Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7122 del 12/03/2020
Cassazione civile sez. I, 12/03/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 12/03/2020), n.7122
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 1621-2016 r.g. proposto da:
B.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,
giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato
Vincenza D’Amico, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
in Roma, val di Ripetta n. 121;
– ricorrente –
contro
La G.M. & c. s.p.a. in liquidazione (cod. fisc. P.Iva
(OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore il liquidatore Dott. Carmelo Messina,
rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine
del controricorso, dall’Avvocato Emilio Monfrini, con il quale
elettivamente domicilia in Roma, alla Via dei Gracchi n. 187, presso
lo studio dell’Avvocato Marcello Magnano di San Lio;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria,
depositata in data 9.6.2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/1/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
Fatto
RILEVATO
CHE:
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Reggio Calabria ha accolto l’appello proposto da B.A. nei confronti di M.G. C. s.p.a. in liquidazione, avverso la sentenza emessa in data 2.11.2000 dal Tribunale di Reggio Calabria, con la quale – in accoglimento dell’eccezione di parte convenuta di difetto della prova della somma ancora dovuta – era stata respinta la domanda di pagamento della somma di 178.383.258 avanzata da parte della società M., accertando così il diritto dell’odierna controricorrente al pagamento delle somme, già accantonate in sede di riparto del concordato preventivo, per Euro 92.127,26 e condannando, pertanto, la parte oggi ricorrente al pagamento della predetta somma.
La corte del merito ha ritenuto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto di credito contestato dal B., nell’ambito del concordato preventivo dallo stesso richiesto, fosse stata acquisita attraverso la scrittura privata redatta in data 22.12.1993, ricognitiva del debito contratto dal B. nell’ambito del contratto di fornitura farmaceutica stipulato con la società M., e che erroneamente il giudice di prima istanza aveva ritenuto che l’onere di dimostrare la consistenza effettiva del credito, oggetto di parziale pagamento, fosse a carico della parte creditrice, così accogliendo la domanda di accertamento e di condanna sopra descritta, in assenza della prova da parte del debitore dell’esistenza degli allegati fatti estintivi del credito.
2. La sentenza, pubblicata il 9.6.2015, è stata impugnata da B.A. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui M.G. C. s.p.a. in liquidazione ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti – si duole della mancata considerazione da parte del giudice del gravame del profilo dell’inesistenza di rapporti negoziali tra le parti in data successiva al 22.12.1993.
2. Con il secondo motivo si deduce, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in ordine alla valenza giuridica della scrittura privata del 22.12.1993, dovendosi ritenere che la predetta scrittura rivestiva valenza ricognitiva non solo dell’entità del credito, ma anche delle modalità estintive dello stesso.
3. Il terzo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1197,1988 e 2697 c.c..
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1 La prima censura è inammissibile in ragione della sua evidente genericità e per mancanza di autosufficienza, atteso che – in relazione alla circostanza allegata dell’ammissione da parte della società creditrice della riduzione della pretesa creditoria a L. 1.414.917.769 (circostanza quest’ultima la cui omessa valutazione legittimerebbe la proposizione dell’odierno mezzo di impugnazione) – la parte ricorrente non spiega ove tale riduzione del credito fosse stata allegata e in quale scritto difensivo fosse stata prodotta per sollecitare il giudizio del giudice di appello sul punto. Non è peraltro comprensibile la decisività della predetta circostanza, posto che la parte ricorrenza non spiega neanche se tale ammissione del creditore coincida con l’entità del credito, di cui la stessa parte ricorrente ha dedotto l’estinzione tramite pagamento.
4.2 Anche il secondo motivo è inammissibile in ragione della sua genericità di allegazione, in quanto la parte ricorrente non descrive quali siano i fatti estintivi del credito la cui evidenza sarebbe evincibile dal contenuto della scrittura privata ricognitiva del credito sopra ricordata, di cui si deduce l’omessa considerazione da parte del giudice del gravame.
Va aggiunto che, peraltro, la parte ricorrente non censura neanche la ratio decidendi posta a sostegno dell’accoglimento dell’appello così proposto, e cioè la corretta affermazione del principio di ripartizione della prova in tema di adempimento delle obbligazioni pecuniarie, principio per il quale è la parte debitrice della prestazione a dover dimostrare l’esistenza dei fatti estintivi del credito; credito di cui, in questo caso specifico, il creditore aveva, invece, fornito la prova tramite l’allegazione della sopra ricordata scrittura privata.
4.3 La terza censura è del pari inammissibile, questa volta perchè la questione della natura novativa della scrittura privata più volte citata risulta essere fatto nuovo, non dedotto nei precedenti gradi di giudizio, e perchè, in realtà, anche in questo caso la censura non intercetta, comunque, la ratio decidendi sopra ricordata.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020