Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7120 del 04/03/2022
Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 09/11/2021, dep. 04/03/2022), n.7120
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21584/2020 proposto da:
A.V., elettivamente domiciliato in Roma Via San Tommaso
D’Aquino 7, presso lo studio dell’avvocato Giovarruscio Luca, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Vicidomini Pierluigi;
– ricorrente –
contro
Prefettura Ufficio Territoriale Governo Avellino;
– intimato –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di AVELLINO, depositata il
29/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/11/2021 da Dott. ROCCHI GIACOMO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza del 22 giugno 2020, depositata il 29/6/2020, il Giudice di Pace di Avellino rigettava il ricorso proposto da A.V. avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Avellino.
Il Giudice rilevava che il provvedimento prefettizio era stato notificato nei termini e nei modi di legge; che, dalla documentazione prodotta dalla Prefettura di Avellino, A., cittadino della (OMISSIS), era sprovvisto di permesso di soggiorno, si trovava illegalmente sul territorio nazionale ed era stato condannato per rapina aggravata.
Le eccezioni sollevate dalla difesa non erano supportate da alcuna prova.
In definitiva, il provvedimento prefettizio era stato adottato nel rispetto dei requisiti di legge e risultava valido ed efficace.
2. Ricorre per cassazione A.V., ricordando che, nel ricorso avverso il decreto di espulsione, lo stesso aveva eccepito, in primo luogo, la sua condizione di apolide di fatto, dovendosi applicare in via analogica l’art. 31 della Convenzione di New York del 1954, con conseguente inespellibilità; in secondo luogo aveva censurato il decreto in quanto emesso senza dare rilievo ai legami familiari esistenti (il ricorrente, nato in Italia, è sposato con una donna nata in Italia e ha due figli minori); aveva, quindi, richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 2013 nonché i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 21799 del 2010; aveva, altresì, eccepito l’assenza dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, e, in particolare, il dedotto ingresso nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera, trattandosi di soggetto nato in Italia; ribadiva di non avere alcun legame con Paesi diversi dall’Italia, che non aveva mai lasciato; aveva, ancora, censurato il provvedimento prefettizio per avere richiamato condanne senza verificare se alle stesse fossero seguite impugnazioni e senza chiedere il nulla osta all’A.G..
Sulla base di questi motivi, il ricorrente aveva chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto di espulsione e il suo annullamento.
Fissata l’udienza del 22/6/2020, il Giudice di Pace aveva emesso il provvedimento impugnato.
In un primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 111 Cost..
In effetti, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e deve valutarle secondo il suo prudente apprezzamento. Ma il Giudice di Pace aveva omesso ogni valutazione delle eccezioni e della documentazione allegata al ricorso, mentre la loro valutazione avrebbe comportato una decisione in conformità alla legge e al codice di rito.
In un secondo motivo il ricorrente deduce nullità del provvedimento per difetto assoluto di motivazione, con violazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il Giudice non aveva fornito alcuna motivazione in ordine alle eccezioni sollevate dal ricorrente, limitandosi a qualificare le questioni come infondate e non supportate da idonea prova. Di conseguenza, il provvedimento era nullo.
Il ricorrente conclude per l’annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio o, in subordine, per l’annullamento con rinvio.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente statuito che il provvedimento del giudice di pace, anche se adottato all’esito del procedimento camerale di opposizione all’espulsione, è affetto da nullità ove sia del tutto privo dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione, trattandosi di un procedimento contenzioso avente ad oggetto diritti soggettivi (Sez. 1 -, Sentenza n. 28158 del 24/11/2017, Rv. 646189 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 18108 del 04/08/2010, Rv. 614462 – 01). Si deve, ancora, ricordare che la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Sez. 1 -, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020, Rv. 658088-01).
Come risulta palesemente dal raffronto tra le questioni sollevate con l’impugnazione del decreto di espulsione e il testo dell’ordinanza impugnata, la motivazione – con riferimento al rigetto delle eccezioni sollevate – è apparente: il Giudice si limita a ritenerle non “supportate da idonea prova” e a rigettare l’opposizione.
Non si comprende, tuttavia, se il Giudice avesse preso in considerazione l’atto di notorietà prodotto, che dava atto della situazione familiare del ricorrente; se avesse valutato la circostanza che il ricorrente è nato in Italia e l’attestazione della sua residenza; se la condanna per rapina cui aveva fatto riferimento fosse definitiva o meno e se il Giudice ritenesse superfluo il relativo accertamento.
In definitiva, il rigetto delle eccezioni non risulta effettivamente motivato, non emergendo se il Giudice avesse negato l’esistenza di legami familiari e, quindi, avesse ritenuto inapplicabili al caso di specie i principi sanciti in materia di vita familiare; e, ancora, se fosse ritenuta infondato il richiamo ad una condizione di apolide di fatto per ritenere vietata l’espulsione del ricorrente (Sez. 1 -, Sentenza n. 16489 del 19/06/2019, Rv. 654549 – 01).
Il primo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del secondo.
Il provvedimento impugnato deve, quindi, essere cassato con rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Avellino nella persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022