Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7119 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. III, 24/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.P., B.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA MANLIO GELSOMINI 4, presso lo studio dell’avvocato MOLLE ANNA,

rappresentati e difesi dall’avvocato MORRI LUCIA, giuste procure

speciali in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.R., AXA ASSICURAZIONI in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI

10, presso lo studio dell’avv. FABIO LUDOVISI, che li rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

Q.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G.

RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avv. MANLIO MORCELLA, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO in persona del Direttore

Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE

13, presso lo studio dell’avv. CARLINA VALENSISE, rappresentata e

difesa dall’avv. ZAMPI LUCIANA, giusta Delib. Direttore Generale 4

maggio 2009, n. 701 e giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

FONDIARIA – SAI SPA (gia’ SAI – Societa’ Assicuratrice Industriale

SpA), giusta fusione per incorporazione della Compagnia “La Fondiaria

Assicurazioni SpA” nella SAI SpA, in persona del procuratore speciale

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avv. PERILLI

MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e difende, giusta mandato

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1636/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20.3.08, depositata il 14/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

udito per la controricorrente ( Q.M.) l’Avvocato Pier

Luigi Coruzzi (per delega avv. Manlio Morcella) che si riporta agli

scritti;

udita per la controricorrente (Azienda Sanitaria Locale di Viterbo)

l’Avvocato Luciana Zampi che si riporta ai motivi del controricorso;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. P. e B.R. hanno proposto ricorso per Cassazione contro l’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, Q.M., S.R., la Axa Assicurazioni s.p.a. e la Fondiaria SAI s.p.a.

avverso la sentenza del 14 aprile 2008, resa nella controversia inter partes sull’appello proposto dalla detta Azienda avverso la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Viterbo.

Al ricorso hanno resistito con separati controricorsi tutti gli intimati.

2. Il ricorso e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione alla stregua di tale norma, che e’ stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Hanno depositato memoria i ricorrenti e tutti i resistenti, ad eccezione della Q..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. La relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha avuto il seguente tenore:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile per l’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., siccome, del resto, eccepito dai resistenti.

L’illustrazione dell’unico motivo su cui si fonda il ricorso, con cui si deduce “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3″, non si conclude con la formulazione del quesito di diritto, come invece prescriveva l’art. 366 bis c.p.c..

Si deve anche rilevare che per quanto attiene alla ricorrente B. R. il ricorso sarebbe inammissibile anche in quanto la stessa, che era intervenuta in grado di appello, non ha impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile il suo intervento e, quindi, nei suoi riguardi ha definito il giudizio di appello per una ragione di mero rito.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni svolte dalla relazione.

Ad esse i ricorrenti oppongono nella loro memoria dei rilievi che sono del tutto infondati.

2.1. Quanto all’applicabilita’ al giudizio dell’art. 366 bis c.p.c., i ricorrenti sostengono che a sua abrogazione da parte della L. n. 69 del 2009 (nella specie da parte dell’art. 47, comma 1, lett. d) determinerebbe la sua inapplicabilita’ al ricorso. L’assunto e’ privo di fondamento. In mancanza di una disposizione transitoria l’abrogazione di una norma processuale diretta a regolare il contenuto di un atto processuale, dovendo essere interpretata, conforme al canone dell’art. 12 preleggi, secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire, e’ inidonea a determinare l’effetto che la ritualita’ dell’atto debba essere giudicata prescindendo dal contenuto della norma abrogata. Se si ritenesse altrimenti, si determinerebbe, in mancanza di una disposizione del legislatore, un’applicazione retroattiva della norma abrogatrice, la quale verrebbe a regolare il contenuto dell’atto retroattivamente, contra il principio, normale espressione dell’irretroattivita’ della legge, tempus regit actum. Nella specie, peraltro, la L. n. 69 del 2009, art. 58, ha dettato una norma recante “disposizioni transitorie”. Una prima disposizione, il comma 1, detta una previsione che e’ conforme al principio ora detto, la quale dispone che, fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le nuove norme modificatrici del codice di procedura civile si applicano “ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, cioe’ dopo il 4 luglio 2009. La formula va intesa nel senso che si tratti dell’atto iniziale del giudizio. Nei commi 2 e 3 sono poste delle eccezioni a tale regola.

Esse non riguardano direttamente le disposizioni della legge modificatrici della disciplina del processo di cassazione. Il comma 5, invece, riguarda tali norme ed in esso si dice che esse – contenute nel gia’ citato art. 47 – si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato, evidentemente con il ricorso per Cassazione, e’ stato pubblicato, o nei casi in cui una pubblicazione non e’ prevista, e’ stato depositato (formula impropria, la’ dove allude ad una “non pubblicazione” con cui ci si e’ voluti riferire, verosimilmente, all’ipotesi di cui all’art. 281 sexies c.p.c.) successivamente all’entrata in vigore della legge, cioe’ al 4 luglio del 2009. Ne consegue che solo i ricorsi per Cassazione proposti dopo tale data contro provvedimento pubblicati o depositati dopo di esse sono soggetti alla norma abrogatrice dell’art. 366 c.p.c..

Nel caso di specie il ricorso in esame e’ stato notificato ben prima del 4 luglio 2009 ed il provvedimento impugnato e’ anch’esso anteriore a tale data. L’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., pertanto, non si applica, essendo sostanzialmente la norma che a contrario si desume dalla combinazione fra il comma 1 ed il comma 5 citati, confermativa del principio generale dell’irretroattivita’ per come sarebbe stato in mancanza di una qualsiasi norma transitoria.

2.2. Del tutto privo di fondamento, tenuto conto dei poteri di rilevazione del giudicato interno, anche riguardo alle questioni di rito, e’ poi postulare, come fa la memoria dei ricorrenti, quanto alla ragione di inammissibilita’ del ricorso riferita alla B. R., che la Corte non potrebbe rilevarla, in difetto di eccezione dei resistenti.

3. Il ricorso e’, dunque, dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore di ciascuno dei resistenti, ad eccezione della Quaranta, in Euro tremilaottocento/00, di cui duecento per esborsi, nonche’ a favore della stessa in Euro tremila/00, di cui duecento per esborsi, oltre a favore di tutti le spese generali e gli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, l’11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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