Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7118 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. I, 29/03/2011, (ud. 31/01/2011, dep. 29/03/2011), n.7118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25534/2008 proposto da:

L.C.S. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliato in ROMA, Via Andrea Doria 48, presso

l’avvocato ABBATE Ferdinando Emilio, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO depositato il

07/09/2007, n. 35306 R.C.C.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

31/01/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato RANIERI RODA, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato, depositato il 7/9/2007, la corte d’appello di Salerno ha condannato il Ministero della Giustizia alla corresponsione a favore del ricorrente L.C. S. dell’importo di Euro 7.200,00, oltre interessi legali dalla domanda, per la durata irragionevole del giudizio promosso contro T.A., avente ad oggetto il risarcimento dei danni da intossicazione alimentare, introdotto con atto di citazione notificato il 3/7/1985, connotato dall’emissione di sentenza non definitiva depositata il 25/7/2003, che aveva riconosciuto la responsabilità del T. e disposto nuova CTU, ed ancora pendente in primo grado.

La corte territoriale, premesso che occorreva avere riguardo al lasso temporale tra la notifica della citazione e la data di proposizione del ricorso per equa riparazione del 19/7/2006 e quindi al periodo di anni 21 e giorni 16; che il giudizio, per l’emersione di una notevole dialettica di carattere tecnico, per la necessità di una sentenza non definitiva e la complicazione derivante dalla interruzione per la morte del convenuto, andava considerato di complessità superiore alla media; che non potevano essere addebitati all’amministrazione della giustizia i ritardi derivanti da richiesta di rinvio della difesa del ricorrente o a cui la stessa aveva contribuito a dare causa (i rinvii disposti alle udienze 15/11/1985, 27/2/86, 22/6/86, 12/10/89, 17/1/91, 11/7/91, 10/12/92, 20/5/93 – queste ultime cinque sessioni da ascriversi parzialmente – 23/5/96, 3/10/96, 30/1/97, 13/3/97, 27/11/97 e 18/5/2004), nonchè il lasso di tre mesi per la riassunzione al limite del termine semestrale, ed il rinvio del 10/5/90 per ragioni elettorali, per la durata complessiva sostanzialmente di anni 7 e poco più mesi 8; che quindi era attribuibile all’organizzazione giudiziaria il complessivo periodo di anni 13 e mesi 4; considerata nel caso la durata ragionevole del giudizio di 5 anni e 4 mesi, attesa l’entità della posta in gioco e vista la necessità di approfondimenti di carattere tecnico, ha concluso per la durata irragionevole di 8 anni.

Ciò posto, la corte territoriale, tenuto conto della posta in gioco, non obliterato il carattere presuntivo del danno e valutato il non elevato interesse della parte ad una celere definizione, secondo quanto già rilevato, ha liquidato Euro 900,00 per anno di ritardo.

Ricorre per cassazione il L.C., sulla base di quattro motivi.

Il Ministero si è costituito depositando controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente impugna il decreto della corte d’appello di Salerno ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 6, 13 e 41 della CEDU, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione, per avere la corte d’appello valutato il processo di particolare complessità, tale da richiedere la durata ragionevole di cinque anni e quattro mesi per un solo grado, con richiami generici ed inconferenti, atteso che l’entità della posta in gioco è elemento estraneo, nè la ctu giustifica la valutazione di complessità; secondo il ricorrente, la corte d’appello ha omesso di valutare la complessità del giudizio in concreto e di formulare il giudizio di ragionevolezza della durata in concreto.

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 6, 13 e 41 della CEDU, per avere la corte territoriale omesso di rapportare i rinvii al parametro legale della complessità del caso, senza motivare se e in quale misura gli stessi abbiano inciso sulla complessità della fattispecie.

1.3.- Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 6, 13, 41 e 35 della CEDU, nonchè omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione, in relazione al quantum della liquidazione, irragionevolmente inferiore alle determinazioni stabilite per casi analoghi dalla Corte di Strasburgo, nè giustificata in base a ragioni concrete, ma di stile.

1.4.- Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 90 e 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004, artt. 4 e 5, dolendosi della liquidazione degli onorari e delle competenze in misura inferiore ai minimi tariffari.

2.1.- Il primo motivo di ricorso, ammissibile sotto il profilo della denuncia del vizio di violazione di legge, atteso che solo per tale vizio il motivo presenta il quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c., inammissibile peraltro quanto alla censura del vizio di motivazione, siccome carente del necessario momento di sintesi (sul principio, vedi Cass. S.U. 5624 e 7770 del 2009, Cass. 13868 del 2010), va respinto, per quanto di seguito esposto.

La corte territoriale ha valutato la durata ragionevole del giudizio, nel caso concreto, in anni cinque e mesi quattro, riconoscendo la complessità del giudizio superiore alla media, in ragione della dialettica di carattere tecnico, in relazione alla posta in gioco (si tratta di risarcimento dei danni da dedotta intossicazione da alimenti contaminati da salmonella), della necessità di emissione di sentenza non definitiva e per la complicazione conseguente alla interruzione del giudizio per la morte del convenuto. Orbene, la corte territoriale ha correttamente valutato in concreto il parametro della natura degli interessi coinvolti, parametro che se pur non esplicitamente indicato nella L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, è costantemente ribadito dalla corte europea, i cui arresti sono fonte di precetti “conformativi” per il giudice nazionale (vedi sul principio, SU 1338/04), concludendo per la complessità del giudizio, superiore alla media, alla luce in specie della dialettica di carattere tecnico e degli approfondimenti relativi, nonchè del verificarsi dell’evento interruttivo,seguito da riassunzione e della necessità di addivenire alla pronuncia di sentenza non definitiva.

2.2.- Il secondo ed il terzo motivo, in quanto intimamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e vanno accolti come in appresso precisato.

La corte territoriale ha attribuito il periodo di 7 anni ed 8 mesi alle parti,avuto riguardo alle richieste di rinvio indicate, collegate alle esigenze difensive delle parti, alla riassunzione avvenuta al limite del periodo semestrale, ed al rinvio disposto per consentire gli adempimenti connessi alle elezioni, senza riconoscere alcun ruolo all’uso dei poteri di direzione del giudizio, spettanti come tali al Giudice, nè ha valutato la durata degli stessi, se e in che misura addebitabile all’Ufficio Giudiziario.

La corte territoriale ha in tal modo violato la L. n. 89 del 2001, art. 2, atteso che, come ritenuto da ultimo dalla sentenza di questa corte n. 1715 del 2008, a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti dalla parte, o non opposti, e disposti dal giudice istruttore, si deve distinguere, come impone la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza e pertanto, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea ad impedire l’esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del giudice istruttore, è necessario individuare la durata irragionevole comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la possibilità che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di differimento incida sulla valutazione del patema indotto dalla durata e conseguentemente sulla misura dell’indennizzo da riconoscere.

Alla stregua di tale principio va valutato il caso di specie e, esclusa la ricorrenza dell’ipotesi della strategia dilatoria della parte neppure accennata, deve concludersi per l’erroneità della ritenuta attribuzione alla parte anche dei ritardi dovuti esclusivamente a difficoltà proprie dell’Ufficio.

Da ciò consegue che nel caso può procedersi alla decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Fondata è altresì la censura relativa al quantum: a riguardo, va fatta applicazione dei principi più volte affermati da questa corte, come espressi, tra le altre, nelle pronunce 17922/2010 (nella forma dell’ordinanza), 819/2010 e 21840/2009, che in merito si è cosi espressa: “i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea, che ha fissato un parametro tendenziale di Euro 1.000,00/1.500,00 per anno, non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della “posta in gioco”, apprezzata in comparazione con la situazione economico-patrimoniale della parte, che questa ha l’onere di allegare e dedurre; il “numero dei tribunale che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento”…) purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte… Cass. n. 6039 del 2009;

n. 6898 del 2008); in virtù della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale (costituiti appunto, tra gli altri, dal valore della controversia, dalla natura delle medesima, da apprezzare in riferimento alla situazione economico-patrimoniale dell’istante, dalla durata del ritardo, dalle aspettative desumibili anche dalla probabilità di accoglimento della domanda), stante l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce delle quantificazioni operate dal giudice nazionale nel caso di lesioni di diritti diversi da quello in esame, la quantificazione deve essere, di regola, non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno”.

2.3.- Il quarto motivo rimane assorbito, dovendosi procedere alla nuova valutazione del profilo delle spese di lite.

3.- Conclusivamente, il decreto impugnato, in accoglimento del ricorso nei limiti sopra esposti, deve essere cassato e, decidendosi nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, tenuto conto degli elementi sopra esposti, va condannato il Ministero a versare a L.C.S. la somma di Euro 15.000,00, oltre interessi dalla domanda; atteso l’esito della lite, si reputa di seguire il criterio della soccombenza piena per il grado di merito, ponendo a carico dell’Amministrazione le spese di lite, negli importi liquidati in dispositivo, e di temperare il detto criterio per il giudizio di legittimità, compensando le spese per la metà stante il divario tra importo liquidato e importo richiesto ponendo la restante frazione, come liquidata in dispositivo, a carico dell’Amministrazione, con distrazione a favore dell’avv. F.E. Abbate, antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 15000,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio, che determina per il giudizio di merito, nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. F. E.Abbate, antistatario; e che compensa per la metà per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo, che determina per la frazione, in Euro 600,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, e con distrazione a favore dell’avv. F. E. Abbate, antistatario.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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