Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7117 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 12/03/2021), n.7117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24074-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.M.C., nella qualità di socia e di legale

rappresentante della MOFE’ di B.M.C. & C. s.a.s.,

rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

controricorso, dall’avv. Alessandro MASSAI, presso il cui studio

legale, sito in Torrita di Siena, loc. Foenna, n. 10, è

elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 722/03/2018 della Commissione tributaria

regionale della TOSCANA, depositata il 12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti della MOFE’ di B.M.C. & C. s.a.s. per il recupero a tassazione dei costi di sponsorizzazione che la predetta società aveva sostenuto nell’anno d’imposta 2011, che l’amministrazione finanziaria riteneva non inerenti ed antieconomici, nonchè un avviso di accertamento nei confronti della socia e legale rappresentante B.M.C. per il recupero delle imposte dovute sul maggior reddito di partecipazione non dichiarato;

– la Commissione tributaria provinciale di Siena, dinanzi alla quale venivano impugnati i due avvisi di accertamento, accoglieva il ricorso cumulativo e la Commissione tributaria regionale della Toscana confermava detta statuizione rigettando l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria ritenendo applicabile al caso di specie il disposto di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8;

– avverso la predetta statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso e memoria;

– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, in combinato disposto dal TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), art. 109, comma 5, e art. 108, comma 2, e artt. 2727 e 2729 c.c. sostenendo che la CTR aveva ritenuto che il disposto di cui al citato art. 90, in presenza delle condizioni ivi previste, attribuisse valore di presunzione assoluta di inerenza alle spese di sponsorizzazione, così svalutando del tutto la prova contraria offerta dall’amministrazione finanziaria, e sollecitando un ripensamento dell’orientamento di questa Corte in materia.

2. Il motivo è infondato atteso che, così come correttamente rilevato dai giudici di appello ed ammesso dalla stessa ricorrente, la fattispecie in esame rientra nell’ambito di applicazione di cui alla L. n. 289 del 2000, art. 90, comma 8, che prevede che “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonchè di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74, comma 2”.

3. La citata disposizione ha, quindi, introdotto, a favore del solo “soggetto erogante” il corrispettivo (nella specie la società contribuente), una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese. E questa Corte ha più volte ribadito, al riguardo, che “in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale” (Cass. n. 14232 del 2017), “senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori” (Cass. n. 8981 del 2017; v., altresì, Cass. n. 7202 del 2017 e nn. 1420 e 13508 del 2018).

4. Pertanto, in presenza di tutte le sopra indicate condizioni, che nel caso di specie neppure sono oggetto di contestazione, le valutazioni circa l’inerenza e la congruità di quei costi restano del tutto irrilevanti ed il chiaro tenore letterale del citato art. 90 non consente di ipotizzare un’interpretazione diversa da quella fattane da questa Corte.

5. Ne consegue che il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.

6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA