Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 712 del 15/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 712 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 9519-2008 proposto da:
STINGHEDIL s.a.s. di STINGO GIOVANNA C.F. 05616770631,
in persona della socia accomandataria Giovanna Stingo,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 39,
presso lo studio dell’avvocato ALFREDO TRAVAGLIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato LUCCI ANTIMO;

2013
2528

ricorrente

contro

AUTOGRILL S.P.A. P.I. 01630730032, in persona del suo
procuratore Avv. Massimiliano Santoro, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

Data pubblicazione: 15/01/2014

studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta
e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1580/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 15/10/2007;

udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;
udito

l’Avvocato

dell’Avvocato

ANGELO

GERARDO

COLUCCI,
VESCI

con

delega

difensore

della

resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine per il
rigetto.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13 novembre 2001 la Stinghedil s.a.s. di Stingo
Giovanna conveniva in giudizio l’Autogril S.p.a. innanzi al Tribunale di Novara al fine
di ottenere la condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato in C
167.048,00, in dipendenza dell’interruzione del loro rapporto contrattuale originato
da accordo verbale del 1988 ed avente ad oggetto il rifornimento, da parte della
nonché di schede telefoniche e tessere Viacard.Tanto veniva richiesto una volta
qualificato il rapporto come appalto di servizi con applicabilità delle compatibili
norme in tema di somministrazione e, quindi, dell’art. 1569 c.c., asseritamente
violato per mancanza di congruo termine di preavviso.
Instauratosi il contraddittorio la Società convenuta, richiamata la previsione del
rispettato termine di giorni 45 di cui alla lettera di incarico del 22 luglio 1994,
chiedeva il rigetto dell’avversa domanda attorea.
Con sentenza del 24 gennaio 2004 l’adito Tribunale, qualificato il rapporto
intercorso fra le parti come appalto di servizi di natura unitaria con conseguente
applicabilità della disciplina della somministrazione, rigettava la domanda attrice.
Avverso la decisione del Giudice di prime cure interponeva appello la Stinghedil
s.a.s. deducendo l’inidoneità del suddetto termine convenuto nel 1994 a modificare
per intero

il consolidato rapporto originato dall’accordo verbale del 1988

sull’asserito presupposto che la scrittura del 1994

(ed il relativo termine

convenzionale ivi previsto) si sarebbe riferita solo ad una limitata trance di fornitura
di monete e banconote e mai a forniture analoghe e di schede viacard.
Resisteva al proposto appello l’Autogril S.p.a. contestando l’ interpretazione data al
contratto ed alla citata lettera di incarico dalla parte avversa e chiedendo l’integrale
conferma dell’impugnata sentenza.
Con decisione in data 21 marzo 2007 la Corte di Appello di Torino rigettava il
proposto appello.
Per la Cassazione di tale sentenza proponeva ricorso la Stinghedil s.a.s. adducendo
a sostegno del proposto gravame la nullità della sentenza emessa dalla Corte
territoriale per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti, con
formulazione di relativo quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nonché per

prima società in favore della seconda, di monete e banconote di piccolo taglio,

l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio e per omessa assunzione di mezzi istruttori.
Resisteva l’Autogril S.p.a. con controricorso in atti.
MOTIVI della DECISIONE
1.Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.,

A tal riguardo vengono vengono citate indistintamente e genericamente dalla parte
ricorrente le numerose norme di cui agli artt . 1559,1569 e 1677 c.c.; 1362 c.c. ;
art. 1364 c.c. ; art. 1366 c.c. ; 1371 c.c. ; 1427 c.c. ; 1439 c.c. .
Viene, quindi,formulato il seguente quesito testualmente trascritto : “se si possa con
contratto successivo modificare e/o integrare, ancorchè in via analogica, la natura e
il contenuto di un contratto precedente ed, in particolare, se si possa introdurre e
imporre un termine per il recesso non in precedenza previsto”.
2.Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., la nullità
della sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio e per omessa assunzione di mezzi
istruttori.
3. Entrambi i motivi, dato il loro logico e funzionale collegamento, possono essere
riuniti e trattatati congiuntamente.
Le doglianze di parte ricorrente sono del tutto infondate.
li proposto quesito risulta, come osservato in sede di discussione dal P.M., inidoneo
al fine di giungere all’annullamento della decisione della Corte territoriale.
La stessa, anzi, nel confermare la già impugnata decisione di primo grado, affronta e
risolve con argomentata motivazione immune da vizi logici le questioni sollevate
dall’odierno ricorrente.
Il tutto con corretta coordinazione delle ricostruite e processualmente rilevanti
risultanze istruttorie. E, per di più, con un processo motivazionale, che — alla stregua
dei criteri giurisprudenziali ( Cass., 22 gennaio 2009, n. 1635) è del tutto immune da
incongruenza ed incoerenza censurabile e rilevabile in questa sede.

l’asserita violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti.

A fronte di tanto il ricorso in esame tende oggettivamente ad ottenere, attraverso
l’allegazione del vizio ex art. 360, co. l, n. 5 c.p.c., un nuovo apprezzamento dei fatti
e della prove in senso difforme da quello correttamente operato dalla Corte
territoriale di guisa da poter poi giungere al riconoscimento della censura
dell’errata applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c..
Senonchè l’iter argomentativo di cui al ricorso stesso non può essere né seguito, né

Più specificamente va rilevato che, con il citato addotto secondo motivo di ricorso,
la parte ricorrente ha del tutto omesso di specificare, come dovevasi, quale sarebbe
il punto fondamentale (solo meramente enunciato) ovvero il preteso fatto
controverso e decisivo per il giudizio, in ordine al quale viene lamentata
l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione della impugnata sentenza.
Comunque tale addotto motivo di censura ( senza, si ribadisce, un’idonea e chiara
indicazione dello specifico fatto in ordine al quale la motivazione della decisione
impugnata sarebbe omessa, contraddittoria, insufficiente o inidonea) confligge,
smentito, con quanto risultante dalla sentenza per cui è ricorso.
Una volta condivisa la qualificazione giuridica (già data dal Giudice di prime cure)
del rapporto inter partes come contratto misto di appalto di servizi e
somministrazione con applicazione dell’art. 1569 c.c., la Corte territoriale ha
correttamente rilevato come l’accordo scritto aggiuntivo sopravvenuto nel luglio del
1994 ben si inseriva nel complessivo rapporto da tempo incorso tra le parti
medesime.
E, quindi, le pattuizioni riguardanti lo stabilito termine convenzionale di preavviso di
45 giorni per il recesso senza motivazione erano destinate ad integrare tutte le altre
pattuizioni di portata più generale da tempo già operanti fra le parti (e non solo,
come preteso dalla parte ricorrente, solo uno specifico tipo di fornitura).
Con motivazione altrettanto logica e previo apprezzamento non censurabile in
questa sede, il Giudice di appello ha, poi, escluso e ritenuto non provata l’addotta ed
indimostrata “limitata durata” dell’accordo del 1994 sul termine di recesso e, quindi,
sull’efficacia parziale dell’intervenuta disdetta.
In punto va, quindi, definitivamente osservato che , a fronte della pretesa di parte
ricorrente di un riapprezzamento dei fatti e delle prove , questa Corte non ha il

condiviso da questa Corte.

potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,
sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione
fatta dal Giudice del merito , al quale soltanto spetta individuarle fonti del proprio
convincimento e, al’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la
concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a
dimostrare i fatti in discussione ( Cass. 18 marzo 2011, n.6288).

all’affermazione di una rispondenza della emergente ricostruzione dei fatti non al
convincimento del Giudice, ma a quello, diverso, soggettivo della parte, risolvendosi
sostanzialmente in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei
convincimenti del Giudice di merito e perciò in una richiesta volta ad ottenere una
nuova pronuncia sul fatto estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di
Cassazione ( Cass. 26 marzo 2010, n. 7394).
In ordine, poi, alla lamentata pretesa omessa assunzione, a dire della ricorrente, di
mezzi istruttori regolarmente e tempestivamente richiesti (senza altra ulteriore
specificazione) deve osservarsi quanto segue.
Con la censura di mancata ammissione, da parte del Giudice di merito, di un’istanza
probatoria senza adeguata motivazione la parte ricorrente non può, difatti, limitarsi
(così come nella fattispecie) ad indicare di aver fatto una tempestiva richiesta , ma
deve dimostrare —in virtù del noto principio di autosufficienza del ricorso- che detta
istanza (ma, in ipotesi, non si chiarisce neppure quale) avrebbe potuto avere rilievo
decisivo al fine della soluzione di un punto, parimenti decisivo, della controversia
(cfr. : Cass. n.ri 20603/2006, 24221/2009).
In ogni caso e in assenza di specifiche indicazioni delle circostanza di fatto delle
singole prove e del loro nesso di causalità fra l’asserita omissione e la decisione, non
ricorre, nella fattispecie in esame, un’ipotesi di mancanza di assunzione di un mezzo
istruttorio che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza emergente dal
ragionamento posto a base della decisione e che si riveli incompleto, incoerente e
illogico ( Cass. n. 835772005).
Venendo, quindi, del tutto meno la possibilità di dare una nuova valutazione e di
operare un riapprezzamento dei fatti di causa deve concludersi anche per
l’infondatezza del primo e connesso motivo di impugnazione.

Tanto a maggior ragione quando lo scopo effettivo del denunciato vizio tende

Secondo la svolta ed operata ricostruzione deve concludersi che il Giudice di merito
ha fatto corretta applicazione e buon governo delle norme di diritto che parte
attrice asserisce essere state violate.

4.Alla stregua di quanto innanzi compiutamente osservato e motivato il
ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

condannata alla refusione delle stesse, determinate così come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
a) Rigetta il ricorso ;
b) condanna la ricorrente Stinghedil s.a.s. di Stingo Giivanna al
pagamento in favore della Autogril S.p.a.. delle spese del giudizio,
che liquida in C 2.700,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori
come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione il 3 dicembre 2013
L’Estensore

Il Prerte

5.Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, parte ricorrente va

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