Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7122 del 05/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 09/11/2021, dep. 04/03/2022), n.7122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1787/2021 proposto da:

C.Y., elettivamente domiciliato in Roma Via Giuseppe Sirtori

56, presso lo studio dell’avvocato Marinelli Vittorio Amedeo, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Prefettura Di Savona, Questura Di Savona;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di SAVONA, depositata il

02/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/11/2021 da Dott. ROCCHI GIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con l’ordinanza del 2 – 15 ottobre 2020, il Giudice di Pace di Savona rigettava il ricorso proposto da C.Y. avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Savona.

Il Giudice osservava che la cittadina cinese non era stata in grado di dimostrare di possedere i requisiti per la concessione del permesso di soggiorno, dalla stessa chiesto al Questore di Cuneo; che la stessa aveva prodotto esclusivamente una dichiarazione di ospitalità non sufficiente a determinare l’accoglimento del ricorso, tenuto conto che il di lei figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, non conviveva con lei e viveva in altra Regione; che la stessa era stata condannata per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, reato ostativo alla permanenza sul territorio nazionale.

2. Ricorre per cassazione il difensore di C.Y., deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi del giudizio, costituiti dalla natura ed effettività dei vincoli familiari, dalla durata del soggiorno e dalla insussistenza di pericolosità del soggetto.

La ricorrente vive in Italia da circa venti anni, è stata sposata con due uomini italiani e dal 2016 convive con cittadino italiano; ha un figlio che vive stabilmente in Italia e con il quale ha ottimi rapporti.

Il provvedimento non teneva conto di questi elementi che costituiscono un valido motivo per impedire l’espulsione di un cittadino che ha un rapporto pressoché stabile con il Paese ospitante.

Il ricorrente ricorda il testo delle norme che impongono di tenere conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato e della durata del soggiorno nel paese e sostiene che il Giudice avrebbe dovuto disapplicare il decreto di espulsione.

Con riferimento alla condanna per reati attinenti alla prostituzione, il ricorrente censura la mancata adozione di criteri oggettivi di pericolosità del soggetto straniero: la condanna penale non è sufficiente per ritenere la ricorrente un soggetto pericoloso. C. aveva chiesto ed ottenuto l’applicazione della pena di anni due e mesi sei di reclusione ed era stata ammessa all’affidamento in prova al servizio sociale. Il coinvolgimento nel reato, comunque, era stata conseguenza dei debiti contratti e della malattia del marito.

Il ricorrente conclude perché l’ordinanza sia cassata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

1. L’unico motivo di ricorso richiama il previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; peraltro, il ricorso per cassazione, in forza di quella norma, è oggi ammesso solo in caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

In effetti, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 28887 del 08/11/2019, Rv. 655596 01); soprattutto, esula dal vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il giudice di merito si è formato, ex art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Sez. 3 -, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021, Rv. 661628 – 01).

Alla luce di questi principi, il motivo risulta inammissibile.

Si deve escludere che il Giudice di pace abbia omesso di considerare i legami familiari intrattenuti dalla ricorrente. Si deve ricordare che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, impone al giudice di tenere conto della loro natura e della, loro effettività: tale seconda caratteristica rende ovviamente ininfluente la circostanza dei pregressi matrimoni della ricorrente con cittadini italiani, atteso il venir meno di tali legami (in un caso, per la morte del coniuge).

Ebbene: il legame con il figlio è stato preso in considerazione dal Giudice, che ha rilevato che – a prescindere dagli “ottimi rapporti” dedotti dalla ricorrente – lo stesso non convive con la madre e vive in una regione diversa del territorio italiano; quanto, invece, al rapporto di convivenza, la ricorrente elude la motivazione del provvedimento impugnato, che sottolinea che “la dichiarazione di ospitalità non è sufficiente a determinare l’accoglimento del ricorso”: il ricorso, infatti, presuppone l’esistenza di un legame con l’uomo italiano che aveva sottoscritto tale dichiarazione, ma il Giudice ha ritenuto che, al contrario, la prova di tale legame non esistesse e non potesse essere tratta da tale documento.

Anche sul tema della pericolosità della ricorrente, si deve escludere che il Giudice abbia omesso di esaminare i fatti: la pericolosità della ricorrente è tratta dalla condanna per reati attinenti alla prostituzione; dal ricorso si apprende, inoltre, che la condanna è stata severa e che ciò ha impedito la concessione della sospensione condizionale della pena.

La ricorrente aggiunge, poi, considerazioni in fatto tendenti a convincere dell’innocuità della ricorrente e dell’inopportunità dell’espulsione che non possono trovare ingresso in questa sede.

Per di più, la ricorrente articola le censure nei termini di pure e semplici censure di merito, allegando fatti che non risultano dal provvedimento impugnato e che non possono essere accertati ex novo nel giudizio di legittimità.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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