Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7122 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 12/03/2021), n.7122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36589-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 219/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’UMBRIA, depositata il 08/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Perugia, con sentenza n. 407/15, sez. 40, accoglieva,per mancanza di motivazione dell’atto impositivo, il ricorso proposto dall’Hotel Carsula snc e da G.G. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per rendita catastale.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, innanzi alla CTR Umbria.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 219/02/2018, rigettava l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo.

La contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la nullità della motivazione dell’atto di accertamento potesse essere rilevata d’ufficio pur in assenza di apposita censura da parte del contribuente.

Il motivo è fondato.

Risulta dalla sentenza di secondo grado che la società contribuente aveva dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio l’erroneità dell’accertamento “considerate le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell‘immobile, dell‘ambiente circostante e paragonate con immobili dotati di finiture simili presenti nelle vicinanza”.

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso per carenza di motivazione dell’avviso.

L’Ufficio proponeva appello censurando la sentenza per ultra petizione in quanto la contribuente non aveva proposto alcuna domanda di nullità dell’avviso per carenza di motivazione.

Nel caso specie la Commissione regionale ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di primo grado in quanto la carenza di motivazione dell’avviso rendeva impossibile scrutinare il merito della controversia.

La decisione appare erronea avendo questa Corte più volte ribadito, in tema di contenzioso tributario, che i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano come “causae petendi” della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o – il che è lo stesso – dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la “ratio decidendi” (Cass. 8387/1996); nel procedimento tributario, l’esame, da parte della commissione tributaria, di un motivo di nullità dell’avviso di accertamento, non dedotto dalla parte interessata, dà luogo ad un vizio di extrapetizione che, per essere corretto dal giudice del gravarne, deve formare oggetto specifico di impugnazione (Cass. 20393/2007; Cass. 9020/17; Cass. 30144/17; Cass. 20003/18).

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Umbria, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Umbria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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