Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7121 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 12/03/2021), n.7121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33227-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

e contro

C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4008/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 09/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 211/05, sez. 31, rigettava il ricorso proposto da C.R. avverso la cartella di pagamento (OMISSIS) per irpef 1998 e l’avviso di accertamento (OMISSIS) per irpef 1999.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello, innanzi alla CTR Lombardia che, con sentenza 4008/2017, accoglieva parzialmente l’impugnazione annullando l’avviso di accertamento (OMISSIS).

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.

Il contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e decisa con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la nullità dell’avviso di accertamento in quanto lo stesso si fondava su altro accertamento effettuato nei confronti della società Test video System che non era stato comunicato al contribuente nè era stato riportato nell’accertamento oggetto di giudizio.

Il motivo è fondato.

L’avviso di accertamento risulta fondato sulla presunzione di riparto tra i soci dei maggiori ricavi extra contabili della società di appartenenza.

Su tale circostanza non vi è espressa pronuncia da parte della sentenza impugnata nonostante la censura avanzata dalla ricorrente volta a contestare la ristretta base sociale della Video System. La stessa è comunque data implicitamente per acquisita dalla Commissione regionale, la quale, pur dando atto di conoscere la giurisprudenza in proposito, sostiene che, essendo l’accertamento nei confronti della test Video System l’unico presupposto dell’avviso oggetto della presente causa, lo stesso doveva comunque essere portato a conoscenza del contribuente.

Tale motivazione non appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha già chiarito che, in tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, giacchè il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass. 24540/17 vedi anche ex plurimis Cass. 25296/14; Cass. 16914/17; Cass. 14275/18; Cass. 17463/19; Cass. 21126/20).

Pertanto, il contribuente aveva la possibilità di consultare la relativa documentazione e di prendere visione anche dell’accertamento presupposto.

In conclusione il ricorso va accolto. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR Lombardia per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

 

 

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