clausola appositiva del termine grava sul datore di lavoro e deve essere assolto sulla base delle istanze istruttorie dallo stesso formulate (Cass. n. 10742/2016; Cass. n. 2279/10; Cass. 21 maggio 2008 n. 12985), rilevando come anche anteriormente alla esplicita introduzione del comma “premesso” dalle L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 39 (secondo cui “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”) il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo pur sempre l’apposizione del termine una ipotesi derogatoria.

La attribuzione dell’onere probatorio al datore di lavoro trova conferma, poi, nel dato relativo alla “vicinanza” al datore di lavoro delle situazioni che consentono la deroga, anch’essa elemento normalmente significativo del conseguente carico probatorio in giudizio.

Quanto al secondo motivo, la Corte di merito ha affermato nella statuizione impugnata che i capitoli di prova articolati da Poste Italiane non erano idonei alla prova (così ritenendone implicitamente la irrilevanza) perchè meramente riepilogativi dei contenuti della contrattazione aziendale senza alcuna relazione con la particolarità delle esigenze presenti nell’ufficio ove la lavoratrice aveva prestato la sua attività mentre sarebbe stata necessaria la prova del fatto che la mobilità aziendale aveva avuto conseguenze sull’ufficio di A.- o sulla relativa provincia- nonchè della misura di tale impatto (pagina 9, in fine).

Il giudizio di fatto in tali sensi espresso non presenta il vizio denunziato giacchè correttamente e logicamente argomentato.

Nè può essere dedotto il mancato esercizio del potere istruttorio d’ufficio, la cui attivazione costituisce un potere dovere del giudice soltanto in presenza di elementi di prova già obiettivamente presenti nella realtà del processo.

3. Con il terzo motivo Poste Italiane denunzia- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, art. 4, comma 2, art. 12 disp. prel. c.c., art. 1362 e ss. c.c., 1325 e ss. c.c..

Lamenta che erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto la genericità della causale sostitutiva, assumendo essere necessaria la indicazione del lavoratore da sostituire e delle ragioni della assenza.

Il motivo è fondato.

La Corte di merito ha affermato la genericità della causale sotto un duplice profilo ovvero per la pluralità ed eterogeneità delle ragioni addotte, essendo indicate congiuntamente esigenze organizzative e sostitutive e per la mancanza di specificità della causale sostitutiva (pagina 12 della sentenza, terzo capoverso).

Sotto il primo profilo si osserva che la genericità della clausola giustificativa del termine non può essere ritenuta in ragione della pluralità delle causali, come già affermato da questa Corte in relazione a clausole di tenore analogo a quella qui in esame (cfr. Cass. 16.4.2015 n. 7772; 17 giugno 2008 n. 16396).

Quanto ai requisiti di specificità della causale sostitutiva, nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato il principio secondo cui nelle situazioni aziendali complesse- in cui la sostituzione non sia riferita ad una singola persona ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta – l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (l’ambito territoriale di riferimento, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità (ex plurimis: 25/02/2016, n. 3719; Cass. 17-1-2012 n. 565, Cass. 4-6-2012 n. 8966, Cass. 20-4-2012 n. 6216, Cass. 30-5-2012 n. 8647, Cass. 26-7-2012 n. 13239, Cass. 2-5-2011 n. 9602, Cass. 6-7-2011 n. 14868).

La Corte di merito nel ritenere la invalidità formale della apposizione del termine non si è attenuta ai principi di diritto sopra indicati.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in accoglimento del terzo motivo di ricorso e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte d’appello di Bari in diversa composizione, perchè provveda a rinnovare il giudizio in conformità al principio di diritto qui ribadito.

Resta assorbito l’esame del quarto motivo di ricorso, giacchè relativo alla statuizione sul risarcimento del danno dipendente da quella pregiudiziale di illegittimità del termine affetta dal vizio sopra evidenziato.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo ed il secondo, dichiara assorbito il quarto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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