Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7119 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 09/11/2021, dep. 04/03/2022), n.7119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20324/2020 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in presso lo studio

dell’avv. Letizia Garrisi, in Lecce, Vico F. A. Piccinni, n. 6;

– ricorrente –

contro

Prefettura Provincia Roma, Questura Provincia Roma;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE’ di ROMA, depositata il

06/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/11/2021 da Dott. ROCCHI GIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 6 giugno 2020, il Giudice di Pace di Roma convalidava la misura del trattenimento del passaporto e dell’obbligo di presentazione due giorni alla settimana presso un ufficio della Forza pubblica disposta dal Questore di Roma nei confronti di T.M. ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 bis.

Il Giudice rilevava la regolarità della notifica del provvedimento questorile e la tempestività della richiesta di convalida; riteneva che non emergessero profili di inespellibilità dello straniero, osservando che eventuali questioni di illegittimità del provvedimento espulsivo avrebbero dovuto essere fatti valere con il ricorso avverso tale provvedimento.

2. Ricorre per cassazione T.M., deducendo, in un solo motivo, violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in particolare della L. n. 241 del 1990, art. 3, atteso che il provvedimento non faceva riferimento ad alcuna delle ragioni riferite dal ricorrente a giustificazione della sua presenza sul territorio nazionale.

In effetti, T. aveva provveduto a chiedere la conversione o il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ed era stato convocato dalla Questura di Lecce; di tali circostanze il provvedimento del Questore non dava atto, ma il Giudice non aveva valutato il difetto di motivazione ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 3.

Il provvedimento, non riferendo alcuna delle ragioni riferite dal ricorrente, avrebbe dovuto non convalidare la misura o, quanto meno, fornire una motivazione relativa al motivo per cui T. non poteva permanere sul territorio nazionale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Le circostanze allegate dal ricorrente – l’avvenuta richiesta di conversione o rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e la convocazione, con riferimento a tale domanda, da parte della Questura di Lecce – integrano questioni che il ricorrente avrebbe dovuto sollevare in sede di impugnazione del decreto espulsivo e di cui peraltro non ha neanche allegato la presentazione innanzi al giudice della convalida delle misure alternative al trattenimento, il cui provvedimento non ne fa cenno, risultando pertanto le stesse censure radicalmente nuove in quanto sollevate inammissibilmente per la prima volta davanti a questa Corte di legittimità; per di più le stesse presuppongono accertamenti in fatto.

In effetti, il ricorrente – lamentando la carenza di motivazione del provvedimento amministrativo – sembra voler trasferire in questa sede (e, per di più, per la prima volta davanti alla Corte di legittimità) i temi di una possibile (ma non dimostrata) impugnazione del decreto di espulsione.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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