Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7117 del 24/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7117
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Consorzio di Bonifica Valli di Vecchio Reno, in persona del
Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 45,
presso l’avv. Zini Eugenio Maria, rappresentato e difeso dall’avv.
Reali Rita giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.M., G.F., P.V., Azienda
Agricola F.lli Mattioli Galileo e Maureen, Azienda Agraria Mattioli
s.a.s. di Mattioli dr. Giuseppe & C., M.G.M.;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna n. 81/2/07 del 3/12/07.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:
“Il Consorzio in epigrafe propone ricorso per Cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso dei contribuenti contro una cartella di pagamento per contributi consortili.
Gli intimati non si sono costituiti.
Il ricorso contiene un motivo. Puo’ essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con l’unico motivo il consorzio ricorrente deduce la nullita’ della sentenza per l’omesso invio della comunicazione della data dell’udienza nella quale l’appello sarebbe stato trattato.
Il mezzo e’ manifestamente fondato.
La mancata comunicazione all’appellato dell’udienza di trattazione dell’appello (comunicazione di cui non vi e’ traccia in atti) costituisce infatti una violazione del diritto di difesa e comporta la nullita’ del procedimento d’appello e della sentenza emessa all’esito della sua definizione (Cass. 5807/01)”;
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna.
PQM
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010