Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 712 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. I, 13/01/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 13/01/2011), n.712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9835/2005 proposto da:

CONSORZIO COPIN (p.i. (OMISSIS)), in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN GIACOMO 18,

presso l’avvocato FLAUTI Luigi, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SALVI MARIO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F.

(OMISSIS)), già CALCOBIT S.P.A., in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AMITERNO 3, presso

l’avvocato BUONAVOGLIA GIOVANNA, rappresentata e difesa dall’avvocato

CHIOSI Augusto, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 212/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/11/2010 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato M. VITOLO, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. Calcobit conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Napoli il Consorzio Copin, esponendo: di essere proprietaria di tre appezzamenti di terreno nel comune di Pozzuoli, in catasto alla partita 9230, f. 25, particella 851, di ettari 3,0317, da espropriare per mq. 4450; che il Consorzio Copin, concessionario del Presidente della Giunta Regionale della Campania, quale commissario straordinario di Governo L. n. 887 del 1984, ex art. 11, per l’attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale delle zone interessate dal fenomeno bradisismico, aveva occupato detti terreni, come disposto dall’ordinanza n. 282 del 23/1/1981; che con raccomandata del 22/9/1993, il Consorzio aveva comunicato l’approvazione da parte del Presidente della Giunta Regionale dell’indennità di esproprio, determinata in L. 8.381.000, da corrispondere agli aventi diritto ai sensi della L. n. 219 del 1981, art. 80; che l’indennità così determinata non teneva conto dell’effettiva destinazione edificatoria del terreno nè della diminuzione del valore derivante alla residua proprietà; che inoltre, durante i lavori di occupazione, era stata divelta la recinzione metallica di ingresso al fondo, che era così diventato ricettacolo di rifiuti da parte di terzi.

Tanto premesso, la s.p.a. Calcobit chiedeva la condanna del Consorzio Copin al “pagamento del prezzo così come fissato dal libero mercato per suoli aventi le medesime caratteristiche di quello in oggetto, oltre interessi e rivalutazione”, al ripristino della recinzione divelta ed al risarcimento dei danni subiti per il ritardo nei pagamenti e per lo scarico continuo di rifiuti nel fondo. Il Consorzio chiedeva la chiamata in causa in garanzia del Presidente della Giunta Regionale della Campania; eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendosi ritenere il Presidente della Giunta Regionale della Campania titolare dal lato passivo di tutte le obbligazioni indennitarie, e nel merito,deduceva la congruità della valutazione effettuata dall’UTE e l’infondatezza della pretesa risarcitoria della Calcobit.

Il Tribunale respingeva la richiesta di chiamata e disponeva CTU. Il Giudice, respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Consorzio, e ritenuta la vocazione edificatoria del terreno, sulla scorta della valutazione del CTU, condannava il Consorzio Copin al pagamento a favore della Calcobit s.p.a. della somma di L. 120.000.000, oltre interessi dal marzo 1997 al soddisfo, ed alla rifusione delle spese processuali.

Interponeva appello il Consorzio Copin, sostenendo l’erroneità della pronuncia di I grado, ribadendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, la reiezione della domanda della Calcobit.

L’appellata contestava i motivi dell’impugnazione. La Corte d’appello, con sentenza n. 212 del 31/1/2005, respingeva l’appello e condannava l’appellante a rifondere alla Calcestruzzi e Conglomerati s.r.l., già Calcobit s.p.a., le spese del grado.

La corte territoriale ha richiamato la L. n. 887 del 1984, art. 11, comma 18 (che così dispone: “Per consentire l’adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico è autorizzata la spesa di 130 miliardi per l’anno 1985.

Tale somma è assegnata al Presidente della Giunta Regionale della Campania, Commissario Straordinario di Governo, che provvede con i poteri di cui alla L. n. 219 del 1981, art. 84, sulla base di un apposito programma da approvarsi dal Consiglio Regionale”), rilevando che nel caso era stato approvato il programma, che con ordinanza del 14/11/1987, n. 1232, era stato disposto l’affidamento in concessione al Consorzio della progettazione e della realizzazione delle opere, che con la convenzione del 2/2/1989, n. 763, era stata disciplinata detta concessione; ha ritenuto pertanto applicabile il principio secondo cui il procedimento ablativo di cui alla L. n. 219 del 1981, richiamato dalla L. n. 887 del 1984, art. 11, riveste carattere speciale, e quindi derogatorio, dei principi generali in tema di espropriazione per pubblica utilità, per cui assumono rilevanza gli artt. 80, 81 e 84 della L. n. 219 cit.; ha evidenziato che, segnatamente, l’art. 81 attribuisce in modo molto ampio i poteri al concessionario, contemplando in modo espresso anche le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennità, per cui deriva direttamente dalla legge la titolarità passiva delle relative obbligazioni in capo al concessionario, quale soggetto attivo del rapporto espropriativo.

Nè nel caso, secondo la corte territoriale, era desumibile dalla documentazione la sussistenza in capo al Consorzio di un potere rappresentativo conferito dal Presidente della Giunta Regionale, in quanto dalla nota 10/11/1992, si desumeva in modo inequivocabile che il Consorzio aveva offerto in nome proprio l’indennità di esproprio e, quindi, aveva espletato in nome proprio le procedure ablatorie.

Alla stregua della ritenuta sussistenza in capo al Consorzio della esclusiva titolarità passiva delle obbligazioni indennitarie, la corte territoriale ha respinto l’istanza di rimessione della causa al 1^ giudice ex art. 354 c.p.c., formulata dal Copin in sede di comparsa conclusionale, non versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, non conseguente altresì nè dall’eventuale solidarietà passiva nè dal rapporto di garanzia impropria.

Quanto al secondo motivo di impugnazione, con il quale l’appellante aveva dedotto che, avendo il C.T.U. accertato che alla data di apposizione del vincolo ed alla data di immissione in possesso la particella in questione non era inserita in “zona edificabile” e che la natura del terreno era “agricola di medio impasto”, lo stesso non avrebbe dovuto tenere conto ai fini del calcolo dell’indennità di esproprio della vocazione edificatoria del terreno, la corte territoriale ha rilevato che, atteso che, come accertato dal Consulente, le aree espropriate all’epoca di immissione in possesso del Consorzio ricadevano al di fuori del programma di fabbricazione approvato con il D.M. 10 novembre 1969, n. 654, limitatamente alla perimetrazione urbana e fuori del piano di recupero del centro storico di Pozzuoli,correttamente il C.T.U. aveva valutato l’edificabilità del suolo secondo gli indici elaborati dalla giurisprudenza, evidenziando che i terreni “presentavano una discreta destinazione edificatoria a carattere rurale peraltro convalidata dalla loro imminente destinazione urbanistica”.

Il Consorzio Copin chiede la cassazione di detta sentenza sulla base di due motivi; la società intimata resiste con controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – In via preliminare, si deve rilevare l’infondatezza dell’eccezione sollevata dalla controricorrente Calcestruzzi e Conglomerati s.r.l.(già Calcobit s.p.a.), di inammissibilità del ricorso introduttivo ex art. 365 c.p.c., per difetto di procura speciale, rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza: ed invero, la procura a margine del ricorso per cassazione, rilasciata dal Presidente e legale rappresentante del consorzio, non può essere ritenuta generale, ma bensì speciale per sua natura, come affermato, tra le ultime, da Cass. 26504/09, che, sulla base di tale rilievo, ha concluso nel senso che la procura in calce o a margine del ricorso non richiede, ai fini della sua validità, alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, sicchè risultano irrilevanti sia la mancanza di uno specifico richiamo al giudizio di legittimità sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito (vedi anche Cass. 10539/2007).

1.2 – Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c. e art. 102 c.p.c., con riferimento alle previsioni di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Il Consorzio, a riguardo, fa presente che, nel costituirsi in giudizio in 1^ grado, pur non onerato, aveva chiesto l’autorizzazione alla chiamata del concedente Commissario Straordinario di Governo della L. n. 887 del 1984, ex art. 11, al fine di conseguire il rimborso delle somme tutte conseguenti alla eventuale condanna, a cui aveva diritto per convenzione, istanza rigettata dal Tribunale sulla base di assunta “inopportunità” e di un “indimostrato” diritto di rivalsa; che il giudice del gravame aveva statuito a riguardo in modo erroneo e sulla base di omessa o quantomeno superficiale lettura delle motivazioni a base della richiesta (ed a riguardo, il ricorrente evidenzia l’improprio richiamo all’art. 331 c.p.c.).

Nel caso, continua il Consorzio, v’è litisconsorzio necessario, atteso che nei giudizi di stima relativi alla procedura ablatoria in oggetto, il punto 3.7 dell’ordinanza del 30/3/89 n. 31 del Presidente della Giunta Regionale della Campania, Commissario Straordinario di Governo, L. n. 887 del 1984, n. 31, ex art. 11, prevede che “entro tale termine (30 giorni) i proprietari e gli altri interessati ai pagamento delle indennità possono proporre opposizione alla stima…

convenendo in giudizio il Concessionario; l’atto di citazione va notificato anche al Presidente della Giunta Regionale della Campania- Commissario Straordinario del Governo”.

D’altra parte, l’esigenza di integrazione del contraddittorio è dettata dall’onere a carico del concedente di rimborsare al concessionario tutti i costi di occupazione e di espropriazione delle aree interessate nè potrebbe sostenersi nel caso che la notifica al concedente in oggetto costituisca una mera litis denuntiatio, senza il carattere dell’obbligatorietà, atteso il preciso obbligo di legge della citazione in giudizio.

1.3- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della normativa vigente in tema di espropriazione per pubblica utilità ed in particolare della L. n. 359 del 1992, con riferimento alle previsioni di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

A sostegno delle censure, il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe vedutamente ignorato che la stima del CTU, relativa ai suoli espropriati, è viziata nel presupposto e risulta contraddittoria nella deduzione logica, atteso che alla data dell’immissione in possesso nonchè alla data di apposizione del vincolo, l’area oggetto di causa non solo non era inserita nella zona edificabile, ma come rimarcato dallo stesso CTU, aveva natura “agricola di medio impasto”, nè alcuna valenza può attribuirsi alla “vocazione edificatoria” per le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei suoli, indipendentemente dalla normativa esistente:

in aderenza al testo della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, per la valutazione della fabbricabilità delle aree, si deve avere riguardo alle “possibilità legali ed effettive” di edificazione esistenti al momento di apposizione del vincolo, da cui consegue che deve essere confermata la stima delle aree come zona agricola.

2.1 – Il primo motivo, con il quale sostanzialmente il ricorrente Consorzio censura la pronuncia impugnata per mancata remissione al 1^ giudice, a causa dell’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del concedente, contraddittore necessario, come previsto nell’ordinanza commissariale n. 31 del 30/3/89, avente valore di legge perchè assunta con i poteri straordinari, e d’altra parte conseguente all’onere del concedente di rimborsare al concessionario i costi di occupazione e di espropriazione delle aree interessate, è infondato.

Soccorre, in relazione ad ambedue le prospettazioni del Consorzio Copin, il richiamo alla recentissima pronuncia delle Sezioni Unite n. 11730/2010, che per la parte che qui interessa si è cosi espressa:” Le Sezioni Unite hanno infatti costantemente rilevato che nel quadro di tale normativa assumono rilevanza della cit. L. n. 219 del 1981, gi artt. 80, 81 e 84: ed in particolar modo l’art. 81, disciplinante le modalità degli interventi di cui al precedente art. 80, il quale stabilisce che le opere sono affidate in concessione – a mezzo di apposite convenzioni in deroga alle norme vigenti – a società ed imprese di costruzione idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale. Aggiunge nel terzo comma che “Formano oggetto della concessione tutte le operazioni necessarie per l’acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennità ai sensi della presente legge”, nonchè “la formulazione del programma costruttivo sulla base delle indicazioni del sindaco di Napoli per quanto concerne il numero degli alloggi da realizzare, le tipologie degli stessi, le prescrizioni urbanistico – edilizie da osservare e i termini per la realizzazione dell’intervento, la progettazione esecutiva delle opere, la realizzazione delle stesse”. Hanno, quindi, ripetutamente affermato (Cass. 2644/1998; 8496/1998; 104/1999; 14378/2001; 12760/2002 ecc.) che, l’attribuzione dei pubblici poteri al concessionario, come l’articolata formula legislativa rivela è talmente ampia, esplicita ed onnicomprensiva (essa contempla, tra l’altro anche le procedure di espropriazione e il pagamento delle indennità) senza possibilità di deroga per il Commissario straordinario (“Le opere sono affidate in concessione”…”Formano oggetto di concessione…”) proprio allo strumento della concessione c.d. traslativa: caratterizzata secondo la più qualificata dottrina e la giurisprudenza, anche lontana nel tempo (Cass. 3087/1982; 6474/1983; 6017/1984), dal trasferimento, in tutto o in parte, al concessionario dell’esercizio delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione delle opere. In questo caso, infatti, il procedimento di espropriazione si svolge e viene portato a compimento ad iniziativa di un soggetto diverso da quello che è titolare del relativo potere di chiedere l’esproprio ed il concessionario acquistando, sia pure temporaneamente e precariamente poteri e facoltà trasferitigli dall’amministrazione concedente, si sostituisce a quest’ultima nello svolgimento dell’attività organizzativa e direttiva necessaria per realizzare l’opera pubblica;

pur non essendone, nè potendone essere destinatario, e, pur restando sottoposto ai poteri di supremazia, di ingerenza e di controllo dell’ amministrazione concedente, agisce in nome proprio ed in tale qualità compie materialmente l’attività ablativa (sia pure per conto di quella).

Con il risultato che in questo caso non è più possibile scindere le funzioni conferitegli, ed il concessionario sulla base della concessione c.d. traslativa, assume anche la qualità di soggetto attivo del rapporto espropriativo con conseguente legittimazione passiva esclusiva rispetto a tutte le obbligazioni indennitarie e risarcitorie che ad esso si ricollegano (Cass. 8197/2005; 12958/2004;

5123/2003; 2102/2002).

La Corte ha avvertito altresì che siffatta situazione è in tutto e per tutto assimilabile alle figure organizzatorie di diritto pubblico aventi rilevanza esterna della delegazione amministrativa intersoggettiva, dell’affidamento improprio e della sostituzione, configurabili soltanto tra enti pubblici diversi; e se ne discosta perchè il trasferimento (in tutto o in parte) delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione delle opere, avviene per lo più in favore di soggetti privati. Ed il Collegio deve ribadire questo orientamento, non posto in crisi dal rilievo del Consorzio che il decreto di esproprio avrebbe dovuto essere: predisposto ed adottato dal Funzionario delegato CIPE: avendo già questa Corte ripetutamente avvertito che non deve confondersi il trasferimento delle funzioni proprie del concedente in materia espropriativa, con lo specifico potere autoritativo conferito dalla legge a determinate autorità amministrative – quali il Prefetto, il Presidente della Giunta regionale, il Funzionario delegato CIPE o il Sindaco – di emettere sia il decreto di occupazione temporanea, che quello di esproprio; le quali sono assegnatarie in via esclusiva di tale competenza funzionale, non sono identificabili con l’espropriante e non è possibile riferirne l’attività all’amministrazione di appartenenza in base al rapporto di immedesimazione organica. Ed anzi, per costante giurisprudenza di questa Corte devono restare estranee tanto al giudizio di opposizione alla stima dei relativi indennizzi, che a quello per ottenere il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva (Cass. 10354/2005; 15687/2001 cit.; 1991/2000;

6957/1996).

Il trasferimento, invece, deve riguardare i poteri e le funzioni assegnati dalla legge al concedente, a cominciare dalla progettazione delle opere nonchè dalla loro approvazione comportante dichiarazione di p.u. delle stesse: e perciò necessariamente comprendenti il compimento di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occorrenti per la loro realizzazione, fra cui in particolare qui rilevano quelle dirette all’acquisizione delle aree occupate anche mediante le procedure di espropriazione. In relazione alle quali, dunque, il concessionario è facilitato a svolgere in nome proprio – nella sequenza, con le modalità e nei tempi previsti dalle Leggi sulle espropriazioni per p.u. – quella medesima serie di compiti, adempimenti ed attività procedimentali devoluti dal legislatore all’espropriante, quale mezzo necessario per il conseguimento di un risultato (non ottenibile tramite gli strumenti privatistici), rappresentato dalla pronuncia dei decreti ablatori o dalla stipula del contratto di cessione volontaria; con conseguente potere-dovere, per quanto qui interessa, di determinare, offrire e depositare le relative indennità o di corrispondere, in caso di occupazione espropriativa, il risarcimento del danno di cui si è detto. Il che;

è puntualmente avvenuto nel caso concreto in cui lo stesso Consorzio COGERI, sostituito per effetto della concessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha dato atto di essersi avvalso di tutti i poteri e le facoltà riservati dalla legge all’amministrazione concedente: dal conseguimento dei decreti di occupazione nonchè dall’immissione autoritativa in possesso dei terreni dei ricorrenti alla determinazione dell’indennizzo dovuto ai proprietari, utilizzando, come è prerogativa delle amministrazioni esproprianti, il parere tecnico dell’UTE; ed ha infine riconosciuto di avere direttamente ed autonomamente provveduto all’offerta ed al deposito dell’indennità: perciò a nulla rilevando che le relative somme possano essergli restituite dall’Amministrazione statale in forza di un rapporto obbligatorio con essa intercorrente, cui sono rimasti del tutto estranei gli espropriati”.

Si deve pertanto concludere nèl senso che la previsione di cui al punto 3.7 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania si esaurisce, per come risultante alla stregua della formulazione letterale e nel complesso del sistema normativo sopra riferito, in una semplice litis denuntiatio, come tale strutturalmente diversa dalla previsione di un rapporto unico o di una situazione giuridica inscindibilmente comune a più soggetti; nel resto, vale il richiamo alla costante giurisprudenza sopra richiamata sulla legittimazione del solo concessionario.

2.2 – Il secondo motivo è invece fondato.

La corte d’appello ha ritenuto correttamente valutata dal CTU l’edificabilità del suolo secondo gli indici elaborati dalla giurisprudenza(oggettive qualità e caratteristiche dell’area, desumibili dalla sua ubicazione, accessibilità, ecc.), tenendo conto della “discreta vocazione edificatoria a carattere rurale peraltro convalidata dalla loro imminente destinazione urbanistica”, ritenendo nel caso l’assenza di pianificazione urbanistica, per risultare dalla CTU che le aree espropriate, all’immissione in possesso da parte del Consorzio, ricadevano al di fuori del programma di fabbricazione, approvato con D.M. 10 novembre 1969, n. 654, limitatamente alla perimetrazione urbana e fuori del piano di recupero del centro storico di (OMISSIS).

L’argomentazione della corte territoriale è carente sotto due distinti profili, per non avere verificato l’esistenza di strumenti urbanistici generali intervenuti dopo l’approvazione del programma di fabbricazione del 1969 alla data di apposizione del vincolo, e, ove risultante in essere il solo programma di fabbricazione, per non avere avuto riguardo al complesso di qualità e caratteristiche oggettive, desumibili da una serie di elementi certi ed inequivoci, attestanti la concreta attitudine del suolo alla edificabilità, come esemplificativamente, l’ubicazione, l’accessibilità, lo sviluppo edilizio già in atto nella zona, i relativi indici di fabbricabilità, le altre disposizioni urbanistiche che la riguardano, l’esistenza e l’utilizzabilità dei collegamenti viari, di impianti di servizi pubblici essenziali ed infrastrutture necessarie alla vita di una comunità sociale, la prossimità alle vie di comunicazione e di collegamento con i centri urbani.

Come infatti ritenuto dal più recente orientamento di questa Corte, il criterio della edificabilità c.d. di fatto si avvale principalmente e significativamente del “metodo c.d. sintetico- comparativo, fondato sul riferimento ai prezzi di mercato di immobili omogenei per elementi materiali(natura,posizione, consistenza morfologica e simili) e condizione giuridica (Cass. fin da:

1195/1974; 3088/1975; 3924/1975). E può condurre al risultato di accertare la vocazione edificatoria di un suolo, così come a quello opposto, di escluderla: ciò non soltanto in conseguenza delle sue caratteristiche morfologiche, ma anche (ed ancor prima) per la presenza di altre circostanze ostative di fatto a realizzazioni edilizie (Cass. 22961/2007; 18680/2005; 10265/2004; 9207/1999;

774/1998) quali: l’insufficiente dimensione dell’area, l’esaurimento, per le costruzioni realizzate, degli indici di fabbricabilità della zona, la distanza da opere pubbliche: e quindi a maggior ragione l’esistenza di prescrizioni e di vincoli legislativi ed urbanistici che vengono a completare i presupposti necessari a conferire in astratto natura edificatoria ad un’area e ad incidere in misura determinante proprio sull’edificabilità effettiva- quale attitudine del suolo ad essere sfruttato e concretamente destinato a fini edificatori” (così Cass. 29788/08, Cass. 10936/2008, e conformi, Cass. 3222/2009 e 28820/2008).

3.- Va pertanto accolto il secondo motivo del ricorso; va conseguentemente cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il giudizio va rinviato alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione,che dovrà procedere a nuova valutazione del terreno in oggetto, attenendosi al principio accolto, e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il 1^ motivo; accoglie il 2^ motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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