Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7116 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. I, 12/03/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 12/03/2020), n.7116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9156/2016 proposto da:

Benetton Group s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Bassano Del Grappa

24, presso lo studio dell’Avvocato Luca Graziani, che la rappresenta

e difende, unitamente agli Avvocati Diego Pantaleoni e Michele

Pantaleoni, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale

Medaglie d’oro 20, presso lo studio dell’Avvocato Francesco

Vincenti, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Romolo e

Gabriella Ruggiero, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione;

– intimato –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA del

24/2/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/1/2020 dal cons. Alberto Pazzi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Palmi, con sentenza depositata in data 15 gennaio 2015, dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in accoglimento di un’istanza di fallimento presentata da (OMISSIS) s.r.l. (ora Benetton Group s.r.l.).

2. La Corte d’appello di Reggio Calabria, a seguito del reclamo proposto da P.R., nella qualità di ex amministratore e liquidatore di (OMISSIS) s.r.l., rilevava, fra l’altro, che il credito dell’istante non era affatto certo e liquido, dato che (OMISSIS) s.r.l. non aveva dimostrato nè l’ammontare del prezzo pattuito fra le parti nè di avere scomputato i pagamenti effettuati; la corte territoriale reputava altresì che non sussistesse la prova dello stato di decozione della società debitrice, tenuto conto dell’impossibilità di considerare il credito dell’istante ai fini dell’accertamento della condizione di insolvenza e dell’avvenuto accantonamento in sede di liquidazione di una somma ampiamente satisfattiva dell’ammontare dei debiti di sicura esistenza della compagine.

In virtù di questi argomenti la Corte distrettuale, con statuizione del 24 febbraio 2016, accoglieva il reclamo presentato da P.R. e revocava la sentenza dichiarativa di fallimento.

3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso Benetton Group s.r.l. prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso P.R., nella qualità di ex amministratore e liquidatore di (OMISSIS) s.r.l..

L’intimato fallimento di (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto alcuna difesa.

Parte controricorrente ha prodotto documenti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., unitamente a una memoria illustrativa dei medesimi.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Parte controricorrente ha depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., il decreto del Tribunale di Palmi del 9 ottobre 2018 con cui il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione è stato chiuso, con integrale soddisfazione dei crediti ammessi e restituzione alla società tornata in bonis della somma residuata dalla ripartizione dell’attivo.

La medesima parte ha rappresentato che il credito di (OMISSIS) s.r.l. era rimasto definitivamente estromesso dal novero del passivo, a seguito della conferma nel giudizio di opposizione del provvedimento di esclusione adottato dal giudice delegato e della mancata impugnazione in sede di legittimità di tale statuizione.

Parte ricorrente all’interno della memoria da ultimo depositata non ha sollevato contestazioni di sorta rispetto ai documenti prodotti e alle affermazioni compiute da controparte, precisando però che la sentenza del Tribunale di Treviso con cui era stato revocato il decreto ingiuntivo emesso per il credito vantato da (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. era stata impugnata avanti alla Corte d’appello; le iniziative giudiziali intraprese da (OMISSIS) s.r.l. (ora Benetton Group s.r.l.) nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. potranno “allora allo stato trovare tutt’al più soddisfazione all’esito del giudizio pendente innanzi alla Corte d’appello di Venezia nei confronti della società debitrice e del suo liquidatore”. Sulla base delle circostanze sopravvenute così documentate e rappresentate le parti si trovano concordi nel sollecitare una dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

5. Una simile richiesta merita di essere condivisa.

In vero nessun interesse ha ad oggi il creditore a proseguire il giudizio di cassazione per veder accolta la propria impugnazione avverso la statuizione di revoca del fallimento adottata in sede di reclamo, in ragione sia della sua definitiva esclusione dal novero dei creditori ammessi al passivo, sia della sopravvenuta chiusura della procedura fallimentare, sia del suo attuale interesse, rappresentato nella memoria da ultimo depositata, a proseguire le proprie iniziative giudiziali all’esito del giudizio di cognizione attualmente pendente in sede di merito.

Del pari nessun tornaconto al vaglio del ricorso avversario può essere riconosciuto in capo al debitore controricorrente in questa sede, in quanto la constatazione del venir meno dell’interesse del ricorrente provoca il passaggio in giudicato della statuizione che ha revocato l’originaria dichiarazione di fallimento.

Nessuna delle parti avrebbe poi interesse a veder accertata la natura, pregiudizievole o meno, dell’iniziativa assunta ab origine dal creditore istante, al fine di agire o resistere in un eventuale successivo giudizio di risarcimento danni: l’opposizione alla dichiarazione di fallimento e l’azione di responsabilità aggravata, introdotta ai sensi dell’art. 96 c.p.c., con riguardo all’iniziativa assunta con l’istanza di fallimento sono infatti legate da un nesso d’interdipendenza da cui consegue la competenza funzionale, esclusiva ed inderogabile del giudice della predetta opposizione su entrambe e l’improponibilità in separato giudizio dell’azione risarcitoria (Cass. 7592/2016, Cass. 10230/2010). La mancata assunzione di una simile risoluzione nell’ambito di questo procedimento impedisce così la proponibilità altrove dell’azione risarcitoria e fa di conseguenza venir meno qualsiasi utilità di un accertamento concernente l’iniziativa assunta con l’istanza di fallimento.

Occorre pertanto constatare il sopravvenuto difetto di interesse dell’odierno ricorrente alla decisione dell’impugnazione presentata, a seguito della sua mancata definitiva ammissione al passivo e dell’intervenuta chiusura del fallimento.

6. Il peculiare sviluppo della lite, che ha visto mutare nel corso del procedimento il suo quadro di riferimento con le sopravvenute declaratorie di definitiva esclusione del credito e chiusura del fallimento, inducono a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese di lite, a mente dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis.

Non trova applicazione al caso di specie il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater: la ratio di tale norma va infatti individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio trova applicazione per l’inammissibilità originaria del gravame ma non per quella sopravvenuta (Cass. 13636/2015).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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