Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7118 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 12/03/2021), n.7118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1712-2018 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ECUADOR 6,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA MASSAFRA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ALBERTO TEALDI, UMBERTO DENTIS;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 881/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 05/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Cuneo, con sentenza n. 282/15, sez. 2, rigettava il ricorso proposto da C.C. avverso l’iscrizione ipotecaria 11688/1244 per Iva, tributi locali ed Irap sul costituito fondo patrimoniale.

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Piemonte.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 881/17, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di quattro motivi illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la contribuente deduce la violazione dell’art. 170 c.c. contestando la sentenza impugnata per avere ritenuto non dimostrato che l’attività svolta dalla compagine sociale di cui era socia accomandataria fosse estranea al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Con il secondo motivo contesta che fosse proprio onere fornire la prova che le fonti reddituali della famiglia erano estranee ai redditi societari.

Con il terzo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, per avere ritenuto, con motivazione apparente, che l’iscrizione ipotecaria non potesse considerarsi atto esecutivo.

Con il quarto motivo ripropone la medesima questione di cui al terzo motivo sotto il profilo della violazione dell’art. 170 c.c. nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77.

I primi due motivi del ricorso, tra loro strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano manifestamente infondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, sia pure in riferimento alla determinazione della giurisdizione, hanno avuto occasione di affermare che le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca su immobili, cui l’Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario in ragione della natura tributaria dei crediti garantiti dall’ipoteca, senza che possa avere rilievo la destinazione dei beni a fondo patrimoniale. (Cass. SU 641/15).

E’ stato altresì affermato che l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni (Cass. 20998/18; Cass. Sez. 5, n. 22761/2016; Cass. Sez. 6-5, n. 23876/2015); circostanze che non possono ritenersi dimostrate, nè escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa (vedi Cass. 563/19; Cass. Sez. 6-5, n. 23876/2015).

E’ stato inoltre a più riprese ribadito che grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore (Cass. 16563/19; Cass. Sez. 5, n. 22761/2016).

La sentenza ricorsa si è attenuta in pieno ai detti principi ed ha osservato ulteriormente che la ricorrente non solo non aveva fornito la prova che i bisogni fossero estranei ai bisogni della famiglia ma neppure aveva allegato fatti e circostanze idonee a dimostrare siffatta estraneità.

I motivi vanno dunque respinti.

Il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi contestualmente, sono manifestamente infondati in quanto in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte.

La sentenza impugnata ha infatti escluso, con motivazione sintetica ma adeguata e corretta, che l’ipoteca in esame possa considerarsi un atto esecutivo citando una pronuncia di questa Corte secondo cui la stessa riveste caratteri alternativi alla esecuzione forzata vera e propria.

Tale valutazione è stata anche di recente confermata da questa Corte che, nell’individuare i connotati giuridici dell’iscrizione ipotecaria in esame, ha ribadito che l’iscrizione di ipoteca, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta non è riconducibile all’ipoteca legale prevista dall’art. 2817 c.c., nè è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale l’adempimento del quale il legislatore abbia inteso garantire. Essa, peraltro, neppure può accostarsi all’ipoteca giudiziale disciplinata dall’art. 2818 c.c., con lo scopo di rafforzare l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo; infine, non costituisce neanche un atto dell’espropriazione forzata, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 96 c.p.c., comma 2, che, del resto, fa espresso riferimento al caso nel quale il giudice accerta l’inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca oppure è stata iniziata o compiuta l’esecuzione forzata. (Cass. 23661/20).

Il ricorso va dunque respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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