Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 712 del 18/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/01/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 18/01/2021), n.712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 14463-2020 proposto da:

P.P., P.F.L., P.O., elettivamente

domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO

CANTELMO, ANTONIO TOMMASO MAURO;

– ricorrenti –

contro

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GERARDIO CARRIERO;

– controricorrenti –

e contro

M.R.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 5097/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI di

ROMA, depositata il 25/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I ricorrenti, P.P., P.F.L. ed P.O., agiscono per la correzione dell’errore materiale contenuto in una ordinanza di questa Corte che, dichiarando inammissibile il ricorso, ha cassato senza rinvio compensando le spese dei tre gradi di giudizio.

In particolare, in un precedente giudizio i ricorrenti avevano depositato un certificato del casellario giudiziario per dimostrare l’esistenza di precedenti penali a carico della controparte. Quest’ultima aveva iniziato un diverso procedimento, quello concluso con l’ordinanza oggetto di correzione, con cui si doleva, tra l’altro, della illegittima produzione in giudizio di quel certificato.

Nei due gradi di merito la domanda è stata rigettata; questa corte l’ha invece dichiarata inammissibile, assumendo che la questione posta configurava un comportamento processualmente scorretto, che andava fatto valere nel procedimento in cui quello stesso comportamento era stato posto in essere, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Conseguentemente, questa corte ha dichiarato inammissibile la domanda, compensando le spese dei tre gradi di giudizio.

I ricorrenti ritengono che la compensazione delle spese anche dei due giudizi di merito sia frutto di un errore materiale di cui chiedono la correzione.

Si è costituita la Ca ed ha chiesto il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p.- I ricorrenti ritengono che vi sia una discrasia tra la motivazione, nella quale si argomenta nel senso della inammissibilità del ricorso ed il dispositivo, che invece, in contraddizione con la motivazione, compensa le spese non solo del giudizio di cassazione, ma altresì delle due fasi di merito.

Secondo i ricorrenti, in caso di declaratoria di inammissibilità non è possibile statuire sulle spese dei due precedenti gradi di giudizio, in quanto la declaratoria di inammissibilità presuppone che non vi sia stato un vaglio nel merito delle ragioni del ricorso.

l,a decisione di inammissibilità infatti fa passare in giudicato la sentenza di secondo grado, con conseguente applicazione del regime delle spese proprio di quest’ultima.

5- Il ricorso è inammissibile.

Non v’è alcun errore materiale nella ordinanza in questione.

Infatti, l’art. 385 c.p.c. prevede che quando la corte cassa senza rinvio provvede alla liquidazione delle spese di tutti i precedenti giudizi.

Alla decisione di rigetto è chiaramente equiparata quella di inammissibilità: la possibilità di pronunciare sulle spese di tutti i gradi di giudizio deriva infatti dalla cassazione senza rinvio, e non dalle ragioni di tale pronuncia.

Non v’è allora alcuna “discrasia” tra la motivazione che argomenta l’inammissibilità del ricorso e la conseguente disposizione di compensazione (quindi di pronuncia) delle spese dei gradi di giudizio precedenti, essendo quest’ultima una pronuncia conseguente alla cassazione senza rinvio.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La corte rigetta dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2021

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