Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7118 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

La Fettunta s.a.s. di Barraco Antonio & C.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, sez. 24, n. 44 del 3/9/07.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso della societa’ contro un avviso di irrogazione sanzioni per assunzioni irregolari.

L’intimata non si e’ costituita.

Il ricorso contiene tre motivi. Puo’ essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del secondo e terzo motivo, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008. Il mezzo e’ inammissibile.

Premesso che l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimita’ costituzionale si arresta di fronte al giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione, sicche’, nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale sia intervenuta quando il giudicato in merito alla giurisdizione si era gia’ formato, non essendo stata impugnata sul punto (eventualmente anche sollevando questione di legittimita’ costituzionale) la pronunzia, e’ inammissibile l’eccezione di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimita’ (SS. UU. 28545/08), deve rilevarsi che la ricorrente nulla deduce riguardo al fatto che l’appello riguardasse anche la questione di giurisdizione.

Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, l’Agenzia si duole del fatto che sia stato attribuito valore di prova alle sole dichiarazioni dei lavoratori circa la data di inizio dei rapporti mentre, con il terzo motivo, sempre sotto il profilo della violazione di legge, censura la sentenza impugnata per avere addossato all’ufficio l’onere della prova circa l’effettivo inizio dei rapporti.

Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono manifestamente fondati.

Premesso che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2005, l’onere di provare la decorrenza del rapporto (successiva al 1 gennaio) grava sul datore di lavoro, presumendosi in difetto di prova che il rapporto decorra dal 1 gennaio, deve ritenersi che, nel processo tributario, le dichiarazioni dei terzi, acquisite nella fase amministrativa e riportate a verbale, concorrono a formare il convincimento del giudice se confortate da altri elementi di prova (Cass. 9402/07), ma non possono assurgere a mezzo esclusivo di prova”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide nella sostanza la proposta del relatore, pur rilevando che l’errore del giudice tributario consiste essenzialmente nel ritenere che la dichiarazione del lavoratore sia assistita da una particolare efficacia probatoria, in quanto riportata nel verbale;

che pertanto, accolti il secondo e terzo motivo del ricorso e dichiarato inammissibile il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

PQM

LA CORTE Accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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