Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7118 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. I, 12/03/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 12/03/2020), n.7118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18677/2016 proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Veneto n. 7, presso lo Studio

Legale Bruno, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe

Fauceglia e Gennaro Fiorillo giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, V.

Boezio n. 6, presso lo studio dell’Avvocato Massimo Luconi, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Curatore Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 364/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO

depositata il 11/7/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/1/2020 dal cons. Alberto Pazzi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 5/2016 il Tribunale di Salerno, una volta reputata inammissibile la domanda anticipata di concordato presentata L. Fall., ex art. 161, comma 6, da (OMISSIS) s.r.l., dichiarava il fallimento della medesima su istanza della Banca Monte dei Paschi Siena s.p.a., quale rappresentante di MPS Capital Services Banca per le imprese s.p.a..

2. La Corte d’appello di Salerno, a seguito del reclamo presentato da (OMISSIS) s.r.l., riteneva di condividere gli argomenti già illustrati dal primo giudice al fine di ravvisare gli estremi di un abuso del processo.

In particolare a giudizio del collegio del reclamo la pesantissima esposizione debitoria (per complessivi otto milioni di Euro in privilegio e due milioni in chirografo), in correlazione con il rilevante squilibrio rispetto alle poste attive patrimoniali e finanziarie e alla condizione del patrimonio immobiliare (gravato da pesi ipotecari e vincoli di godimento di lunga durata in favore di terzi), evidenziavano la consapevolezza oggettiva non recente in capo alla compagine della gravità dello stato di crisi in cui versava; la domanda anticipata di concordato era stata poi presentata il venerdì precedente l’udienza prefallimentare, fissata per il lunedì della settimana dopo, allorchè erano trascorsi circa tre mesi dall’avvio della procedura di fallimento. L’esame sinergico di tali circostanze evidenziava, a parere della corte territoriale, che la domanda, pur rituale quanto a tempi di presentazione e contenuto della documentazione allegata, risultava inammissibile, perchè finalizzata a un indebito prolungamento dei tempi per la dichiarazione di fallimento.

Una simile constatazione dell’avvenuto abuso dello strumento processuale, effettuabile non solo nel corso della procedura ma anche in limine ad essa, esimeva dalla concessione del termine per la presentazione di proposta, piano e relativa documentazione e imponeva il rigetto del reclamo.

3. Per la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Salerno ha proposto ricorso (OMISSIS) s.r.l., prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Banca Monte dei Paschi Siena s.p.a. nella qualità di rappresentante di MPS Capital Services Banca per le imprese s.p.a.. L’intimato fallimento di (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del L. Fall., art. 161, commi 6 e 10, e art. 160, commi 1 e 3, artt. 2727 e 2729 c.c.: in tesi di parte ricorrente la Corte d’appello avrebbe erroneamente valorizzato elementi inidonei a dimostrare il carattere abusivo dell’iniziativa concordataria, sia perchè lo stato di insolvenza riscontrato costituiva un presupposto per l’accesso alla procedura e non la impediva, sia perchè la domanda anticipata di concordato poteva essere presentata in ogni momento del procedimento per la dichiarazione di fallimento; in questo modo il collegio del reclamo, pur riconoscendo che la domanda anticipata di concordato non doveva avere i requisiti di completezza necessari per la domanda con contestuale presentazione di proposta e piano, avrebbe ritenuto in maniera apodittica che lo strumento concorsuale utilizzato non presentasse il dato causale funzionale alla soluzione della crisi dell’impresa perchè abusivo, malgrado lo stesso fosse finalizzato a richiedere la mera concessione uno spatium deliberandi onde poter predisporre la documentazione mancante.

La corte territoriale avrebbe perciò erroneamente negato che gli indizi di un comportamento abusivo potessero essere rilevati soltanto nel corso della procedura, all’esito delle cautele individuate dal legislatore per questa fase.

4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. Fall., art. 161, comma 6, artt. 99 e 100 c.p.c., art. 2907 c.c., artt. 24 e 111 Cost.: la Corte d’appello, nel ravvisare gli estremi dell’abuso del diritto, avrebbe violato non solo il disposto della L. Fall., art. 161, comma 6, ma anche il diritto ad agire del debitore, malgrado questi avesse presentato una domanda riconosciuta come ammissibile e completa dei necessari documenti di suffragio, disconoscendo il diritto del debitore a vedere ammessa una procedura di composizione della crisi alternativa alla dichiarazione di insolvenza; a fronte dell’esercizio di un simile diritto il Tribunale, invece, avrebbe dovuto accedere all’istanza riservandosi i poteri di controllo solo nel prosieguo del giudizio.

4.3 Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione degli artt. 112,39,48,273,274 e 295 c.p.c., L. Fall., artt. 15 e 160, art. 161, comma 6, artt. 162 e 173, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti: la Corte d’appello, in violazione del principio di necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunciato, avrebbe omesso di provvedere sulle questioni sollevate con l’atto di reclamo relative al carattere non discrezionale dell’assegnazione del termine per la presentazione della proposta di concordato a seguito del deposito di una domanda in bianco e alla possibilità, in una simile ipotesi, di rigettare la domanda di accesso alla procedura minore e dichiarare il fallimento.

5. Le doglianze proposte, da esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione e parziale sovrapponibilità, sono fondate, nei termini che si vanno a illustrare.

6.1 Anche in sede concordataria integra gli estremi dell’abuso del processo la condotta di chi, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, utilizzi strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti.

In particolare in questo peculiare ambito procedurale i termini dell’abuso sono ravvisabili allorquando lo scopo perseguito nel concreto dal debitore non è quello di regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma quello di differire la dichiarazione di fallimento.

Ciò avviene ad esempio, secondo la casistica sottoposta più di recente al vaglio di questa Corte, nel caso in cui il debitore, nonostante la possibilità concessagli di integrare e modificare la proposta concordataria iniziale, abbia depositato una seconda domanda di concordato dopo la deliberazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ma prima della sua pubblicazione (Cass. 30539/2018).

Oppure nell’ipotesi di riproposizione, pochi giorni dopo la risoluzione del concordato inizialmente omologato ma rimasto inadempiuto, di un’ulteriore domanda di concordato, priva di ogni elemento di novità (Cass. 25210/2018).

Ed ancora ove la proponente abbia rinunciato a una prima proposta di concordato per presentarne un’altra dopo il trasferimento della sede legale all’estero e in presenza di talune istanze di fallimento (Cass. 5677/2017) ovvero quando l’imprenditore, a seguito della declaratoria di inammissibilità di una prima proposta concordataria, abbia presentato una nuova proposta L. Fall., ex art. 161, comma 6, con modifiche di carattere meramente formale e marginale (Cass. 3836/2017).

In presenza di finalità distorte di differimento piuttosto che di regolazione della crisi la proposta di concordato si deve perciò considerare inammissibile, perchè integrante gli estremi dell’abuso del processo.

6.2 Poichè simili finalità possono verificarsi lungo l’intero iter della procedura, tutto il corso concordatario deve confrontarsi, sin dal suo avvio, con la necessità di evitare che lo strumento concorsuale sia utilizzato in termini abusivi.

A questo proposito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 9935/2015) hanno già avuto modo di ricordare come la presentazione anticipata della domanda di concordato, implicando per sua natura l’impiego di un lasso temporale per dare completezza al proposito di risanamento dell’imprenditore, possa consentire il perseguimento di finalità dilatorie da parte chi intenda approfittare dell’istituto per perseguire obbiettivi ben diversi dalla regolazione della crisi d’impresa.

E questa particolare attitudine del preconcordato a prestarsi a finalità distorte ha indotto il legislatore ad avvertire come più urgente l’esigenza di evitare ogni forma di abuso proprio con riferimento alla fase di pendenza del termine per predisporre la proposta, il piano e i documenti di cui alla L. Fall., art. 161, commi 2 e 3, quando l’imprenditore rimane soggetto a una serie di cautele ideate proprio per scongiurare un simile rischio (e dunque, oltre a dover presentare periodiche informazioni su situazione e gestione finanziaria dell’impresa e sull’attività compiuta ai fini di predisporre la proposta e il piano, è tenuto a sottostare alle attività di controllo del commissario giudiziale e può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione del Tribunale).

“Tali cautele, tuttavia, non possono escludere che il debitore possa presentare domande di concordato, con o senza riserva, con una mera ed evidente finalità dilatoria” (Cass., Sez. U., 9935/2015).

Dunque, seppur il debitore non debba motivare le ragioni del ricorso al deposito della domanda senza piano, ove emerga fin da subito che il debitore persegua “una mera ed evidente finalità dilatoria” il Tribunale ben potrà immediatamente rilevarla, onde evitare di amplificare gli effetti pregiudizievoli dell’abuso del processo ravvisato.

7. Ne discende che la presentazione di una domanda di concordato con riserva in pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento non impone al Tribunale, sempre e in ogni caso, la concessione di un termine ai sensi della L. Fall., art. 161, commi 6 e 10.

Il che significa non tanto che il Tribunale abbia in proposito il potere di compiere una valutazione discrezionale, ma che il diritto al termine processuale trova un limite nell’abuso del processo.

Il Tribunale perciò non ha margini di discrezionalità nè sotto il profilo dell’estensione del lasso di tempo assegnato, rimanendo escluso che al debitore possa attribuirsi un termine per il deposito della proposta e del piano non coincidente con quello fisso di sessanta giorni espressamente previsto dalla L. Fall., art. 161, comma 10, (Cass. 25602/2018, Cass., Sez. U., 9935/2015), nè rispetto all’adesione alla richiesta, a patto però che la stessa sia accompagnata dal rituale deposito di tutta la documentazione prevista dalla L. Fall., art. 161, comma 6, e non emergano, fin da quel frangente, profili di abuso del diritto.

8. Una volta riconosciuto che l’abuso del procedimento concordatario può essere acclarato fin dall’avvio del preconcordato, nel caso in cui una simile condotta si configuri immediatamente, rimane da stabilire se l’aspetto cronologico con cui l’iniziativa processuale è assunta possa valere a individuare un abuso del diritto. Nessun significato in questi termini può essere attribuito alla mera presentazione della richiesta di concessione di un termine L. Fall., ex art. 161, comma 6 e 10, ove si consideri che la domanda anticipata di concordato consiste proprio nell’attribuzione di una scadenza per il completamento del corredo concordatario e implica, per sua natura, un differimento del procedimento prefallimentare che lo contiene.

Differimento temporale i cui effetti dilatori sono neutralizzati dal fenomeno di consecuzione delle procedure concorsuali, secondo cui le conseguenze di un eventuale fallimento, dichiarato all’esito di un insuccesso della procedura concordataria tesa a regolare la medesima insolvenza, vanno retrodatati alla data di avvio della procedura minore.

La mera richiesta di concessione del termine in parola è quindi un fatto neutro, dato che non può costituire abuso il perseguimento di finalità proprie e non eccedenti rispetto a quelle per cui l’istituto è stato predisposto, tenuto conto peraltro dei meccanismi procedurali atti ad ammortizzare la dilazione temporale insita in questa forma di avvio della procedura concordataria.

Nè valgono a dare diversa pregnanza alla presentazione della domanda di concordato la consapevolezza della situazione di dissesto, la consistenza di quest’ultimo e la pendenza di un’istanza di fallimento, ove si consideri, da un lato, che la situazione di crisi, per quanto pesante, e la volontà di dare una soluzione alla stessa

costituiscono il presupposto indefettibile della procedura

concordataria, dall’altro che la pendenza di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, a mente della L. Fall., art. 161, comma 10, non impedisce la presentazione della domanda di concordato bianco, ma limita solo il termine concedibile per la predisposizione di proposta, piano e relativa documentazione.

9. La presentazione di una domanda all’ultimo momento utile per assumere una simile iniziativa può suscitare, innegabilmente, maggiore sospetto sul fatto che il debitore intenda in questo modo soltanto differire la dichiarazione di fallimento.

Occorre tuttavia considerare come anche questa domanda rimanga, di per sè, nel solco delle finalità proprie dell’istituto, in quanto l’imprenditore ben può risolversi, anche all’ultimo minuto, a tentare una soluzione della propria crisi piuttosto che rassegnarsi a una dichiarazione di insolvenza.

Ed anche – e soprattutto – in questo caso valgono i contrappesi predisposti dall’ordinamento per evitare nocumento ai creditori (dato che l’imprenditore vede abbreviati i termini per predisporre la soluzione alla crisi ed è tenuto a rappresentare, passo passo, le modalità con cui si sta attivando e l’evoluzione della propria situazione finanziaria) ed operano i meccanismi di neutralizzazione del differimento (risultando quanto mai evidente, ai fini della consecuzione delle procedure, la mancanza di discontinuità dell’insolvenza in caso di naufragio dell’iniziativa concordataria e accoglimento dell’istanza di fallimento pendente).

Il tempo scelto per la presentazione della domanda cd. in bianco non vale perciò a vanificare le considerazioni in precedenza fatte sull’impossibilità di trarre argomenti per ravvisare un abuso da una condotta che si mantenga nei termini, cronologici e sostanziali, prescritti dalla norma.

Nondimeno il ritardo dell’iniziativa può concorrere a dimostrare, unitamente ad altri elementi utili a rappresentare il quadro d’insieme in cui la risoluzione è stata assunta ed a tratteggiarla in termini meramente dilatori (come nei casi più sopra elencati già passati al vaglio di questa Corte), il perseguimento di finalità abusive che nulla hanno a che vedere con l’intenzione di regolare la crisi d’impresa.

10. Sarà quindi necessario fissare i seguenti principi:

i) il debitore, ove presenti una domanda anticipata di concordato accompagnata da tutti gli elementi stabiliti dalla L. Fall., art. 161, comma 6, ha diritto alla concessione del termine per predisporre la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3, a meno che il Tribunale non rilevi aliunde fin da quel frangente che l’iniziativa è assunta con abuso dello strumento concordatario;

ii) la mera presentazione di una richiesta di concessione di un termine L. Fall., ex art. 161, comma 6 e 10, costituisce un fatto neutro inidoneo di per sè a dimostrare la volontà del debitore di sfuggire alla dichiarazione di fallimento, ove si consideri che una simile domanda implica, per sua natura, un differimento del procedimento prefallimentare che lo contiene e che tale differimento rimane neutralizzato dal fenomeno di consecuzione delle procedure concorsuali;

iii) la domanda anticipata di concordato presentata all’ultimo momento utile può tuttavia concorrere a dimostrare, unitamente ad altri elementi atti a rappresentare in termini abusivi il quadro d’insieme in cui l’iniziativa è stata assunta, il perseguimento di finalità dilatorie del tutto diverse dall’intenzione di regolare la crisi d’impresa.

11. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di questi principi.

La decisione, pur ritenendo – a ragione – che “solo all’esito dell’accertamento negativo di una situazione di abuso dello strumento processuale spetta al richiedente l’assegnazione non discrezionale del termine di sessanta giorni per la presentazione della proposta di concordato allo scopo di prevenire la dichiarazione di fallimento”, applica falsamente la medesima regola, riconducendo in maniera non pertinente la fattispecie concreta posta al suo esame all’istituto dell’abuso del preconcordato.

Una simile valutazione infatti si fonda sull’apprezzamento di una pluralità di elementi indiziari che hanno valorizzato, da un lato, la consapevolezza oggettiva che la società debitrice doveva avere del proprio stato di crisi, di gravità tale da non poter essere considerata recente, dall’altro la singolare tempistica dell’iniziativa processuale della debitrice, assunta a immediato ridosso dell’udienza prefallimentare, di cui (OMISSIS) s.r.l. aveva avuto notizia già da tre mesi.

Il che, come detto, non bastava però a dimostrare che lo strumento concordatario, introdotto nel rispetto dei termini previsti dalla L. Fall., art. 161, comma 10, e con rituale allegazione della documentazione prescritta, fosse stato sviato dalle sue finalità risanatorie, occorrendo invece la dimostrazione di altre circostanze utili nel loro complesso a dare diversa valenza all’iniziativa assunta all’ultimo momento utile ma pur sempre nell’alveo dei requisiti formali e cronologici caratterizzanti l’istituto.

5. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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