Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7120 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. I, 24/03/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 24/03/2010), n.7120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.D.G.L., domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata

e difesa dall’avv. Marra Alfonso Luigi giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 692/07 cron.,

del 29 gennaio 2007, nel procedimento iscritto al n. 1153/2006 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 novembre 2009 dal relatore, cons. Dott. SCHIRO’ Stefano;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. PIVETTI Marco, che nulla ha osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. S.D.G.L. ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto in data 29 gennaio 2007, con il quale la Corte di appello di Napoli ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della menzionata ricorrente della somma di Euro 583,33, a titolo di indennizzo per il superamento in primo grado del termine di ragionevole durata di un processo, instaurato davanti al Tar Campania per chiedere il riconoscimento e la liquidazione del contributo di cui alla L.R. n. del 1984, art. 26 promosso con ricorso del 31 luglio 1997 e deciso con sentenza del 16 marzo 2001;

1.1. la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Napoli ha accolto la domanda nella misura di Euro 583,33, a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di circa sette mesi al termine ragionevole e liquidato l’indennizzo nella misura di Euro 1000,00 ad anno;

3. il ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo quindici motivi di ricorso, con i quali lamenta:

3.1. la mancata applicazione della normativa comunitaria alla stregua dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (primo motivo); la mancata considerazione, con vizio di motivazione, della natura previdenziale della causa, ai fini della determinazione del termine ragionevole di durata del processo e dell’equo indennizzo (secondo, settimo ed ottavo motivo); il mancato riconoscimento, con vizio di motivazione, del bonus di Euro 2.000,00, trattandosi di controversia in materia previdenziale (terzo, quarto e quinto motivo); la mancata considerazione dell’avvenuta presentazione dell’istanza di prelievo ai fini della quantificazione dell’equo indennizzo (sesto motivo);

3.2. l’insufficiente liquidazione delle spese processuali, senza specifica motivazione, con erronea applicazione delle tariffe professionali vigenti riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione, anziche’ i giudizi ordinali dinanzi alla Corte d’appello, senza tener conto dei parametri CEDU e dei criteri seguiti dalla Corte di cassazione e disattendendo i minimi tariffari e la nota spese depositata, (motivi da nove a quindici);

4. i motivi di cui al punto 3.1., esaminati congiuntamente, appaiono manifestamente infondati, in quanto, la Corte di appello, ai fini della determinazione del termine ragionevole di durata, si e’ attenuta ai criteri di valutazione indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, in conformita’ ai parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, tenendo conto dell’avvenuta presentazione di istanze di prelievo e secondo un ragionevole criterio di valutazione che resiste alle infondate critiche del ricorrente, considerato comunque che, attesa la natura ordinatoria dei termini previsti dal codice di rito per la trattazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza, la violazione del principio della ragionevole durata del processo non puo’ discendere in modo automatico dall’accertata inosservanza dei termini medesimi, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass. 2004/6856; 2005/19204; 2005/19352); inoltre in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, nella liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice nazionale, pur non potendo ignorare i criteri applicati in casi simili dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha pur sempre facolta’ di apportare, motivatamente e non irragionevolmente, le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, le quali, peraltro, non possono fondare la decisione di liquidare somme che non siano in relazione ragionevole con quella – tra i 1000,00 e i 1500,00 Euro – accordata dalla predetta Corte negli affari consimili (Cass. 2006/24356; 2007/2254); nella specie, la Corte di appello si e’ attenuta a tali principi, facendo riferimento ai parametri CEDU sia pure nella misura minima; deve altresi’ tenersi conto che non puo’ ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non puo’ derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass. 2006/9411;

2008/6898);

4.1 appare invece manifestamente fondata la censura di cui al punto 3.2., in ordine all’erronea applicazione della tariffa relativa alla volontaria giurisdizione, anziche’ di quella attinente al contenzioso (Cass. 2008/25352), mentre possono ritenersi manifestamente infondate le ulteriori censure in quanto parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, le voci e gli importi richiesti e a lei spettanti (Cass. 2005/21325; 2006/9082), ne’ ha dimostrato specificamente l’attribuzione di importi inferiori ai minimi inderogabili (Cass. 2007/5318), ma si e’ limitata alla generica denuncia dell’inosservanza delle tariffe professionali vigenti, nonche’ delle voci e degli importi indicati nella nota spese, fermo restando che in tema di spese processuali possono essere denunciate in sede di legittimita’ solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali (Cass. 1999/4347; 2000/4818; 2001/1485) e che nei giudizi di equa riparazione la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte di appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, senza tener conto degli onorari liquidati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cass. 2008/23397);

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati ai punti 4. e 4.1. si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che le parti non hanno depositato memoria e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione depositata;

ritenuto che, alla stregua delle argomentazioni svolte in detta relazione, vanno accolti per manifesta fondatezza, nei termini precisati nella relazione stessa, i motivi da nove a quindici, respinte le altre doglianze formulate in detti motivi, mentre devono essere rigettate le censure di cui ai restanti motivi, e che il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, con condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della S.D.G. delle spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario;

ritenuto altresi’ che le spesse del giudizio di cassazione – da liquidarsi come in dispositivo con compensazione nella misura di due terzi, atteso l’accoglimento parziale del ricorso solo per quanto riguarda le spese del giudizio di merito e unicamente sotto il profilo dell’erronea applicazione della tariffa relativa alla volontaria giurisdizione, anziche’ di quella attinente al contenzioso – vanno poste a carico della Presidenza soccombente, con distrazione delle stesse in favore del difensore della ricorrente, avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE Respinge i motivi da uno ad otto ed accoglie, nei termini di cui in motivazione, i motivi da nove a quindici. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 673,00, di cui Euro 173,00 per diritti ed Euro 50,00 per spese.

Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, compensate per due terzi, che si liquidano per l’intero in Euro 450,00, di cui Euro 350,00 per onorari, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del procuratore della ricorrente, avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA