Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7116 del 24/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7116
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Bar Ristorante da Pipino di Iacopo Pipeschi & C. s.n.c., in
persona
del legale rappresentante, e P.I., elettivamente
domiciliati in Roma, via Germanico 12, presso l’avv. Alessandra
Guarnaccia, rappresentati e difesi dall’avv. CORINI Marco Valerio
giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che
la rappresenta e difende;
– controricorrente ricorrente incidentale –
e
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria, sez. 11, n. 45 del 23/5/03.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:
“La societa’ in epigrafe propone ricorso per Cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto contro un avviso di irrogazione sanzioni per assunzioni irregolari.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale condizionato.
I ricorsi, previa riunione, possono essere trattati in Camera di consiglio e dichiarati inammissibili, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con l’unico motivo – da esaminarsi preliminarmente in quanto attinente alla giurisdizione – la ricorrente incidentale deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008. Il mezzo e’ inammissibile.
Premesso che l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimita’ costituzionale si arresta di fronte al giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione, sicche’, nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale sia intervenuta quando il giudicato in merito alla giurisdizione si era gia’ formato, non essendo stata impugnata sul punto (eventualmente anche sollevando questione di legittimita’ costituzionale) la pronunzia, e’ inammissibile l’eccezione di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimita’ (SS. UU. 28545/08), deve rilevarsi che la ricorrente nulla deduce riguardo al fatto che l’appello riguardasse anche la questione di giurisdizione.
Con l’unico motivo di ricorso principale viene dedotto il vizio di motivazione quanto al ritenuto difetto di prova riguardo alla data di inizio (successiva al 1 gennaio) dei rapporti di lavoro.
Il mezzo e’ inammissibile, vertendo non sull’iter logico della motivazione, quanto sulla valutazione dei mezzi di prova effettuata dal giudice tributario e congruamente motivata”;
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto i ricorsi, previa riunione, vanno dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese, attesa la soccombenza reciproca.
PQM
LA CORTE Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; spese compensate.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010