Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7115 del 12/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. U Num. 7115 Anno 2016
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: CIRILLO ETTORE

Data pubblicazione: 12/04/2016

SENTENZA
sul ricorso 14831-2014 proposto da:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA AERO CLUB LECCE, in persona del
2016

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

85

domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
VITTORIO COSTANTINI, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –

contro

FLY MEDITERRANEO S.R.L., in persona del Presidente pro
tempore, FERRARA GIULIANO, elettivamente domiciliati in
ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio
dell’avvocato AMINA L’ABBATE, rappresentati e difesi

del controricorso;
– controricorrenti contro

CAPORIZZO ANTONELLA, SANTORO ANTONIO, GRECO PIERPAOLO,
GRECO ALESSANDRO, SANTORO ROSALBA, SCRIMIERI MAURIZIO,
TANZARELLA FRANCESCO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 262/2013 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 25/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/02/2016 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO;
uditi gli avvocati Vittorio COSTANTINI e Fabio FONZO
per delega dell’avvocato Francesco Porcari;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

dall’avvocato FRANCESCO PORCARI, per deleghe a margine

RITENUTO IN FATTO
1.

Con ordinanza del 15 aprile 2004, comunicata il 22 aprile

2004 e confermata in sede di reclamo il 10 dicembre 2004, il tribunale di Lecce reintegrò, in via cautelare e urgente, Giuliano Ferrara nella qualità di socio e nella carica di presidente dell’A.S. Aero
Club di Lecce. Il giudizio di merito fu promosso il 19 maggio 2004

Santoro, A. e P. Greco, M. Scrimieri, A. Caporizzo, A.F. Tanzarella),
in particolare l’atto introduttivo fu notificato presso il difensore
della compagine nelle fasi cautelari mentre fallì il tentativo di notificazione presso la sede sociale. Indi il giudice istruttore ne ordinò
la rinnovazione, poi effettuata il 13 dicembre 2004 presso la sede
sociale ex art. 140 cod. proc. civ. e seguita da raccomandata informativa consegnata al portiere. Il tribunale di Lecce, con sentenza del 22 ottobre 2009, confermò la reintegrazione del Ferrara
nella qualità e nella carica.
2.

Per la riforma di tale decisione la Caporizzo propose ap-

pello principale in data 30-31 maggio 2011; proposero appelli incidentali il 16 agosto 2011 i Greco, i Santoro, lo Scrimieri e il Tanzarella, nonché il 12 settembre 2011 l’Aero Club, il quale, in data 5
settembre 2011, avanzò pure appello autonomo poi riunito. Infine
nel giudizio d’appello si costituì anche la società Fly Mediterraneo,
già volontariamente intervenuta dinanzi al tribunale.
3.

La Corte d’appello di Lecce, giusta sentenza del 25

marzo, dichiarò «improcedibile-inammissibile» l’impugnazione
principale della Caporizzo e l’inefficacia di tutti i gravami incidentali
compreso quello autonomo e riunito. Rilevò che trovava applicazione la sanzione processuale dell’improcedibilità dell’impugnazione principale per avere l’appellante Caporizzo disertato la prima
udienza di calendario giudiziario del 7 dicembre 2011, sia la seconda dell’il aprile 2012, regolarmente comunicata al difensore

pro tempore (con presa visione del 12 dicembre 2011). Osservò,
inoltre, che tutti le ulteriori impugnazioni andavano qualificate

201414831 16 SU def leg rappresentante.doex

1

dal Ferrara nei confronti di tutte le controparti (Aero Club, A. e R.

come incidentali tardive ex art. 334 cod. proc. civ., perché succes-

b«__

sive allo spirare del termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ.,
e che esse, pertanto, avevano perduto efficacia in ragione della
sopravvenuta improcedibilità dell’appello principale. Aggiunse che
l’Aero Club non era legittimato all’autonoma impugnazione tardiva
quale contumace involontario, poiché la notificazione dell’atto introduttivo era avvenuta presso il difensore della compagine nelle

pagine stessa quale difensore fornito di mandato anche per le fasi
successive, il che escludeva il presupposto soggettivo per l’applicazione del secondo comma dell’art. 327 cod. proc. civ.. Né ricorreva
alcuna violazione dell’art. 291 cod. proc. civ. stante la rinnovazione
della notificazione dell’atto introduttivo effettuata con le formalità
dell’art. 140 cod. proc. civ..
4.

Per la cassazione di tale decisione l’Aero Club propone

ricorso affidato a otto motivi, tra i quali v’è anche il difetto di giurisdizione. Giuliano Ferrara e la società Fiy Mediterraneo resistono
con controricorso congiunto, eccependo sotto vari profili anche
l’inammissibilità del ricorso. Entrambe le compagini costituite si difendono anche con memorie. Le altre parti non svolgono attività
difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5.

Giuliano Ferrara e la società Fly Mediterraneo sostengono

che, sul piano delle forme processuali, il ricorso sia inammissibile
per difetto di specialità della procura conferita al difensore, mancata indicazione delle generalità e della qualità nella procura conferita al difensore, illeggibilità della firma del sottoscrittore e del
difensore e, infine, per non essere, comunque, Antonio Santoro il
legale rappresentante pro tempore dell’Aero Club.
6.

L’ultimo e assorbente rilievo, da esaminarsi preliminar-

mente quale “ragione più liquida”, è fondato. Vale, infatti, il principio secondo cui, se il ricorso per cassazione per conto di una compagine sia stato proposto da un soggetto non più legittimato a rappresentarla, opera la sanzione processuale dell’inammissibilità del
ricorso (Cass., sez. II, 10 gennaio 1980, n. 229, mass. 403617).
201414831 16 SU def leg rappresentante_docx
2

fasi cautelari e, dunque, in luogo e a persona ricollegabile alla com-

Le sezioni unite hanno affermato che la procura alle liti costituisce
il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale
e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti
dall’art. 125 cod. proc. civ. e sempre che non sia richiesta dalla
legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione,
restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità
di ogni sanatoria e ratifica. (Cass., sez. un., 13 giugno 2014, n.

7,

Dalla certificazione prefettizia, rilasciata il 16 giugno

2014 ed esibita dai controricorrenti, emerge che sin dal 4 agosto
2006 il legale rappresentante dell’Aero Club di Lecce non è Antonio
Santoro ma tale Roberto Nestola. Dunque, alla data dell’8 maggio
2014, nella quale v’è stato rilascio della procura a margine del ricorso, e nell’arco di tempo tra 1’8 e il 12 maggio 2014, nel quale si
è svolta l’attività notificatoria del ricorso, Antonio Santoro non era
il legale rappresentante dell’Aero Club di Lecce, essendo in carica
tale Roberto Nestola.
8.

La circostanza, ampiamente documentata e ribadita dalle

controricorrenti anche nella memoria, non è stata in alcun modo
smentita nella memoria depositata dal difensore di Antonio Santoro
per l’A.S. Aero Club di Lecce, ove si trattano tutt’altre questioni.
Del resto, nella stessa intestazione dell’atto introduttivo del giudizio
di legittimità si legge che si tratta di «ricorso per l’Associazione
Sportiva Aero Club di Lecce, con sede in Lecce (…), in persona del
sig. Antonio Santoro già rappresentante legale della stessa
“all’epoca dei fatti di causa”». Il che conferma che all’epoca della
redazione materiale del ricorso (10 dicembre 2013), del rilascio
della procura speciale a margine (8 maggio 2014) e dell’attività
notificatoria (tra l’8 e il 12 maggio 2014), il Santoro non rappresentava in alcun modo la compagine associativa. Né egli ha agito
in diversa qualità, atteso il tenore non equivoco dell’epigrafe del
ricorso dove egli compare ulteriormente addirittura come destinatario del ricorso stesso tra le controparti processuali della compagine associativa ricorrente con la dicitura «Santoro Antonio in pro-

201414831 16 SU def leg rappresentante .docx
3

13431, mass. 631299).

prio» e la rubrica «Altri Resistenti» e senza alcuna indicazione difensiva, mentre egli, nel giudizio d’appello, risulta costituito autonomamente rispetto alla compagine in questione (v. sent. App.
Lecce, pag.1 e 3).
9.

Né rileva che la domanda introduttiva di Giuliano Ferrara

sia stata proposta nel 2004 contro l’Aero Club Lecce quale «ente
morale … con sede legale a Lecce Viale M. De Pietro n.17, in per-

(sent. App. Lecce, pag.8). Infatti è dal 4 agosto 2006 in poi che il
legale rappresentante dell’Aero Club di Lecce non è certamente Antonio Santoro ma tale Roberto Nestola. Dunque, stante l’autonomia
del giudizio di legittimità rispetto alle fasi introduttive del giudizio
di merito, è con riferimento alla data di rilascio della procura speciale e di notifica del ricorso per cassazione che va accertata l’esistenza della rappresentanza organica in capo alla persona fisica
agente a nome e per conto della compagine associativa.
10.

Il ricorso è, dunque, inammissibile; le spese del giudizio

di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore controricorrenti, mentre nulla si dispone riguardo agli
altri intimati che non svolgono attività difensiva,
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità globalmente liquidate, a
favore dei controricorrenti, in C 7.200,00 (settemiladuecento) per
compensi ed C 200,00 (duecento) per esborsi, oltre a spese generali (15%) e oneri di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-

bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2016.

sona del legale rappresentante pro tempore, all’epoca dei fatti»

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA