Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7116 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 04/03/2022), n.7116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22838/2020 proposto da:

A.F., rappresentato e difeso dall’avv. ALESSANDRO

PRATICO’, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 04/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato, il Tribunale di Torino rigettava il ricorso proposto da A.F. avverso il provvedimento della Commissione territoriale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.F., affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale non avrebbe valutato l’incidenza delle difficoltà di traduzione emerse in sede di audizione del richiedente dinanzi la Commissione territoriale, né esaminato le reali motivazioni alla base della decisione di espatriare.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 ed del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non credibile il suo racconto personale, disapplicando l’criteri legali posti a presidio delle modalità di valutazione della storia personale del richiedente asilo.

Le due censure, che si prestano ad un esame congiunto, sono inammissibili. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto, censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019, Rv. 654674; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020, Rv. 658017; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020, Rv. 658237). Nel caso in cui il racconto non sia ritenuto credibile, è esclusa la necessità per il giudice di merito di operare ulteriori accertamenti in relazione alla sussistenza delle ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 28862 del 12/11/2018, Rv. 651501; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8367 del 29/04/2020, Rv. 657595; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16925 del 11/08/2020, Rv. 658940).

Nel caso di specie, il Tribunale ha ampiamente motivato in ordine alla non credibilità del richiedente, evidenziando le contraddizioni emerse dalle varie versioni fornite del racconto (cfr. pag. 4 del decreto). Il ricorrente non si confronta adeguatamente con tale passaggio della motivazione, onde le censure in esame finiscono per risolversi nella mera richiesta di una nuova valutazione del merito, estranea all’oggetto e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). La ritenuta inattendibilità della narrazione esclude, come detto, la concedibilità della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Con riferimento, invece, alla specifica ipotesi di protezione prevista dalla lett. c) della norma in commento, il Tribunale ha accertato – con ricorso a diverse fonti internazionali, debitamente citate nel decreto: cfr. pagg. 5 e s.) – che la situazione in Togo, Paese di provenienza del richiedente, è immune da violenza indiscriminata derivante da conflitti armati, interni o internazionali. Anche sotto questo profilo, il richiedente contrappone una diversa lettura delle C.O.I., senza tuttavia indicare specificamente fonti diverse, e più aggiornate, di quelle in concreto utilizzate dal giudice di merito, né precisare per quale motivo queste ultime sarebbero, in ipotesi, inattendibili o superate.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale avrebbe erroneamente denegato anche il riconoscimento della tutela umanitaria.

La censura è inammissibile. Il giudice di merito dà atto che il richiedente non aveva dedotto alcuno specifico motivo di vulnerabilità ed ritiene insussistente, all’esito di una valutazione in fatto non utilmente censurabile in sede di legittimità, il rischio di compromissione del nucleo inalienabile dei diritti umani del richiedente, in caso di rimpatrio. Il motivo contesta la statuizione di rigetto del Tribunale senza confrontarsi con tale motivazione, poiché il ricorrente non indica di aver dedotto, nel giudizio di merito, alcun elemento specifico a sostegno della istanza di riconoscimento della protezione umanitaria.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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