Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7123 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 09/11/2021, dep. 04/03/2022), n.7123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2991/2021 proposto da:

O.T., elettivamente domiciliato in Roma, presso Corte

Cassazione P.zza Cavour;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Prefetto Provincia Bergamo Utg,

Questore Provincia Bergamo;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di BERGAMO, depositata il

12/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/11/2021 da Dott. ROCCHI GIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza del 12 agosto 2020, il Giudice di Pace di Bergamo rigettava il ricorso proposto da O.T. avverso il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Bergamo.

Secondo il Giudice, il provvedimento era adeguatamente motivato e conforme alla normativa, né la motivazione era apparente, portando una circostanziata, benché sintetica, descrizione della posizione dello straniero sul territorio dello Stato.

Il Giudice rilevava che lo straniero era entrato irregolarmente in Italia senza il passaporto o il documento equipollente, sottraendosi ai controlli di frontiera, era privo di dimora e non aveva mai esibito i documenti nei controlli di polizia; non era possibile concedere allo stesso il termine per la partenza volontaria in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13.

La richiesta di asilo era stata rigettato; nonostante, durante l’attesa del provvedimento, il soggetto fosse titolare di un permesso di soggiorno idoneo a svolgere attività lavorativa, O. non aveva mai prodotto redditi leciti, evidenziando una condotta poco incline al rispetto delle norme, come dimostravano i precedenti relativi agli stupefacenti.

Non emergendo cause di inespellibilità, l’opposizione era infondata.

2. Ricorre per cassazione O.T., ripercorrendo l’iter del suo arrivo in Italia e della domanda di protezione internazionale (rigettata in sede di merito) nonché del sequestro dello stupefacente operato nei suoi confronti e della notifica del decreto di espulsione.

In un primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa pronuncia sui motivi di censura del decreto prefettizio formulati dal ricorrente.

Il ricorrente aveva invocato il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis e l’art. 46, par. 5, della Direttiva 2013/32: la prima norma prevede che la proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, mentre la seconda impone agli Stati membri di concedere l’autorizzazione al soggiorno dei richiedenti protezione che abbiano impugnato una decisione negativa in attesa dell’esito del ricorso. Nel caso del ricorrente, il decreto di espulsione era stato emesso il 20/3/2019, quando pendeva davanti al Tribunale di Brescia il giudizio proposto avverso il diniego della protezione internazionale da parte della Commissione territoriale. L’espulsione del ricorrente prima della pronuncia giudiziale sulla domanda di protezione internazionale si poneva in contrasto con l’obbligo degli Stati di assicurare il diritto ad una tutela effettiva.

Quanto, invece, alla contestazione per la detenzione di sostanza stupefacente, la stessa avrebbe potuto giustificare un nuovo giudizio davanti alla Commissione Territoriale che, peraltro, non si era tenuto. In definitiva, la denuncia non influiva sulla sospensione del diniego per legge.

Il successivo rigetto del ricorso da parte del Tribunale di Brescia non influiva sulla illegittimità del decreto di espulsione, emesso quando la decisione non era stata adottata.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., commi 1 e 3, per omessa pronuncia sugli altri motivi di censura del decreto prefettizio formulati dal ricorrente, con violazione dell’art. 3 CEDU.

Il rimpatrio del ricorrente in Nigeria integrerebbe una violazione della norma della Convenzione, atteso il rischio di tortura o di altri trattamenti inumani o degradanti. Attesi i motivi della fuga dalla Nigeria, O. potrebbe subire violenze o finire in carcere.

3. Si costituisce l’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell’Interno non nei termini al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente sostiene che il Giudice di pace non ha esaminato i motivi di censura articolati nell’opposizione ed abbia violato il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, sull’efficacia sospensiva del ricorso giurisdizionale avverso il diniego di protezione internazionale: tuttavia, non precisa quali siano i motivi di censura da lui formulati davanti al Giudice e non presi in considerazione né l’atto con cui li avrebbe formulati e i termini con cui li avrebbe formulati; inoltre, non precisa di aver sollevato la questione della efficacia sospensiva ex art. 35 bis cit..

Di conseguenza, non può ritenersi dimostrata l’omessa pronuncia sui motivi di censura nonché sulla questione della sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, atteso che il ricorrente non fornisce la prova di quali censure siano state formulate.

2. Il secondo motivo di ricorso è generico e del tutto privo di autosufficienza.

Il ricorrente non fa che riproporre argomentazioni verosimilmente spese nel procedimento instaurato a seguito del diniego della protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale, già respinte dal giudice di merito nel relativo procedimento.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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