Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7120 del 20/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 20/03/2017, (ud. 06/12/2016, dep.20/03/2017),  n. 7120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4085-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO,

EMANUELE DE ROSE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SANTE

ASSENNATO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARIA GABRIELLA DEL ROSSO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1361/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/11/2010 R.G.N. 149/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità in via

principale, in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 1361/2010, la Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello proposto dall’INPS avverso la pronuncia del Tribunale di Firenze che aveva accolto la domanda di M.E., lavoratrice iscritta alla Gestione separata ex L. n. 335 del 1995, volta ad ottenere la rideterminazione dell’indennità di maternità corrispostale dall’INPS comprendendo nella base di computo i compensi dovuti dal committente per i mesi di giugno e luglio 2005, erogati nei mesi di agosto e settembre 2005. A fondamento della decisione la Corte sosteneva che nella base di computo della prestazione andassero considerati non solo i compensi percepiti ma anche quelli dovuti in relazione al periodo di riferimento delineato nel D.M. 27 maggio 1998.

2. Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un motivo di censura illustrato da memoria. Resiste in giudizio con controricorso la sig.ra M.E.. L’INPS ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo l’INPS lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 64; L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16; L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 12; D.M. 27 maggio 1998, n. 850, artt. 1 e 2; nonchè D.M. 4 aprile 2004, n. 23484, art. 1, comma 1, art. 4, commi 1, 3 e 5, e art. 6, comma 1; con riferimento alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26 e 29, (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte territoriale riconosciuto che il computo dell’ indennità di maternità andasse operato non solo sui compensi percepiti (secondo il criterio di cassa) nel periodo di riferimento, ma anche su quelli dovuti nello stesso periodo (secondo il criterio di competenza) per l’attività di collaborazione coordinata e continuativa prestata dalla lavoratrice.

2.- Preliminarmente va affermato che la questione giuridica sollevata nel ricorso – concernente la corretta determinazione delle modalità di calcolo dell’ammontare dell’indennità di maternità spettante alle madri lavoratrici iscritte nella gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2 – non presenta profili di novità tali, rispetto a quelle dibattute nei precedenti gradi di giudizio, da non poter essere affrontata in Cassazione. Come si rileva dalla impugnata sentenza, anche in appello l’INPS sosteneva infatti che “il periodo da prendere in considerazione attiene all’arco temporale 1/8/2004- 31/7/2005” e che “tutto quanto corrisposto al di fuori non possa essere preso in considerazione”.

3. D’altra parte è noto che nel giudizio di legittimità è preclusa la proposizione di nuove questioni di diritto solo quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto, mentre deve ritenersi consentito dedurre per la prima volta in tale sede questioni di diritto che lascino immutati i termini, in fatto, della controversia così come accertati e considerati dal giudice del merito (Cass.2005/20005); proprio come accade nel caso di specie.

4. Nel merito il motivo è infondato. Il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 64, vigente al momento dei fatti di causa, rubricato (a seguito della modifica di cui al D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, art. 5, comma 2) ” Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26″, stabilisce che: ” In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16, e successive modificazioni.

2. Ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 12, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. Fino ad eventuali modifiche apportate con il predetto provvedimento, si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.

5.- Il D.M. 22 aprile 2002, art. 4 (e non il D.M. 27 maggio 1998 richiamato dalla Corte d’appello) provvede poi alla “Misura dell’indennità e modalità di erogazione”, nei seguenti termini: 1. L’indennità di cui agli articoli precedenti è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all’80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il reddito dei liberi professionisti iscritti alla gestione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, è calcolato prendendo a riferimento, per ciascuno dei mesi d’interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all’anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi.

3. Ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, viene preso a riferimento il reddito dei suddetti dodici mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato sulla base della dichiarazione del committente…..”.

6.- Ora, secondo l’INPS, il comma 3 dell’art. 4 del D.M. sopraindicato imporrebbe che ai fini del calcolo dell’indennità di maternità della lavoratrice iscritta alla Gestione separata occorra computare soltanto il reddito dei dodici mesi precedenti risultante dai versamenti contributivi già effettuati dal committente nello stesso periodo di tempo. Non si potrebbe tener conto dei pagamenti dovuti, nè dei contributi versati in un periodo successivo ancorchè riferiti ai compensi maturati nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. Il che, sostiene l’Istituto, sarebbe pure in armonia con il criterio di cassa che presiede alla regolazione del rapporto contributivo nella gestione speciale, come riconosciuto anche dalle Sez. Unite di questa Corte con sentenza n.3240/2010, sia pure ad altri fini (ovvero ai fini della doppia iscrizione previdenziale del socio amministratore di srl di natura commerciale, prima della norma di interpretazione autentica intervenuta con il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11 conv. in L. n. 122 del 2010, art. 1).

7. La tesi dell’INPS non può essere però condivisa. Anzitutto perchè sul piano letterale la locuzione presente nell’art. 3 del D.M. relativa al “reddito dei dodici mesi precedenti risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato, sulla base della dichiarazione del committente”, consente anche di valorizzare la contribuzione comunque versata, in quanto appunto riferita al reddito maturato nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo protetto; e non impone nè di riferirsi soltanto ai contributi versati, nè di sterilizzare i contributi versati successivamente (in relazione ai medesimi compensi), attraverso un rigido criterio di cassa che non è imposto dalla normativa legale di rango superiore, e che anzi con la stessa confligge (come si vedrà).

8. Infatti il criterio di cassa vale a regolare l’obbligazione contributiva, nel senso che, secondo quanto affermato (in via generale) dalle Sez. Unite, “nella gestione separata la contribuzione si commisura esclusivamente ai compensi percepiti”. Ma ciò non impone che il diritto alle singole prestazioni previdenziali debba seguirne necessariamente, in ogni suo aspetto determinante, lo stesso criterio.

9. Occorre piuttosto confrontarsi sempre con la specifica prestazione e disciplina normativa relativa ai singoli requisiti contributivi ed ai diversi parametri di computo.

Ad es. nella recente disciplina sulla indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) – sulla scorta della L. Delega n. 183 del 2014 che prevede “l’eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l’automaticità delle prestazioni” – il decreto legislativo attuativo (n. 22/2015) ha previsto all’art. 15 che la “La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 1, comma 2, lett. c), e successive modificazioni; b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione…”.

10. Appare chiaro, in altri termini, che nell’ipotesi di cui alla citata lett. c), ai fini del requisiti necessari per la DIS COLL, si faccia riferimento non solo alla contribuzione versata ma anche, in via alternativa, al reddito che da diritto all’accredito della contribuzione. Il mancato versamento della stessa contribuzione non incide quindi sul diritto al riconoscimento della prestazione.

12. La stessa soluzione vale in relazione all’indennità di maternità dei collaboratori coordinati e continuativi, quantomeno nell’aspetto quantitativo della prestazione che qui viene in discussione. Per varie considerazioni.

In primo luogo perchè il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 64, cit. impone di riconoscere una tutela di maternità “nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente”. Il che non avverrebbe, non solo se si ritenesse di non riconoscere la prestazione in mancanza dei corrispondenti versamenti contributivi, ma anche ove si ritenesse (fosse nella disponibilità della normativa ministeriale) di sterilizzare – senza alcuna necessità logica – periodi contributivi comunque versati ed utili ai fini del calcolo della prestazione; come è, appunto, nel caso di specie.

13. Tanto più che tale seconda ipotesi appare ulteriormente in contrasto con la legge istitutiva della indennità in discorso (D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 64, cit.) anche nella parte in cui impone di tener conto “delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo”; posto che nel caso in esame, come si è detto, non è in discussione che i contributi in questione siano stati pagati, disputandosi soltanto se possano essere computati quelli versati dopo i 12 mesi di maturazione del reddito di riferimento.

14. D’altra parte un’ulteriore distonia discendente dalla tesi sostenuta dall’INPS si rinviene anche dal fatto che secondo quanto dispone il D.M. 2 maggio 1996, n. 281, art. 1, comma 4, i soggetti erogatori di compensi per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono tenuti a pagare i contributi “entro il 20 del mese successivo a quello della corresponsione del compenso medesimo”; talchè neppure l’aver ottenuto il pagamento del compenso riferito ai dodici mesi rientranti nel periodo di computo sarebbe sufficiente a far ricomprendere lo stesso reddito nella base di calcolo, la quale finirebbe per scontare l’automatica decurtazione di almeno un mese, per lo slittamento inevitabile del pagamento della contribuzione nel mese successivo a quello del pagamento.

15. Da ultimo, ma solo in ordine di esposizione, occorre osservare che la soluzione assunta appare la più coerente sul piano logico e di giustizia, ove si consideri che si discute di rapporti di lavoro contrassegnati da una condizione di sottoprotezione analoga a quella dei lavoratori subordinati (come emerge sotto vari profili regolati dall’ordinamento, a partire dall’art. 409 c.p.c., n. 3, a proposito dei quali si coniò la definizione di parasubordinazione); e che, in particolare per l’aspetto che qui rileva, i collaboratori coordinati e continuativi sono lavoratori autonomi per i quali la contribuzione previdenziale viene versata dal committente (come avviene per il datore nel rapporto di lavoro dipendente); che pertanto il ritardo ed il mancato versamento contributivo da parte del terzo rischierebbe di compromettere diritti coperti da sicuro fondamento costituzionale ai sensi degli artt. 3, 31 e 37 Cost.. Siccome è stato ripetutamente riconosciuto (Corte Cost. nn. 405/2001, 361 del 2000, 310 del 1999, 423 del 1995, 132 del 1991) che l’indennità di maternità integra un sostegno economico rispondente ad una duplice finalità, consistente nella necessità di tutelare la salute della donna e del nascituro e di evitare che la maternità possa soffrire a causa del bisogno economico. Ed ha pure affermato la Corte Cost. che la protezione del valore della maternità può essere attuata con interventi legislativi di contenuto e modalità anche diversi, in relazione alle caratteristiche di ciascuna delle situazioni considerate, ritenendo legittima la modulazione della disciplina purchè non risolventesi in una ingiustificata esclusione di ogni forma di tutela.

Per le considerazioni fin qui espresse il ricorso va quindi respinto.

15. Le spese del giudizio devono essere compensate considerata la complessità e novità della questione affrontata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA