Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 712 del 15/01/2018

Cassazione civile, sez. VI, 15/01/2018, (ud. 19/10/2017, dep.15/01/2018),  n. 712

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Milano Assicurazioni S.p.A., poi divenuta Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Nuoro avverso il decreto ingiuntivo con il quale, su iniziativa di M.A. era stata condannata al pagamento delle somme dovute a titolo di spettanze professionali per l’attività svolta dal creditore nell’interesse dell’opponente in cinque procedimenti giudiziari, successivamente riuniti.

Il Tribunale di Nuoro, in composizione collegiale, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., del 14 gennaio 2016 revocava il decreto opposto, e tenuto conto delle somme già versate da parte dell’opponente, condannava quest’ultima al pagamento della residua somma di Euro 40.084,05 oltre spese generali in misura pari al 12,50 %, IVA e CPA calcolate sull’importo di Euro 148.444,01, ed interessi legali a far data dalla pubblicazione dell’ordinanza al saldo, condannando altresì l’opponente al pagamento della somma di Euro 5.656,00, pari alle spese per diritti di opinamento, relativi al parere del Consiglio dell’Ordine sulla parcella, in vista dell’emissione del decreto ingiuntivo, oltre interessi legali a far data dal 24 luglio 2012, compensando integralmente le spese di lite.

Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso M.A. sulla base di cinque motivi.

L’Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. ha resistito con controricorso.

2. Il primo motivo denunzia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, la violazione delle norme sulla competenza e la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 9 e 37 c.p.c., agli artt. 1,2,3,4 e 7 come modificati dalla L. n. 205 del 2000, ed alla L. n. 1034 del 1971, artt. 8ed 11.

Si sostiene che il parere di congruità che il Consiglio dell’Ordine rilascia all’avvocato iscritto per la liquidazione dei propri compensi in sede giudiziale sia un atto amministrativo insuscettibile di disapplicazione da parte del giudice chiamato alla liquidazione dei compensi, e che, per la sua natura, è sindacabile solo dal giudice amministrativo.

Per l’effetto ha errato il Tribunale a discostarsi dalle risultanze del parere, avendo provveduto indebitamente ad un suo annullamento.

Il motivo, in disparte l’erroneità del riferimento alla violazione delle norme in tema di competenza, in quanto la critica involge a ben vedere una contestazione in ordine al difetto di giurisdizione del G.O., è palesemente destituito di fondamento. A tal riguardo appare opportuno far richiamo ai costanti precedenti di questa Corte che hanno riaffermato il principio per il quale, in materia di liquidazione delle competenze professionali dell’avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell’Ordine (cfr. ex multis Cass. n. 10428/2005), dal quale può discostarsene, indicando sia pure sommariamente, come peraltro avvenuto nel caso in esame, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta (Cass. n. 13743/2002).

Ed, infatti, mentre ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo a norma dell’art. 636 c.p.c., la prova dell’espletamento dell’opera e dell’entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice di merito di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella. (Cass. n. 18775/2005).

L’attribuzione alla cognizione del giudice amministrativo della legittimità del parere, inteso quale atto amministrativo è invece da riferire alle diverse ipotesi, in cui venga instaurata una controversia da un privato (ovvero dallo stesso avvocato) nei confronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati in relazione al parere dal medesimo rilasciato sulla liquidazione degli onorari di un proprio iscritto, stante la natura di ente pubblico non economico del medesimo Consiglio ed il carattere di tale parere – da ritenere un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell’esercizio di poteri autoritativi, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica la valutazione di congruità del “quantum” (cfr. Cass. S.U. n. 6534/2008; Cass. S.U. n. 14812/2009).

3. Il secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 163 c.p.c., degli artt. 2698, 2699 e 2700 c.c., dell’art. 636c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c., dell’art. 111Cost., degli artt. 115 e 116c.p.c., e art. 163 c.p.c., nn. 4 e 5, e della previsione di cui al n. 13 della Tabella B relativa al processo di cognizione di cui al D.M. n. 127 del 2004.

In primo luogo si sostiene che l’atto di opposizione, dopo la premessa storica, non conteneva un’approfondita analisi comparativa delle voci in relazione alle quali era stata elaborata la parcella, asseverata dal parere del Consiglio dell’Ordine, e recepita nel decreto opposto.

L’omissione di una puntuale indicazione delle voci tariffarie non dovute implica che l’atto di opposizione fosse privo dell’esposizione dei fatti, determinandone quindi la nullità ai sensi dell’art. 164 c.p.c..

Il motivo è in parte qua destituito di fondamento.

A tal fine valga il richiamo a quanto affermato da questa Corte, anche di recente, secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all’espletamento e alla consistenza dell’attività (come, nella specie, di inesistenza del mandato), è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il “quantum debeatur” senza incorrere nella violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. n. 230/2016), essendo altresì specificato che la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell’ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell’ingiunzione, non ha – costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell’opponente in ordine all’effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all’applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste. Al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere – dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall’opponente, non è necessario che quest’ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico (così Cass. n. 14556/2004).

Ritiene il Collegio di dover prestare adesione a tali principi con la conseguente infondatezza delle censure mosse dal ricorrente.

3.1 Nella seconda parte del motivo si deduce poi che erroneamente il giudice avrebbe ridotto l’ammontare dei compensi dovuti riconoscendo solo due deduzioni di udienza ai sensi dell’art. 13, della tariffa forense di cui al D.M. n. 127 del 2004, trascurando la circostanza che tale voce compete non solo nel caso in cui siano predisposte delle note scritte da allegare al verbale d’udienza, ma anche laddove le deduzioni siano svolte oralmente e trascritte nel verbale.

Il motivo, oltre a risolversi in una censura di fatto, involgendo la contestazione circa la correttezza dell’apprezzamento dei fatti di causa da parte del giudice di merito, risulta evidentemente carente del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Il provvedimento impugnato, al punto sub 11), ha ritenuto che solo in due casi fosse possibile rinvenire delle deduzioni d’udienza, sostenendo invece il M. che anche altri verbali fornirebbero contezza dello svolgimento di tali deduzioni, sebbene non accompagnate da note scritte a tal fine predisposte.

Tuttavia omette di riprodurre in ricorso il contenuto di tali verbali ovvero di indicare in maniera dettagliata a quali specifiche udienze si faccia riferimento, richiamandosi genericamente alla diversa valutazione espressa sul punto da parte del Consiglio dell’Ordine, in tal modo non assolvendo all’onere di specificazione dei motivi come richiesto dalla norma sopra richiamata.

4. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione o falsa applicazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 5, n. 4, ultima parte, e degli artt. 112,114 e 116 c.p.c., nonchè la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Orbene, premessa l’erroneità del riferimento nella denunzia del vizio motivazionale alla ormai non più applicabile formulazione del previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si sostiene che in assenza di domanda, il Tribunale avrebbe ridotto da 7 a 2 (oltre la prima) la maggiorazione degli onorari prevista dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5, n. 4, in relazione all’ipotesi di assistenza prestata dal difensore contro più parti.

Anche tale motivo è infondato.

Ed, infatti, costituisce principio consolidato presso questa Corte quello secondo cui in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, è demandato al potere discrezionale del giudice di merito stabilire, di volta in volta, l’aumento dell’unico onorario (nella specie a norma dell’art. 5, comma 4, della tariffa professionale approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585), in caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, ed anche ove, trattandosi di più processi distinti, sia mancato un provvedimento di riunione. (Cass. n. 19089/2009; conf. Cass. n. 17354/2002).

All’ipotesi ora richiamata, va poi sostanzialmente assimilata quella che ricorre nel caso di specie, di assistenza nei confronti di più parti avverse, in merito alla quale il D.M. n. 127 del 2004, ha disposto in maniera identica al caso di assistenza dell’avvocato in favore di più parti.

Preme però dare continuità al principio secondo cui, in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la disposizione dell’art. 5, comma 4, della tariffa professionale approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, che consente al giudice, nell’ipotesi di assistenza e difesa di una parte avverso più controparti di liquidare un compenso unico maggiorato per ciascuna parte del 20% e sempre che la prestazione comporti l’esame di particolari situazioni di fatto o di diritto – come nel caso speculare, previsto dallo stesso comma, in cui più parti con identica posizione processuale siano state assistite e difese dallo stesso avvocato – prevede una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non è denunciabile in sede di legittimità, se motivato. (Cass. n. 16040/2011; Cass. n. 269/2017 riferita alla analoga previsione di cui al D.M. n. 140 del 2012).

Nel caso di specie deve quindi ritenersi che la decisione del giudice di merito di limitare a sole due parti l’aumento previsto dalle previsioni tariffarie sia insindacabile in questa sede, essendosi precisato che tale limitazione, riferita correttamente ai compensi maturati in epoca successiva alla riunione delle cause inizialmente proposte in maniera separata, si giustificava per la trattazione sintetica e complessivamente unitaria delle posizioni e delle pretese dei diversi danneggiati, e che solo per una parte ( A.) si era imposta una difesa specifica e dettagliata, distinta rispetto a quella sintetica e per capi delle altre numerose posizioni.

Il motivo deve quindi essere rigettato.

5. Il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c. in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 1, comma 1, comma 2, lett. c) ed e).

Si sostiene che erroneamente il Tribunale ha riconosciuto gli interessi al tasso legale a far data dalla pubblicazione dell’ordinanza, facendo rinvio a quanto affermato da Cass. n. 22678/2014, trascurando di considerare che il precedente de quo è relativo ad un’ipotesi di determinazione del compenso ai sensi della procedura di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28 e ss..

Nel caso di specie, invece, la liquidazione è frutto di un procedimento amministrativo ad opera del Consiglio dell’Ordine, sicchè occorre fare applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, anche per quanto concerne la decorrenza degli interessi.

Il motivo è del tutto infondato.

Il ricorrente, oltre a cadere nell’evidente errore di ritenere che la procedura di liquidazione abbia natura amministrativa, sol perchè sia stata accompagnata dal parere di congruità del Consiglio dell’Ordine (questione sulla quale può valere il rinvio ai precedenti richiamati in occasione della disamina del primo motivo di ricorso), trascura appunto di considerare che il procedimento in esame scaturisce da un’opposizione avverso il decreto ingiuntivo concesso dall’autorità giudiziaria in favore del professionista per la liquidazione delle sue competenze professionali relative ad attività giudiziali civili.

In tal senso si è ribadito che, alla luce delle previsioni di cui alla L. n. 794 del 1942 (confermate in parte qua dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, applicabile ratione temporis), la speciale procedura camerale disciplinata dall’art. 29 della legge 794/42, in tema di compensi dovuti ad avvocati e procuratori, oltre che per i procedimenti introdotti, ex art. 28, con ricorso al capo dell’ufficio giudiziario già adito per il processo principale, si applica anche all’opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto onorari diritti e spese inerenti a prestazioni giudiziali (Cass. n. 2020/1998; Cass. n. 5117/1997).

Ne discende quindi che correttamente l’ordinanza gravata ha stabilito la decorrenza degli interessi a far data dalla sua pubblicazione (cfr. da ultimo Cass. n. 2954/2016, secondo cui in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione contenuta nel D.M. n. 238 del 1992, secondo la quale gli interessi di mora decorrono dal terzo mese successivo all’invio della parcella, non si applica in caso di controversia avente ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente, non potendo quest’ultimo essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l’ordinanza che conclude il procedimento L. n. 794 del 1942, ex art. 28, sicchè è da tale data che, entro i limiti degli importi riconosciuti dal giudice, decorrono gli interessi; conf. Cass. n. 2431/2011).

6. Infine il quinto motivo denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e la contraddittorietà della motivazione.

Si deduce che la decisione di compensare integralmente le spese di lite sarebbe in contrasto con le menzionate previsioni, in quanto all’esito dell’opposizione era stato pur sempre accertato un credito di rilevante entità in favore del ricorrente, credito che era stato solo in parte soddisfatto e solo per effetto di un pagamento intervenuto in corso di causa, ma in ragione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

Ne consegue che l’assicurazione andava integralmente condannata al rimborso delle spese di lite, ovvero che la compensazione poteva essere accordata in misura solo parziale.

Anche tale doglianza non merita seguito.

Ed, infatti, secondo la tradizionale giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 2493/1986) anche con riguardo al giudizio di opposizione ad ingiunzione la parte che, all’esito finale della lite risulti vittoriosa per effetto dell’accoglimento anche non integrale della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte soccombente (salva l’ipotesi eccezionale di trasgressione al dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c.), restando il parziale accoglimento dell’opposizione rilevante agli effetti dell’art. 92 c.p.c..

In tale prospettiva si è quindi affermato che (cfr. ex multis Cass. n. 22381/2009) la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende – anche in relazione al principio di causalità una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.

Ne deriva che ricorrendo, ai sensi di quanto ora esposto, una situazione di soccombenza reciproca, incensurabile risulta la decisione del giudice di merito di disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

8. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2018

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