Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7122 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.20/03/2017),  n. 7122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16225-2011 proposto da:

P.I. S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

L.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 406/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/06/2010 r.g.n. 243/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale Avvocato GAETANO

GRANOZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza n. 406/2010 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Ragusa con la quale, in parziale accoglimento della domanda proposta da L.A., era stata dichiarata la nullità del termine finale apposto al contratto stipulato con P.I. spa (“ai sensi della vigente normativa per esigenze tecniche, organizzative, produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17,18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002”) e la esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall’1.2.2002 al 30.4.2002, condannando la società a riammettere la dipendente nel posto di lavoro e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dall’8.3.2006.

2. A fondamento della propria decisione i giudici di merito hanno ritenuto che: a) era infondata l’eccezione della società in ordine alla volontà risolutoria del rapporto obiettivizzata dal decorso del tempo; b) la fattispecie in esame era riconducibile al D.Lgs. n. 368 del 2001; c) il requisito di specificità era stato soddisfatto nella motivazione del contratto ma l’onere probatorio circa l’effettiva ricorrenza nel concreto degli elementi individuati non poteva dirsi sufficientemente assolto; 4) era corretta la sanzione della conversione del rapporto a tempo indeterminato nonchè il pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla costituzione in mora.

3. Per la cassazione ha proposto ricorso P.I. spa affidato a sette motivi.

4. Non ha espletato attività difensiva L.A..

5. La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

7. Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si sostiene che l’inerzia del lavoratore, che rinuncia a contestare la pretesa illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro è elemento sufficiente ad integrare la di lui volontà negoziale di risolvere il rapporto, quando tale inerzia, come nel caso in esame, di quasi quattro anni a fronte di un contratto di lavoro di due mesi, ha durata congrua.

8. Con il secondo motivo la società censura per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) l’assunto dei giudici di merito che hanno posto a carico del datore di lavoro l’onere probatorio circa le ragioni che indussero le parti alla stipula di un contratto a termine e non invece solo quelle che legittimano la eventuale proroga del contratto medesimo, ai sensi del citato D.Lgs. art. 4 comma 2. In ogni caso deduce di avere offerto la prova delle menzionate urgenze organizzative connesse con il processo di mobilità,così come risulta direttamente dall’analisi degli accordi richiamati nella lettera di assunzione della lavoratrice.

9. Con il terzo motivo P.I. spa si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) della gravata sentenza nella parte in cui è stata ristretta l’ampiezza della previsione di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, limitando la prova delle ragioni di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo a quelle situazioni che possano riguardare un singolo ufficio o unità produttiva, così travalicando il disposto letterale della norma in commento.

10. Con il quarto motivo la società lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 244 c.p.c., art. 253 c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 2, (art. 360 c.p.c., n. 3) per non essere stato ammesso il capitolo di prova orale tendente a dimostrare che, all’epoca dell’assunzione a termine e a tutt’oggi, era in corso la fase attuativa delle procedure di mobilità originate dagli accordi del 17 e 23 ottobre 2001 che aveva prodotto gli effetti diretti anche sulla unità produttiva di applicazione della dipendente, evincibile dal contratto a termine esibito: tale prova, se accolta, avrebbe reso infondata la domanda ex adverso proposta.

11. Con il quinto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, art. 12 disp. legge in generale, artt. 1362 e ss c.c., art. 1419 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere i giudici del merito fatto discendere dalla dichiarata nullità della clausola appositiva del termine, la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.

12. Con il sesto motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094, 2099 e 2697 c.c., nonchè la L. n. 300 del 1970, art. 18, (art. 360 c.p.c., n. 3) per non essere stato disposto il pagamento delle retribuzioni dal momento dell’effettiva ripresa in servizio.

13. Con il settimo motivo si chiede, in relazione alle conseguenze economiche derivanti dalla illegittimità del termine, comunque l’applicazione dello ius superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, ritenuto applicabile a tutti i giudizi pendenti.

14. Il primo motivo non è fondato.

15. Come questa Corte ha più volte affermato “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (Cass n. 26935/2008; n. 20390/2007; n. 23554/2004; n. 23319/2010; n. 5887/2011; Cass. n. 16932/2011). La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, “è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso” (Cass. n. 23057/2010; n. 5887/2011) mentre “grava sul datore di lavoro”, che eccepisca tale risoluzione, “l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (Cass. n. 17070/2002; n. 2279/2010).

16. L’indirizzo prevalente ormai consolidato è, dunque, basato sulla necessaria valutazione dei comportamenti e delle circostanze di fatto, idonei ad integrare una chiara manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine alla risoluzione del rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice trascorrere del tempo e neppure la mera mancanza, seppure prolungata, di operatività del rapporto.

17. La valutazione del comportamento tenuto dalle parti, e di eventuali circostanze significative di una consensuale tacita volontà in ordine alla risoluzione del rapporto, compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto.

18. Nel caso in esame, la Corte di appello ha respinto l’eccezione di scioglimento del vincolo contrattuale sul rilievo che la sola inerzia della L. successivamente alla estromissione dal lavoro per effetto della scadenza del termine apposto al contratto di lavoro in questione, durata poco più di quattro anni (facendo riferimento alla data di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio), non appariva da sola circostanza utile di una volontà dismissiva del rapporto in assenza di ogni altro elemento valutativo.

19. Le predette considerazioni di merito, corrette sul piano giuridico e congruamente motivate, sono come tali incensurabili sul piano logico.

20. Anche il secondo e terzo motivo, congiuntamente esaminati perchè logicamente connessi, sono infondati.

21. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’onere di provare le ragioni obiettive poste a giustificazione della clausola appositiva del termine grava sul datore di lavoro e deve essere assolto sulla base delle istanze istruttorie dallo stesso formulate (Cass. n. 2279/2010; Cass. N. 22716/2012).

22. Va ricordato che il D.Lgs. n. 368 del 2001, nel testo originario vigente all’epoca del contratto ora in questione, all’art. 1, comma 1, prevede che “è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” e, al comma 2, che “l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificatele ragioni di cui al comma 1”.

23. Il citato D.Lgs. n. 368, art. 11, comma 1, ha poi disposto l’abrogazione, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, della L. n. 230 del 1962, art. 11, comma 1, della L. n. 79 del 1983, art. 8, della L. n. 56 del 1987, art. 23, e di tutte le disposizioni di legge incompatibili.

24. Il quadro normativo che emerge è, dunque, caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962, che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti, sistema peraltro già oggetto di ripensamento come si evince dalle disposizioni di cui alla L. n. 79 del 1983 e alla L. n. 56 del 1987, art. 23, e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”.

25. L’onere di specificazione della causale nell’atto scritto costituisce una delimitazione della facoltà, riconosciuta al datore di lavoro, di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate, con l’evidente scopo di evitare l’uso indiscriminato dell’istituto, imponendo riconoscibilità e verificabilità della motivazione addotta fin dal momento della stipula del contratto.

26. La consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2279/2010; n. 10033/2010; n. 16303/2010; 8286/2012), privilegiando la scelta del legislatore europeo di ampliare la considerazione delle fattispecie legittimanti l’apposizione del termine, ha concesso tuttavia una importante apertura, ritenendo possibile che la specificazione delle ragioni giustificatrici risulti dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto di lavoro testi scritti che prendono in esame l’organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche operative.

27. E’ quanto, nella sostanza, la ricorrente sostiene essere avvenuto nel caso di specie: l’atto scritto di assunzione, dopo alcuni generici riferimenti ai processi di riorganizzazione aziendale, puntualizza le “esigenze tecniche, organizzative e produttive” attraverso il richiamo alla attuazione delle previsioni di cui agli accordi indicati in contratto.

28. Da tali accordi, costituenti un momento di esame comune delle parti sindacali delle esigenze organizzative, secondo P.I. si desumerebbe la causale sufficientemente specifica di apposizione del termine.

29. Ebbene il giudice del merito, con valutazione correttamente motivata e priva di vizi logico-giuridici, ha ritenuto non assolto, dalla società, l’onere probatorio, per essersi limitata a dimostrare l’esistenza, in generale, di un processo di mobilità interna, senza tuttavia fornire la prova dell’incidenza anche sull’ufficio in cui la L. ha lavorato.

30. Il quarto motivo non è meritevole di pregio.

31. Nella specie la società contesta una valutazione di “genericità” di un capitolo della prova testimoniale richiesta (il n. 32), valutazione che nella sentenza risulta giustificata da congrua e logica motivazione (è stato ritenuto inammissibile perchè genericamente formulato e tale da indurre il teste ad esprimere giudizi di valore, in quanto volto a dimostrare l’assunto che, all’epoca dell’assunzione della dipendente (febbraio 2002) la fase attuativa delle procedure di mobilità avesse “prodotto effetti diretti” anche sull’unità produttiva cui era addetta la medesima lavoratrice), sicchè la contestazione finisce per risolversi nella inammissibile prospettazione di un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti.

32. Il quinto motivo è parimenti infondato.

33. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità (tra le numerose altre Cass. n. 12985/2008) ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine una ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”.

34. Pertanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificatrici del termine e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato decreto) e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte Cost. n. 210/92 e n. 283/05, all’illegittimità del termine e alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

35. Per motivi di pregiudizialità logico-giuridica va esaminato dapprima il settimo motivo, concernente l’applicazione dello ius superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32.

36. Tale disciplina, applicabile a tutti i giudizi pendenti, anche in grado di legittimità (Cass. ord. 28.1.2011 n. 2112; Cass. sent. n. 1411/2012 e da ultimo Cass. SS.UU. sent. n. 21691/2016 che ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta con il solo limite del giudicato), alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 303/2011, è fondata sulla ratio legis diretta ad “introdurre un criterio di liquidazione del danno più agevole, certa ed omogenea applicazione”, rispetto alle “obiettive incertezze verificatesi nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente”.

37. Orbene tale normativa va applicata nel caso in esame perchè il motivo di ricorso, proposto in questa sede di legittimità in modo valido ed ammissibile, investe anche indirettamente il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta rispetto al quale non può dirsi formato un giudicato interno, essendo ancora sub iudicio sia la questione della legittimità dell’apposizione del termine apposto al contratto di lavoro che quella delle conseguenze economiche derivanti dalla illegittimità stessa.

38. La impugnata sentenza va, pertanto cassata in relazione al settimo motivo accolto, restando assorbita la trattazione del sesto, con rinvio ad una diversa Corte di appello, che si individua in quella di Messina, la quale, attenendosi al principio sopra richiamato, provvederà nella specie anche ai sensi di quanto disposto in rito dal comma 7 del citato art. 32, statuendo altresì sulle spese di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il settimo motivo, assorbito il sesto e respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Messina.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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