Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7120 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. I, 12/03/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 12/03/2020), n.7120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28919/2016 r.g. proposto da:

J-INVEST S.P.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.

D.S.J., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti conferita

con atto per Notar T. di Bologna, rep. n. 14230, del 6 dicembre

2016, allegata al ricorso, dall’Avvocato Marco Scicolone, presso il

cui studio elettivamente domicilia in Roma, al Viale delle Milizie

n. 2;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in Roma,

alla via Tor di Marancia n. 4, in persona dell’Avv. Francesco Cento,

nella sua qualità di Responsabile della Funzione Legale e

Contenzioso, giusta procura speciale autenticata, per le firme, dal

Notaio M.D.L., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avvocato Stefania

Di Stefani, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma,

alla Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19.

– controricorrente –

e

FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a., in persona del curatore Dott.

C.P.;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale DI MILANO depositato il 18/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con decreto del 13/18 ottobre 2016, il Tribunale di Milano ha rigettato il reclamo proposto dalla J-Invest s.p.a., ex art. 26 L. Fall., avverso il provvedimento del 5 agosto 2016, con cui il Giudice delegato del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (dichiarato dal medesimo tribunale l’8/9 giugno 1995, e chiuso il 6 dicembre 2007) aveva respinto l’istanza della prima di distribuzione, in suo favore e per quanto ancora di ragione, delle somme destinate ai creditori irreperibili.

1.1. A fondamento della decisione, quel tribunale: i) ha ritenuto applicabile nella specie, in via estensiva, l’art. 117 L. Fall. nel testo introdotto dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, malgrado il fallimento (OMISSIS) fosse stato aperto in data anteriore all’entrata in vigore di tale novellata disposizione; ii) ha opinato che il termine di cinque anni previsto dal comma 4 di quell’articolo fosse qualificabile come termine di decadenza non soltanto per i creditori irreperibili ma anche per quelli concorsuali “originariamente intestatari del riparto, o in surroga di questi, i creditori ammessi e non soddisfatti”; iii) ha condiviso la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla tardività dell’istanza della J-Invest s.p.a., perchè proposta successivamente al decorso del predetto termine quinquennale, disattendendo la tesi di quest’ultima secondo cui la stessa sarebbe stata proponibile entro il termine prescrizionale ordinario.

2. Avverso il predetto decreto, la J-Invest s.p.a. ricorre per cassazione, articolando due motivi. Resiste, con controricorso, Equitalia Giustizia s.p.a., che ha, tra l’altro, pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità dell’odierno ricorso ex art. 111 Cost. per carenza dei relativi presupposti di legge. Il curatore del fallimento (OMISSIS) s.r.l., invece, non ha svolto attività difensiva.

2. Le formulate doglianze prospettano, in sintesi, rispettivamente:

I) “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con riferimento alla violazione ed errata applicazione dell’art. 117, commi 4 e 5, L. Fall. – Violazione del D.L. n. 143 del 2008, art. 2, comma 2, lett. c)”. Si assume che il tribunale a quo, al fine di sostenere le non condivisibili conclusioni cui è pervenuto, ha richiamato, erroneamente, il D.L. n. 143 del 2008, art. 2, comma 2, lett. c-bis), atteso che, in tale disposizione, non è contenuto alcun riferimento all’art. 117 L. Fall., preso, invece, espressamente in considerazione esclusivamente dal D.L. n. 143 del 2008, art. 2, comma 2, lett. c-ter). Già questo consentirebbe di affermare che, nel caso di specie, il decreto impugnato è affetto violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che, in relazione al fatto accertato, il D.L. n. 143 del 1988, art. 2, comma 2, lett. c-ter) predetto non è stato applicato quando doveva esserlo, oppure che l’art. 2, comma 2, lett. c-bis), del medesimo D.L. è stato applicato quando non si doveva. Si contesta, inoltre, in mancanza di specifica previsione in tal senso, la doppia valenza decadenziale erroneamente attribuita dal tribunale predetto al termine quinquennale cui fa riferimento l’art. 117, comma 4, L. Fall., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, nemmeno potendo trovare applicazione estensiva o analogica il D.L. n. 143 del 2008, art. 2, comma 2, lett. c-bis);

II) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 117 L. Fall., e del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150. Violazione dell’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Carta Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità, ragionevolezza ed uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.. Difetto di istruttoria, disparità di trattamento ed illogicità manifesta”. Si rappresenta che l’iter motivazionale seguito dal tribunale milanese sarebbe in contrasto con i principi sanciti dalla Suprema Corte circa la qualificabilità, o meno, di un termine quale decadenziale. Si sostiene, inoltre, che l’interpretazione dell’art. 117 L. Fall. adottata dal medesimo tribunale sarebbe in contrasto con l’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Carta Europea dei Diritti dell’Uomo, o farebbe comunque sorgere dubbi di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3,24,41 ed 87 Cost..

3. L’odierno ricorso, proposto ex art. 111 Cost., deve considerarsi inammissibile alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.

3.1. Giova premettere che questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 212 del 2019) ammette il ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso i provvedimenti che, pur avendo forma diversa dalla sentenza, presentino, tuttavia, i requisiti della decisorietà e della definitività, il cui significato – in particolare del primo – si coglie nella fondamentale continuità della giurisprudenza (sin dal primo riconoscimento del rimedio del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., allora comma 2, con la sentenza resa da Cass., SU, n. 2953 del 1953) sul fatto che la garanzia costituzionale di cui si tratta mira a contrastare “il pericolo di applicazioni non uniformi della legge con provvedimenti suscettibili di passare in giudicato, cioè con provvedimenti tipici ed esclusivi della giurisdizione contenziosa”, mediante i quali “il giudice, per realizzare la volontà di legge nel caso concreto, riconosce o attribuisce un diritto soggettivo, oggetto di contestazione, anche solo eventuale, nel contraddittorio delle parti” (così, nitidamente, tra le altre, Cass. n. 824 del 1971, in motivazione).

3.1.1. La decisorietà, dunque, – come ancora recentemente ribadito da Cass. SU, n. 27073 del 2016 – consiste nell’attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma a farlo con la particolare efficacia del giudicato (nel che risiede appunto la differenza tra il semplice “incidere” ed il “decidere”. Cfr., per tutte, Cass. n. 10254 del 1994), il quale, a sua volta, è effetto tipico della giurisdizione contenziosa, di quella, cioè, che si esprime su una controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chiamate perciò a confrontarsi in contraddittorio nel processo.

3.2. Affinchè, peraltro, un provvedimento non avente veste di sentenza sia impugnabile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, non è sufficiente che abbia carattere decisorio, occorre anche che non sia soggetto ad un diverso mezzo d’impugnazione, dovendosi, altrimenti, esperire anzitutto tale mezzo – appello, reclamo o quant’altro – sicchè il ricorso per cassazione riguarderà il successivo provvedimento emesso all’esito. In ciò consiste il requisito della definitività.

3.3. Su tali principi vi è sostanziale uniformità giurisprudenziale (al di là di differenze, più che altro terminologiche, allorchè si inserisce l’attitudine al giudicato nel requisito della definitività, intesa come immodificabilità del provvedimento, piuttosto che nel requisito della decisorietà), attestata, di recente (oltre che dalla già citata Cass. SU, n. 27073 del 2016), anche da Cass., SU, n. 1914 del 2016, in cui si ribadisce che “un provvedimento, ancorchè emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio – requisito necessario per proporre ricorso ex art. 111 Cost. quando pronuncia o, comunque, incide con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, con la conseguenza che ogni provvedimento giudiziario che abbia i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti, nonchè della definitività – in quanto non altrimenti modificabile – può essere oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost.” e si aggiunge che “se il provvedimento al quale il processo è preordinato non ha carattere decisorio perchè, non costituendo espressione del potere-dovere del giudice di decidere controversie tra parti contrapposte, in cui ciascuna tende all’accertamento di un proprio diritto soggettivo nei confronti dell’altra, non ha contenuto sostanziale di sentenza” (richiamando, sul punto, i precedenti delle medesime Sezioni Unite nn. 3073 e 11026 del 2003) e che quando “si tratta di provvedimenti per i quali non è prevista alcuna forma di impugnazione ordinaria” si realizza “il presupposto della “definitività” (intesa come non modificabilità) in relazione al rimedio straordinario previsto dall’art. 111 Cost.”.

3.4. Fermo quanto precede, il provvedimento oggi impugnato ha rigettato il reclamo proposto dalla J-Invest s.p.a., ex art. 26 L. Fall., avverso il provvedimento del 5 agosto 2016, con cui il Giudice delegato del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., dichiarato dal medesimo tribunale l’8/9 giugno 1995, e chiuso il 6 dicembre 2007, aveva respinto l’istanza della prima di distribuzione, in suo favore e per quanto ancora di ragione, delle somme destinate ai creditori irreperibili.

3.4.1. Come si è già visto, e per quanto qui di immediato interesse, quel tribunale ha ritenuto applicabile, nella specie, in via estensiva, l’art. 117 L. Fall. nel testo introdotto dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 107, malgrado il fallimento (OMISSIS) s.r.l. fosse stato aperto (circostanza rimasta affatto pacifica tra le parti) in data anteriore all’entrata in vigore di tale novellata disposizione, e, su questo specifico aspetto, non sono state sollevate contestazioni dalla società ricorrente, nè dalla costituitasi parte controricorrente Equitalia Giustizia s.p.a..

3.5. Ciò malgrado, posto che, come è noto, il giudizio di cassazione ha ad oggetto non l’operato del giudice di merito, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, ritiene, innanzitutto, il Collegio che, giusta il principio jura novit curia, alla fattispecie in esame deve applicarsi, diversamente da quanto opinato dal tribunale milanese (ed in tali sensi dovendosi correggere la motivazione del decreto oggi impugnato), l’art. 117 L. Fall. nel testo anteriore alle modifiche apportategli dal menzionato D.Lgs. n. 5 del 2006, e ciò per le seguenti ragioni.

3.5.1. In primo luogo, va osservato che il quarto ed il comma 5 dell’art. 117 della L. Fall., nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 107, prevedono che, ove i creditori ai quali siano state assegnate non si siano presentati a riscuoterle o siano irreperibili, le somme indicate nel piano di riparto “sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell’art. 34”, e, decorsi cinque anni dal deposito, possono essere distribuite, con i relativi interessi, ai creditori rimasti insoddisfatti che ne abbiano fatto richiesta, dovendo altrimenti essere versate “a cura del depositarlo all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia”. Il testo previgente si limitava, invece, a prevedere che le medesime somme dovessero essere depositate “presso un istituto di credito”, specificando che “il certificato di deposito vale quietanza”.

3.5.2. La differenza più rilevante tra le due formulazioni della norma in esame è costituita proprio da quest’ultimo inciso, che, attribuendo al deposito delle somme presso l’istituto di credito un effetto liberatorio, formalmente attestato dal certificato di deposito, ne determinava la fuoriuscita immediata dal patrimonio del fallito e dalla disponibilità del fallimento, dispensando gli organi di quest’ultimo dai successivi adempimenti, e rendendo pertanto superflua l’ulteriore disciplina introdotta dal decreto di riforma. Quest’ultima, invece, consentendo di provvedere alla redistribuzione delle somme depositate, nel caso in cui i creditori ai quali sono state assegnate non si siano presentati a riscuoterle entro cinque anni o risultino irreperibili, postula che, quanto meno fino alla scadenza del predetto termine, le medesime somme rimangano nella disponibilità del fallimento, in tal modo impedendo di attribuire al deposito efficacia liberatoria. Ed era proprio tale efficacia ad escludere, nel sistema previgente, la possibilità di procedere ad una nuova distribuzione delle somme depositate presso l’istituto bancario, che dovevano ritenersi ormai definitivamente assegnate ai creditori indicati nel piano di riparto, e depositate nel loro interesse.

3.5.3. Significativa, in proposito, era la diversità della disciplina dettata dal comma 2 dell’art. 117 per i crediti sottoposti a condizione, la quale, nel prevedere la distribuzione ai relativi titolari delle somme accantonate nel piano di riparto ai sensi dell’art. 113 n. 3, stabiliva che, nel caso in cui la condizione non si fosse ancora verificata al momento della distribuzione, le medesime somme dovessero essere depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato, in modo da poter essere versate, a suo tempo, ai creditori cui spettavano o, in mancanza, da poter essere “fatte oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori”. Tale disposizione è rimasta sostanzialmente inalterata a seguito della riforma del 2006, la quale, prevedendo che il deposito abbia luogo anche “se il provvedimento non è ancora passato in giudicato”, si è limitata ad estenderne l’ambito applicativo ai crediti ammessi o esclusi per i quali sia ancora pendente il giudizio d’impugnazione o revocazione o quello di opposizione, in tal modo recependo un’opinione precedentemente manifestatasi in giurisprudenza.

3.5.4. Nel nuovo regime introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, il secondo ed il comma 4 dell’art. 117 prevedono, allo stesso modo, la possibilità di procedere alla redistribuzione delle somme accantonate in favore dei creditori condizionali o sub judice e di quelle rimaste depositate, nel caso di mancato avveramento della condizione, esclusione definitiva del credito, omessa riscossione o mancato reperimento del creditore, senza fare alcun cenno alla liberazione immediata del fallimento. La medesima possibilità era invece prevista, nel regime previgente, soltanto dal comma 2 dell’art. 117, e non era suscettibile di estensione in via interpretativa all’ipotesi contemplata dal comma 3, avuto riguardo alla precisazione espressamente compiuta nel secondo periodo di quest’ultimo ed alla contiguità delle due disposizioni, la quale impediva di ricondurne la differente formulazione ad una mera svista od omissione del legislatore, in presenza, oltretutto, di discipline perfettamente coerenti con la diversa efficacia attribuita al deposito bancario in ciascuna delle due ipotesi contemplate.

3.5.5. In definitiva, l’avvenuta modificazione dell’art. 117 L. Fall. ad opera del D.Lgs. n. 5 del 2006, con la conseguente attribuzione ai creditori rimasti insoddisfatti della facoltà di chiedere la redistribuzione delle somme precedentemente accantonate in favore dei creditori che non le abbiano riscosse o di quelli risultati irreperibili, non consente di ritenere esistente tale diritto anche nel regime previsto dal testo previgente, il quale, come si è detto, ispirandosi a criteri del tutto diversi da quelli adottati dalla riforma, non comprendeva la fattispecie in esame tra quelle idonee a giustificare un riparto supplementare.

3.6. In secondo luogo, deve ricordarsi il chiaro tenore letterale dell’art. 150 del D.Lgs. appena menzionato, che, nel predisporre la disciplina transitoria in relazione alla ivi adottata novella delle procedure concorsuali, sancisce espressamente che “i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, nonchè le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore”.

3.6.1. E’ noto, peraltro, che, per concorde opinione della dottrina e della giurisprudenza, l’interprete di una norma è tenuto a ricercare, pur senza superarlo arbitrariamente, l’esatto valore semantico della formula legislativa al fine di stabilire se la regula juris debba essere “estesa” (o, più esattamente, dichiarata applicabile), secondo l’intenzione del legislatore, a casi che pur non risultando espressamente considerati nel testo della norma, debbono ritenersi in esso implicitamente compresi e disciplinati. L’interpretazione estensiva, insomma, come ha esattamente rilevato autorevole dottrina, nulla aggiunge al contenuto ed alla portata della norma giuridica, limitandosi ad esplicitare ciò che in essa è implicito (cfr. Cass., SU., n. 1919 del 1990, richiamata, in motivazione, dalla successiva Cass. n. 17396 del 2005).

3.6.2. Da tanto consegue, dunque, la impossibilità di procedere all’interpretazione estensiva di una norma (nella specie, l’art. 117 L. Fall. nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 107) al fine di farvi rientrare (rectius: renderla applicabile a) fattispecie (procedure fallimentari aperte anteriormente all’entrata in vigore, il 16 luglio 2006, del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 107) che, invece, sono espressamente escluse dalla sua applicazione in forza di altra disposizione di pari grado (nella specie, il D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150).

3.6.3. Nè in contrario, sembra decisiva l’affermazione del tribunale milanese che, in parte qua, ha ritenuto “estensivamente possibile” l’applicazione del novellato art. 117 L. Fall. alle procedure fallimentari aperte prima della sua entrata in vigore “in quanto la procedura prima e dopo la riforma persegue le stesse finalità ed ha la medesima natura, cosicchè una interpretazione che escludesse per i fallimenti vecchio rito l’applicabilità del nuovo testo del 117 L. Fall., che prevede, per la parte che qui rileva, la possibilità per i creditori insoddisfatti di chiedere lo svincolo a loro favore e la distribuzione delle somme accantonate per gli irreperibili e non reclamate, si appaleserebbe ingiustificatamente discriminatoria ed in definitiva incostituzionale” (cfr. pag. 1 del decreto oggi impugnato).

3.6.4. E’ agevole, infatti, replicare che la pluralità delle soluzioni ragionevolmente ipotizzabili per la risoluzione della problematica concernente la destinazione delle somme accantonate nel piano di riparto e non riscosse dagli assegnatari induce ad escludere che la mera adozione di differenti criteri da parte delle diverse discipline succedutesi nel tempo possa dar luogo ad un’ingiustificata disparità di trattamento tra creditori rimasti ugualmente insoddisfatti a seguito del riparto finale, in quanto, non configurandosi la redistribuzione delle predette somme come una scelta costituzionalmente obbligata, l’inapplicabilità della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 107 alle procedure concorsuali apertesi in data anteriore alla sua entrata in vigore costituisce espressione di una scelta discrezionale del legislatore, ispirata ad un discrimine temporale non arbitrario, rappresentando il decorso del tempo un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche (cfr. Cass. n. 4514 del 2019; Cass. n. 24727 del 2015; Cass. n. 14594 del 2015; Cass. n. 24395 del 2010).

3.7. In terzo luogo, infine, va sottolineato che la recente Cass. n. 4514 del 2019 (pronunciatasi sul ricorso proposto contro la decisione negativo di un reclamo, ex art. 26 L. Fall., riguardante l’impugnazione di un provvedimento con cui il giudice delegato di una procedura fallimentare, ancora aperta, aveva disatteso le osservazioni proposte da una creditrice, poi reclamante, in ordine al piano di riparto finale, rigettando l’istanza di distribuzione delle somme destinate ai creditori irreperibili) ha statuito che “nel caso di dichiarazione di fallimento anteriore all’entrata in vigore della introduzione dell’art. 117, comma 5, L. Fall. ad opera del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 107, non trova applicazione la disciplina così come innovata dovendo, invece, ritenersi applicabile quella previgente sulle forme dei depositi giudiziari ai sensi del R.D. n. 149 del 1910, art. 2 presso l’ufficio postale incaricato del relativo servizio e del D.L. n. 143 del 2008, art. 2, convertito, con modificazioni dalla L. n. 181 del 2008, sulla devoluzione al Fondo unico giustizia delle somme non reclamate entro cinque anni”.

3.8. Muovendo, allora, dall’assunto che la disciplina correttamente applicabile all’odierna vicenda sia l’art. 117 L. Fall. nel testo anteriore alle modifiche apportategli dal D.Lgs. n. 5 del 2006, deve, poi rimarcarsi che, sebbene con riferimento a controversie intraprese dal debitore fallito (piuttosto che, come nella specie, da un creditore insoddisfatto), tornato in bonis, per ottenere la restituzione di somme destinate a creditori risultati irreperibili e dagli stessi mai reclamate, la giurisprudenza di legittimità ha già considerato inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. “avverso il decreto con il quale il tribunale fallimentare, in sede di reclamo, abbia confermato il decreto del giudice delegato, adottato dopo la chiusura della procedura, che abbia rigettato la domanda di restituzione delle somme accantonate in favore dei creditori irreperibili proposta dal debitore” medesimo.

3.8.1. Ci si intende qui riferire alle pronunce resa da Cass. n. 29466 del 2018 e da Cass. n. 16072 del 2018, in cui ha trovato applicazione proprio l’art. 117 L. Fall. nel testo anteriore alla riforma apportatagli da D.Lgs. n. 5 del 2006.

3.8.2. In particolare, secondo Cass. n. 29466 del 2018, “L’art. 117, comma 3, L. Fall., nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva che le somme dovute a creditori che non si presentavano o risultavano irreperibili fossero depositate presso un istituto di credito, attribuendo al certificato di deposito valore di quietanza. Il deposito era quindi effettuato a nome del creditore e comportava che le somme depositate dovessero considerarsi di pertinenza non più della procedura ma dei singoli creditori aventi diritto, con la conseguente liberazione della procedura da ogni obbligo. Si consideri poi che, a seguito della chiusura del fallimento, a mente dell’art. 120, comma 1, L. Fall., cessano gli effetti provocati dalla procedura sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti alla medesima, i cui poteri e compiti non possono più essere svolti se non in limitati casi di ultrattività riconducibili a norme di legge. Il fallito tornato in bonis o i suoi aventi causa, ove a seguito della chiusura del fallimento avessero ritenuto che la somma versata ex art. 117, comma 3, L. Fall. nel testo non più vigente dovesse essere loro restituita a seguito del decorso del termine di prescrizione decennale, non avrebbero potuto quindi che adire il giudice ordinario in sede di cognizione, a motivo tanto della definitiva fuoriuscita della somma versata dall’ambito procedurale all’atto del deposito, quanto della mancanza di specifiche norme che prevedessero una ultrattività degli organi fallimentari a seguito della chiusura della procedura allo specifico scopo di dare destinazione alle somme non reclamate. In altri termini, una volta effettuato il deposito e chiuso il fallimento, il Tribunale fallimentare rimaneva estraneo alle sorti delle somme così destinate e, di conseguenza, non poteva assumere statuizioni che le riguardassero, tanto più con provvedimento avente natura decisoria. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno a oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore e che attengono all’esecuzione del concordato danno luogo a controversie che sono del tutto sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente; di conseguenza risulta inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto con cui il Tribunale, in sede di reclamo, abbia confermato il decreto del giudice delegato che ha rigettato la domanda di restituzione delle somme accantonate in favore dei creditori irreperibili, proposta dalla società debitrice sull’assunto dell’avvenuta prescrizione dei crediti, trattandosi di atto giudiziale esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, privo dei connotati della decisorietà e della definitività (Cass. 18/6/2008 n. 16598). Gli stessi principi valgono anche in ambito fallimentare, dove risulta inammissibile il ricorso presentato per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto con cui il Tribunale, in sede di reclamo, abbia confermato il decreto del Giudice delegato, adottato dopo la chiusura della procedura, che abbia rigettato la domanda di restituzione delle somme accantonate in favore dei creditori irreperibili, proposta dal debitore sull’assunto dell’avvenuta prescrizione dei loro crediti, trattandosi di atto giudiziale assunto al di fuori delle competenze oramai cessate del Tribunale fallimentare e privo dei connotati della decisorietà e della definitività (cfr. Cass. 18/6/2018 n. 16072)”.

3.8.3. E’ chiaro, dunque, che analoga sorte non può che toccare, sostanzialmente per le medesime ragioni, qui affatto condivise, anche al ricorso ex art. 111 Cost. proposto dal creditore (totalmente o parzialmente) insoddisfatto, avverso il provvedimento reiettivo del suo reclamo ex art. 26 L. Fall. contro il rigetto opposto dal giudice delegato alla sua istanza di assegnazione, in proprio favore, delle somme non ritirate dai creditori rimasti irreperibili.

4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità, tra le sole parti costituite e liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017), e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la J-Invest s.p.a. al pagamento, nei confronti di Equitalia Giustizia s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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