Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7119 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 12/03/2021), n.7119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14362-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M.L., elettivamente domiciliata presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentata e difesa dall’Avvocato MARIO OMAGGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9324/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

depositata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Benevento, con sentenza n. 280/16, sez. 3, accoglieva il ricorso proposto da S.M.L. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per Irpef 2009.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Campania che, con sentenza 9324 /2017, lo rigettava.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso la contribuente.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e decisa con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate contesta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la contribuente avesse fornito prova idonea a vincere la presunzione di distribuzione degli utili a favore dei soci di una società a ristretta base sociale. In particolare, assume che a carico della CO.P.L srl era stato accertato per l’anno 2009 un maggior reddito d’impresa di Euro 66.229,00 e che, in conseguenza di ciò,era stato attributo alla S. un reddito di partecipazione di Euro 31.283,00 e che non poteva considerarsi idonea la prova riguardante il bilancio societario del 2011 depositato presso la Camera di commercio, da cui risultava che gli utili del 2009 non erano stati distribuiti tra i soci ma riportati nell’esercizio 2010 come utili di esercizio riportati a nuovo e che tale circostanza risultava anche dalla dichiarazione dei redditi della S. che nella denuncia relativa all’anno 2010 aveva riportato gli utili del 2009.

Il motivo appare, per un primo verso, investire il merito della decisione della Commissione regionale laddove ha ritenuto che gli utili del 2009 non erano stati occultati perchè riportati comunque nel successivo bilancio del 2010 e perchè, inoltre, gli stessi erano stati dichiarati dalla S. nella sua dichiarazione dei redditi per l’anno 2010 relativamente alla quota di sua spettanza.

Per altro verso la censura non appare cogliere interamente la ratio decidendi. La stessa infatti non investe in alcun modo l’aspetto relativo alla avvenuta dichiarazione del reddito da parte della S. nella successiva dichiarazione relativa ai redditi dell’anno 2010, nè contesta il fatto che non fosse possibile riportare gli utili della società dell’anno 2009 nel successivo bilancio del 2010, limitandosi a tale proposito ad affermare che ” i ricavi in nero…per definizione non sono stati annotati in bilancio”.

A tale proposito, va osservato che questa Corte è ferma nel ritenere che è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (Cass. 18042/18; Cass. n. 5076 del 2011, n. 9519 del 2009 e n. 7564 del 2003; Cass. n. 6780/03; Cass. n. 7564/03; Cass. n. 16885/03; Cass. n. 18640/2008; Cass. n. 8954/13).

Ciò è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie in cui il socio contribuente ha superato la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili del 2009, non riportati in bilancio, tramite la dimostrazione che gli stessi erano stati riportati nel bilancio del 2010 come utili riportati a nuovo ed in detto anno distribuiti e denunciati dalla contribuente nella dichiarazione dei redditi di tale anno.

Il motivo va quindi respinto.

Con il secondo motivo l’Agenzia deduce l’eccessività della condanna alle spese di giudizio prospettando che nel caso di specie la CTR avesse applicato l’art. 96 c.p.c. e che comunque la condanna alla somma di Euro 5000,00 fosse sproporzionata.

Tale motivo appare inammissibile.

Invero nella sentenza non vi è alcun accenno alla applicazione dell’art. 96 c.p.c..

In secondo luogo, l’Agenzia avrebbe dovuto fornire adeguati elementi per dimostrare che la liquidazione delle spese era avvenuta in violazione della tariffa professionale; indicazione questa del tutto assente nel ricorso.

E’ appena il caso di ricordare per tale aspetto la giurisprudenza di questa Corte che ha a più riprese affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa, atteso che, in applicazione del principio di autosufficienza, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci della tabella degli onorari e dei diritti che si ritengono violate. (Cass. 18190/15).

In conclusione il ricorso va rigettato. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5.250,00 oltre spese forfettarie 15% ed accessori.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

 

 

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