Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7119 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. I, 12/03/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 12/03/2020), n.7119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18563/2016 r.g. proposto da:

P.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato

Umberto Corvino, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Via

Sebino n. 11, presso lo studio dell’Avvocato Salvatore Caianiello;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO(OMISSIS) (cod. fisc. (OMISSIS)), NONCHE’ DEI SOCI

P.A., P.E. E P.A., in persona del curatore Avv.

R.S.M.; + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI depositata il

18/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. P.A. ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 luglio 2016, reiettiva del reclamo dal medesimo proposto avverso la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal Tribunale di quella stessa città, il 21 aprile 2016, quale socio illimitatamente responsabile, receduto da meno di anno, della parimenti dichiarata fallita (OMISSIS). La curatela fallimentare e tutti i creditori istanti L. Fall., ex art. 6, sono rimasti solo intimati.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, la corte partenopea: i) ha ritenuto “il P. ritualmente notiziato della pendenza della procedura prefallimentare, in quanto notificatogli il ricorso, in data 18.2.2016, in (OMISSIS), ove l’ufficiale giudiziario non aveva rinvenuta nessuna delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., provvedendo, pertanto, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., al deposito dell’atto nella Casa Comunale – dopo aver effettuato rituale avviso – ed all’invio della raccomandata con avviso di ricevimento; quest’ultima risulta essere stata ritirata dal portiere dello stabile, in assenza del destinatario e delle persone abilitate, in data 24.2.2016”; ii) ha disatteso l’assunto del reclamante di “avere trasferito la propria residenza in Castel Di Sangro meno di due mesi prima, nel dicembre 2015”, come da allegate certificazioni anagrafiche, rilevando, in primo luogo, la mancanza di prova di tale trasferimento, “prova demandata alla mera certificazione anagrafica alla quale non può esser attributo altro valore che di semplice presunzione, inidonea a far venir meno la presunzione della accertata preesistenza della residenza in Napoli e della sua permanenza”, ed osservando che la predetta presunzione di permanenza della residenza in (OMISSIS) risultava “avvalorata altresì dal fatto che, nella dichiarazione di avvenuto trasferimento della residenza in Castel di Sangro del 7.12.2015, il P., nonostante appunto avesse dichiarato l’avvenuto trasferimento, tuttavia chiedeva che ogni comunicazione inerente la pratica fosse a lui inviata all’indirizzo di via Kagoshima n. 30 in Napoli; e dal fatto che il portiere del civico di via Kagoshima n. 30 in Napoli aveva ritirato la raccomandata inviata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (…) senza assolutamente far menzione della mancata residenza ivi del P. e del suo trasferimento”; iii) ha poi aggiunto che “il trasferimento di residenza, anche se effettivo, per poter essere opposto ai terzi di buona fede, deve essere provato con doppia dichiarazione fatta sia al comune che si abbandona sia a quello di nuova residenza, e la cancellazione dall’anagrafe del comune di provenienza e la iscrizione nel comune di nuova residenza devono avere la stessa decorrenza, che deve essere anteriore alla data di effettuazione della notifica”. Nella specie, invece, “non risulta essere stata effettuata la doppia comunicazione, e nessuna prova è stata altresì fornita in ordine alla data in cui il Comune di Napoli ha provveduto alla cancellazione del P. dai suoi registri dell’anagrafe, ragion per cui, considerata anche la prossimità degli eventi, si ritiene non provato che il trasferimento di residenza potesse essere conosciuto dal notificante con l’uso di ordinaria diligenza”; iv) muovendo, infine, dal presupposto che la declaratoria di fallimento in estensione al socio receduto richiede, esclusivamente, lo stato di insolvenza della società e l’esistenza, all’epoca del recesso del socio, di obbligazioni sociali che hanno concorso a determinarla, ha affermato che “la esistenza di tali obbligazioni è evidente, alla luce del periodo di maturazione dei crediti dei numerosi ricorrenti, ex dipendenti della società, che non hanno ottenuto il pagamento del TFR maturato in anni di lavoro pregresso, nonchè dei dati dei bilanci dal 2014 al 2016 (da cui emerge la persistenza di rilevanti debiti verso banche per finanziamenti e mutuo ipotecario)”.

2. Le formulate doglianze prospettano, in sintesi, rispettivamente:

I) “Violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2697 e 2729 c.c., e degli artt. 101,116,137,138,139 e 140c.p.c., nonchè degli artt. 3 e 24 Cost., e L. Fall., art. 15”. Si ascrive alla corte napoletana di aver ritenuto correttamente eseguita, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento al P., nonostante quest’ultimo avesse trasferito la sua residenza in un altro comune prima di tale notifica, come si evinceva dalla documentazione allegata al reclamo, e come, peraltro, lo stesso aveva chiesto di provare con testimoni. Si sostiene che: i) la semplice esecuzione della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non integra, in ogni caso, i requisiti richiesti dall’art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici, e la dimostrazione di aver correttamente eseguito la notifica grava sul notificante, che, nella specie, avrebbe dovuto, e potuto, diligentemente individuare la residenza del destinatario con una semplice verifica anagrafica; ii) la presunzione di corrispondenza tra la residenza anagrafica e quella effettiva avrebbe dovuto prevalere; iii) la decisione della corte territoriale doveva considerarsi irragionevole, con riferimento all’art. 3 Cost., posto che la giurisprudenza di legittimità ritiene che nemmeno nel caso in cui l’ufficiale giudiziario consegni l’atto ad un parente stretto, in un luogo diverso rispetto alla residenza anagrafica, la notifica possa considerarsi valida, e pertanto, a fortiori, non può essere valida la notifica eseguita in un luogo diverso rispetto alla residenza anagrafica ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; iv) era stata confermata la dichiarazione di fallimento del P. malgrado l’omessa sua convocazione, in violazione della L. Fall., art. 15;

II) “Violazione e/o falsa applicazione, dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, atteso che la corte distrettuale aveva rigettato il reclamo del P. ritenendo mancante la prova della effettività del suo trasferimento di residenza, ma omettendo di pronunciarsi sulla sua richiesta di prova testimoniale avente ad oggetto proprio l’effettività di detto trasferimento;

III) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 disp. att. c.c., e art. 44 c.c., nonchè del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 13, comma 2, e art. 18, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, perchè, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21916 del 2006), la doppia dichiarazione di trasferimento di residenza deve intendersi effettuata con l’unico documento destinato al comune di nuova residenza, il quale è specificamente incaricato di trasmettere il documento stesso al comune della precedente residenza;

IV) “Violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., artt. 5 e 147, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, laddove la corte di merito aveva utilizzato elementi inidonei al fine di ritenere sussistente lo stato di insolvenza della società al momento del recesso del P..

3. Il primo motivo è complessivamente insuscettibile di accoglimento.

3.1. Invero, è rimasto incontrovertibilmente accertato, in punto di fatto, che: i) la notifica del ricorso di fallimento nei confronti del P., quale socio illimitatamente responsabile, receduto da meno di un anno, della fallenda (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), venne eseguita il 18 febbraio 2016, presso lo stabile sito in (OMISSIS), alla via Kagoshima n. 30. In quell’occasione, l’ufficiale giudiziario, non avendo ivi rinvenuto alcuna delle persona indicate nell’art. 139 c.p.c., provvide, ex art. 140 c.p.c., al deposito dell’atto nella casa comunale – dopo aver effettuato rituale avviso ed all’invio della raccomandata con avviso di ricevimento; ii) detta raccomandata fu ritirata dal portiere di quel palazzo, in assenza del destinatario e delle persone abilitate, in data 24 febbraio 2016, senza fare menzione alcuna della mancata residenza ivi del P. e/o di un suo trasferimento; iii) nella dichiarazione di avvenuto trasferimento della residenza in (OMISSIS) del 7 dicembre 2015, il P., benchè avesse dichiarato l’avvenuto trasferimento, aveva chiesto che ogni comunicazione inerente la pratica fosse a lui inviata all’indirizzo di (OMISSIS).

3.2. L’odierno ricorrente, invece, non costituitosi nel giudizio prefallimentare svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli, ha sostenuto, nel reclamo promosso, L. Fall., ex art. 18, davanti alla corte di appello di quella stessa città, di avere trasferito la propria residenza da (OMISSIS), a (OMISSIS) (segnatamente alla via (OMISSIS)), dove abita e lavora, meno di due mesi prima della notificazione suddetta, cioè nel dicembre 2015, a tal fine allegando le corrispondenti certificazioni anagrafiche dei rispettivi comuni e chiedendo, se del caso, di dimostrare con testimoni questa circostanza mediante il seguente capitolo di prova (puntualmente trascritto, oggi, nel suo ricorso): “vero è che P.A., dal dicembre 2015, ha trasferito la sua residenza da (OMISSIS) a (OMISSIS), dove abita e lavora”.

3.3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, come affatto condivisibilmente sancito da Cass. n. 10107 del 2014, “le indagini esperite in luogo dall’ufficiale giudiziario, circa la (meramente) temporanea assenza del destinatario nel luogo di recapito danno luogo a delle presunzioni semplici, a vincere le quali ben può essere offerta la prova contraria: questa, tuttavia, non può essere costituita dalla mera variazione anagrafica intervenuta nel frattempo, che, come atto proveniente dalla stessa parte, dà luogo a sua volta a presunzione semplice di pari grado”. Quella stessa decisione, inoltre, ha opportunamente ribadito il principio, qui parimenti condiviso, secondo il quale, “al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione: nell’ipotesi in cui la notifica sia eseguita, nel luogo indicato nell’atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall’art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest’ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l’onere di fornirne la prova (Cass. 19 luglio 2005 n. 15200)”.

3.3.1. Emerge, dunque, chiaramente dal complessivo tenore della riportata pronuncia, da un lato, che la documentazione della mera variazione anagrafica medio tempore intervenuta non può considerarsi prova contraria idonea a vincere la presunzione semplice di assenza meramente temporanea del destinatario nel luogo di recapito ricavabile dalle indagini esperite in loco dall’ufficiale giudiziario che proceda alla notificazione ex art. 140 c.p.c.; dall’altro, e soprattutto, che laddove – come innegabilmente avvenuto nella specie in considerazione degli accertamenti fattuali di cui si è precedentemente dato conto – la notifica sia stata comunque eseguita, e si sia altresì perfezionata, nel luogo indicato nell’atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall’art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi quanto meno la dimora del destinatario: quest’ultimo, pertanto, al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, deve contestare in giudizio tale specifica circostanza (deve negare, cioè, l’essere ivi la sua effettiva dimora, piuttosto che affermare il non essere più ubicata lì la sua semplice, formale residenza) fornendone, ovviamente, la prova.

3.3.2. E’ noto, infatti, che chiunque si trasferisce in modo permanente in una località (una città, un paese, etc.) ha l’obbligo di darne comunicazione all’ufficio anagrafico del comune in cui va a stabilirsi, e proprio per questo è istituito, presso ogni comune, un registro anagrafico delle persone residenti nel quale tutti coloro che lì vivono sono tenute a iscriversi. La residenza – che, ai sensi dell’art. 44 c.c., comma 2, è “nel luogo in cui la persona ha abituale dimora” – corrisponde, pertanto, al dato formale che risulta dal registro dell’anagrafe civile, ed il relativo trasferimento, per essere opponibile ai terzi di buona fede, deve essere effettuato e documentato nelle forme sancite dall’art. 44 c.c., e art. 31 disp. att. c.p.c., nonchè dal D.P.R. n. 223 del 1989.

3.3.3. Concetto diverso dalla residenza è la dimora, che riguarda un dato sostanziale, identificandosi nel luogo in cui effettivamente una persona si trova in un determinato momento, e può essere occasionale e transitoria oppure abituale.

3.3.4. Sebbene, dunque, ognuno dovrebbe essere residente dove dimora in via abituale, ciò, tuttavia, può non succedere, sicchè può crearsi uno sdoppiamento tra residenza (che sarà solo formale) e dimora abituale (che sarà invece il luogo ove concretamente il soggetto vive). Ecco perchè la giurisprudenza della Cassazione ha più volte ribadito che il certificato di residenza non integra una prova certa, ma una semplice presunzione che può essere sempre contrastata con qualsiasi prova contraria.

3.3.5. Va qui, pertanto, immediatamente ribadito che, in linea generale, in tema di notificazione degli atti processuali, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass. n. 10170 del 2016, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 23521 del 2019), la cui valutazione è sottratta al controllo di legittimità ove adeguatamente motivata.

3.4. Alla stregua dei principi tutti finora riportati, deve, allora, osservarsi, che, nella specie, la corte napoletana, da un lato, ha correttamente ritenuto insufficienti le mere risultanze anagrafiche a dimostrare l’assunto del P. circa l’avvenuto suo trasferimento di residenza, da (OMISSIS) a (OMISSIS), già dal dicembre 2015, epoca anteriore alla notificazione del ricorso di fallimento nei suoi confronti, eseguita, come si è già detto, il 18 febbraio 2016, con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c., presso il suo predetto indirizzo partenopeo; dall’altro, ha evidentemente considerato – con accertamento fattuale qui evidentemente non ulteriormente sindacabile se non nei ristretti limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (ma la relativa censura non è stata prospettata dal ricorrente) – che, all’epoca di detta notificazione, la effettiva dimora abituale (concetto implicante un connotato di stabilità e durata) del P. fosse ancora in (OMISSIS), all’indirizzo suddetto, traendo tale convincimento dalla duplice circostanza che “nella dichiarazione di avvenuto trasferimento della residenza in (OMISSIS) del 7.12.2015, il P., nonostante appunto avesse dichiarato l’avvenuto trasferimento, tuttavia chiedeva che ogni comunicazione inerente la pratica fosse a lui inviata all’indirizzo di via (OMISSIS); e dal fatto che il portiere del civico di via (OMISSIS) aveva ritirato la raccomandata inviata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (..) senza assolutamente far menzione della mancata residenza ivi del P. e del suo trasferimento”.

3.4.1. A fronte di ciò, quindi, ed atteso il complessivo tenore della specifica e già riportata statuizione di Cass. n. 10107 del 2014, il P., gravato del corrispondente onere, al fine di far dichiarare la nullità della notificazione suddetta, avrebbe dovuto contestare la specifica circostanza del trovarsi ancora in Napoli, alla via (OMISSIS), alla data della relativa effettuazione, la sua effettiva dimora abituale, fornendone la relativa prova, piuttosto che, come, invece, concretamente avvenuto, affermare (e chiedere di provarlo anche per testi) di non essere più ubicata lì semplicemente la sua residenza.

3.5. Per mera completezza, deve poi aggiungersi che non risulta pertinente, in relazione alla concreta vicenda oggi all’esame di questa Corte, il richiamo effettuato dal P. ai principi di cui alla pronuncia resa da Cass. n. 7830 del 2015 onde inferirne il carattere di “prova contraria” e “prova certa” delle risultanze del certificato anagrafico e l’asserita illogicità ed irragionevolezza della diversa conclusione adottata dalla corte partenopea nella sentenza qui impugnata.

3.5.1. Quella pronuncia, invero, riguarda l’ipotesi della notificazione effettuata, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, “ad una persona di famiglia o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda” ove non rinvenuto il destinatario dell’atto in uno degli specifici luoghi (“casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio”) di cui al comma 1 della medesima disposizione: in quell’occasione, accertatosi che la notificazione non era stata richiesta (ed effettuata) nel luogo di abitazione del destinatario nel suo comune di residenza (come risultante dal certificato storico-anagrafico depositato), ma nel diverso luogo di abitazione di un parente stretto (madre), che aveva ricevuto l’atto notificando in tale qualità, si trattava, allora, di valutare se, in tale situazione, a fronte della prova fornita dal ricorrente, mediante certificazione anagrafica, del diverso suo luogo di abitazione, fosse, o meno, applicabile la presunzione di ricezione, che, invece, l’art. 139 c.p.c., comma 2, colloca esclusivamente nel luogo di abitazione del destinatario, dovendosi ragionevolmente ritenere che le persone che per varie ragioni si trovino al suo interno (tranne specifiche ipotesi), specie se legate da stretti rapporti di parentela (come in quel caso), consegnino a loro volta il plico o l’atto al suo destinatario. Ritenne, allora (ed affatto condivisibilmente), la Corte che, nel caso in questione, non potesse operare tale presunzione, che presuppone che la notifica sia stata richiesta ed effettuata presso l’abitazione del destinatario.

3.5.2. Nell’odierna vicenda del P., invece, la notificazione è stata effettuata, e si è perfezionata, secondo il diverso meccanismo previsto dall’art. 140 c.p.c., e, soprattutto, risulta essere stata eseguita presso quella che, secondo l’apprezzamento, sufficientemente motivato, del giudice di merito, era la effettiva dimora abituale del destinatario dell’atto.

3.6. In definitiva, la corte distrettuale ha adeguatamente descritto gli elementi istruttori che l’hanno indotta, sul punto, a quella conclusione, ed il corrispondente accertamento integra una valutazione fattuale, a fronte della quale il P., con il motivo in esame, tenta, sostanzialmente, di opporvi una propria, alternativa, interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un ulteriore grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

3.7. Nemmeno ricorre, infine, una questione di malgoverno dell’art. 2697 c.c., o artt. 115 e 116 c.p.c., che, invece, potrebbe porsi, rispettivamente, solo allorquando il giudice di merito: 1) abbia imposto un onere probatorio ad una parte diversa da quella cui il medesimo onere spetterebbe; 2) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 3) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 27000 del 2016).

3.7.1. Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), peraltro, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (cfr. Cass. n. 11176 del 2017). In effetti, non è compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008).

4. Il secondo motivo di ricorso si rivela in parte inammissibile ed in parte infondato.

4.1. E’ inammissibile laddove la mancata ammissione della prova testimoniale ivi lamentata è denunciata invocandosi l’omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. E’ noto, infatti, che “il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione” (cfr., ex multis, Cass. n. 24830 del 2017; Cass. n. 13716 del 2016; Cass. n. 6715 del 2013).

4.2. Analoga inammissibilità colpisce la medesima censura sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e art. 111 Cost., e tanto per la decisiva considerazione che, come si è detto trattandosi del primo motivo, il P. avrebbe dovuto contestare la specifica circostanza di avere ancora in (OMISSIS), alla data della notificazione, nei suoi confronti, del ricorso di fallimento, la sua effettiva dimora abituale, fornendone la relativa prova, piuttosto che, come, invece, concretamente avvenuto, affermare (e chiedere di provarlo anche per testi) di non essere più ubicata lì semplicemente la sua residenza.

4.3. La doglianza è, invece, infondata laddove formulata in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che, per effetto del nuovo testo di tale norma (introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, e qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2016), oggetto del vizio ivi disciplinato è, oggi, esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”, tale essendo: i) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017), e non anche gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice – come innegabilmente avvenuto nella specie – ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perchè il P. insiste nell’affermazione dell’avvenuta rituale dimostrazione, da parte sua, dell’eseguito trasferimento di residenza, opponibile ai terzi di buona fede, in data anteriore alla notificazione del ricorso di fallimento nei suoi confronti.

5.1. Si è già detto, però, che, atteso il complessivo tenore della specifica statuizione di Cass. n. 10107 del 2014, precedentemente riportato, il ricorrente, gravato del corrispondente onere, al fine di far dichiarare la nullità della notificazione suddetta, avrebbe dovuto contestare la specifica circostanza del trovarsi ancora in Napoli, alla via (OMISSIS), alla data della relativa effettuazione, la sua effettiva dimora abituale, fornendone la relativa prova, piuttosto che, come, invece, concretamente avvenuto, affermare (e chiedere di provarlo anche per testi) di non essere più ubicata lì semplicemente la sua residenza.

5.2. A tanto deve solo aggiungersi che, su questo specifico punto, la censura si rivolge contro quella che appare essere, a tutti gli effetti, una seconda, autonoma ratio decidendi della decisione impugnata, la prima rinvenendosi, chiaramente, nella mancanza di prova dell’effettività del trasferimento di residenza in questione. Ne consegue che, una volta censurata senza successo quest’ultima (per le ragioni esposte rigettandosi il primo motivo), deve trovare applicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l’omessa o infondata impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l’annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., ex multis, Cass. n. 15075 del 2018, in motivazione; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017).

6. Il quarto motivo, infine, è inammissibile.

6.1. Invero, giova premettere che, in base alla L. Fall., art. 147, comma 2, il fallimento dei soci di una società appartenente a uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile “non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l’insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata”.

6.2. Nella specie, nessuna contestazione è stata sollevata dal P., in sede di reclamo L. Fall., ex art. 18, nè dinanzi a questa Suprema Corte, circa la sussistenza del requisito temporale predetto: lui stesso, infatti, ha esposto (cfr. pag. 6 del suo ricorso), di essere receduto dalla (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) il 30 aprile 2015, e che il fallimento di quest’ultima è stato dichiarato dal Tribunale di Napoli il successivo 21 aprile 2016.

6.3. La corte distrettuale ha poi affermato, del tutto correttamente, che presupposti per la estensione del fallimento al socio receduto sono, esclusivamente, lo stato di insolvenza della società e l’esistenza, all’epoca del recesso, di obbligazioni sociali che abbiano concorso a determinare quello stato nell’ente collettivo (cfr. Cass. n. 15596 del 2000).

6.3.1. Posto, allora, che l’estensione predetta trova il suo fondamento necessario e sufficiente nella prima procedura, con riguardo alla quale soltanto va valutata, in via esclusiva, la sussistenza, o meno, dello stato di insolvenza della società (cfr. Cass. n. 15596 del 2000), la medesima corte ha ritenuto “evidente” l’esistenza delle obbligazioni sociali predette “alla luce del periodo di maturazione dei crediti dei numerosi ricorrenti, ex dipendenti della società, che non hanno ottenuto il pagamento del TFR maturato in anni di lavoro pregresso, nonchè dei dati dei bilanci dal 2014 al 2016 (da cui emerge la persistenza di rilevanti debiti verso banche per finanziamenti e mutuo ipotecario)”.

6.3.2. A fronte di tale accertamento fattuale, il P. oppone, oggi, esclusivamente considerazioni che, da un lato, invocano, l’insussistenza dello stato di insolvenza della società (“il presunto indebitamento con il sistema bancario, risultante dai presunti bilanci 2014-2016… non costituisce nemmeno una presunzione dello stato di insolvenza, atteso che, come è noto, una cosa è l’indebitamento ed altro è lo stato di insolvenza”. Cfr. pag. 27-28 del ricorso), ma ciò è inammissibile, in questa sede, alla stregua del principio di Cass. n. 15596 del 2000 appena richiamato al p. 6.3.; dall’altro, nell’affermare che la debitoria nei confronti dei lavoratori istanti L. Fall., ex art. 6, per il TFR maturato “è sorta al momento dello scioglimento del rapporto”, non indica quando ciò sarebbe avvenuto per ciascuno di essi, solo per questo violando il principio di autosufficienza del ricorso.

6.3.3. In ogni caso, la doglianza, per come concretamente argomentata, mostra di non tenere in alcun conto che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017).

7. Il ricorso va, dunque, respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alla spese di questo giudizio di legittimità, essendo la curatela fallimentare e tutti i creditori istanti L. Fall., ex art. 6, rimasti solo intimati, mentre occorre darsi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017), e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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