Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7114 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/03/2017, (ud. 30/11/2016, dep.20/03/2017),  n. 7114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28517-2011 proposto da:

ACOS S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso

lo studio dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ENRICO SIBOLDI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

80078750587 in persona del suo Presidente e legale rappresentante

pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA NOMOS S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 929/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/09/2011 R.G.N. 1094/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato LUIGI FEDELI BARBANTINI per delega verbale avvocato

MARIA TERESA BARBANTINI;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza pubblicata il 19 settembre 2011 la Corte d’appello di Torino, in accoglimento dell’appello proposto dall’Inps ed in totale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Alessandria tra l’appellante, l’Acos s.p.a, la SCCI s.p.a. ed Equitalia Nomos s.p.a., rigettava l’opposizione proposta da Acos s.p.a. contro la cartella di pagamento, notificata il 4/9/2009, con la quale le era stato ingiunto il pagamento di Euro 4.804,12, oltre accessori, a titolo di contributi per assicurazioni sociali dei lavoratori dipendenti nel periodo agosto 2008 e di sanzioni calcolate ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 118, comma 8, lett. a).

2.- Contro la sentenza, la società propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. L’Inps resiste con controricorso, anche quale procuratore speciale della SCCI S.p.A. Equitalia Nomos s.p.a. è rimasta intimata. Le parti depositano memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso, la ACOS s.p.a. impugna la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e deduce la nullità della stessa, oltre che del procedimento, per violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c., nonchè dei principi regolatori del giusto processo (art. 111 Cost.). Assume che il ricorso in appello, proposto dall’Inps contro la sentenza del Tribunale di Alessandria del 30/4/2010, non le era mai stato notificato nel domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Carlo Ponassi, in Novi Ligure, via Mazzini 1/6, sicchè il giudizio svoltosi nella sua contumacia doveva ritenersi affetto da nullità, con la conseguente nullità del provvedimento conclusivo.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, art. 3 come modificato dalla L. del 12 luglio 1988, n. 270, art. 4, della L. 5 novembre 1968, n. 1115, art. 2, della L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 1, della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 16, dell’art. 2093 c.c., della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22 (successivamente trasfuso nel T.U. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113), nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia.

3. – Con il terzo motivo la parte denuncia la violazione e la falsa applicazione del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40, n. 2, e del D.P.R. del 26 aprile 1957, n. 818, art. 36 in relazione al contenuto del “Protocollo Federgasacqua – FNLE/FEMCA/UILCEM” in tema di stabilità del rapporto, allegato n. 5 al C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del settore gas acqua 1 marzo 2002, e dall’art. 51 del CCNL per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi del gas, dell’acqua e vari del 17 novembre 1995. Nello stesso motivo la parte censura la sentenza sotto il profilo della omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

4.- Il primo motivo è fondato.

Dalla sentenza impugnata risulta che nel giudizio di appello la società odierna ricorrente è rimasta contumace. Nel suo controricorso la difesa dell’Inps assume di aver notificato l’atto di appello, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, presso i procuratori della Acos s.p.a. costituiti nel giudizio di primo grado e nel domicilio eletto, ed assume altresì che l’atto è stato ricevuto dai destinatari il 20/9/2010, “come risulta dall’avviso di ricevimento allegato al ricorso in appello: doc. 3”. Sennonchè, tale documento, pure contrassegnato con il numero 3 in calce al controricorso tra i documenti da prodursi (unitamente al controricorso con delega in calce regolarmente notificato: sub 1, e al fascicolo del giudizio di merito, con atti e documenti già prodotti: sub 2), non è stato rinvenuto tra gli atti depositati dall’Inps nel suo fascicolo. E anche nella nota di deposito e iscrizione a ruolo compilata e sottoscritta dal difensore dell’Inps e dal cancelliere, rispettivamente, in data 12 gennaio 2012 e 16 gennaio 2012, la copia notificata del ricorso in appello e l’allegato avviso di ricevimento non risultano indicati, a differenza degli altri documenti elencati in calce al ricorso per cassazione fra gli allegati (controricorso e il fascicolo unico dei precedenti gradi), puntualmente menzionati.

A tanto deve aggiungersi che l’Inps, nel difendersi dall’eccezione di nullità – inesistenza della notificazione del ricorso di appello, non trascrive nel controricorso – cui devono pure applicarsi i principi di autosufficienza l’eventuale relata di notifica dell’atto di appello, con la precisa indicazione del luogo in cui essa è stata effettuata e della persona che ha ricevuto l’atto, apparendo a tal fine del tutto generica l’asserzione che vi si legge (“presso i procuratori della ACOS s.p.a., costituiti nel giudizio di primo grado, nel domicilio eletto: atto che… è stato ricevuto dal destinatario il 20/9/20120”)(v. su caso analogo, Cass., 20 luglio 2015, n. 15137).

Elementi di riscontro circa l’eventuale notifica del ricorso in appello non possono desumersi, infine, neppure dalla stessa sentenza impugnata, atteso che quest’ultima si limita alla laconica constatazione che “questa (la Acos s.p.a.: n.d.e.) è rimasta contumace nel presente grado” senza dare atto in alcun modo della ritualità della notifica dell’atto di appello.

In mancanza di altri elementi deve dunque concludersi che il documento non sia mai stato depositato, conformemente a quanto peraltro affermato dalla società ricorrente nella memoria difensiva ex art. 378 c.p.c., in cui ha dato atto dell’esito negativo della sua verifica eseguita nel fascicolo relativo al presente giudizio, affermazione non contraddetta dall’Inps in sede di discussione orale della causa.

Ora, posto che la prova della notificazione degli atti processuali è data solo dalla relazione di notifica, unico atto idoneo a fornire la certificazione dell’avvenuta notificazione dell’atto, della data di questa e della persona cui la copia è stata consegnata (Cass. 1337/1998; 14030/2004), deve desumersi che la sua mancanza abbia inciso sulla instaurazione del contraddittorio nel giudizio di appello, impedendo la sua costituzione, con la conseguente radicale nullità del procedimento e della sentenza emessa, la quale deve essere cassata senza rinvio dovendosi ritenere che il processo sia rimasto definito con la sentenza di primo grado (Cass. 14 ottobre 2015, n. 20672).

Siffatta conseguenza è imposta dai principi enunciati da questa Corte a Sezioni unite con la sentenza n. 30 luglio 2008, n. 20604 (v. pure Cass. 20613 del 09/09/2013), secondo cui nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo “ex” art. 111 Cost., comma 2, – al giudice di assegnare, “ex” art. 421 c.p.c., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c..

Tali principi non possono dirsi superati dalla più recente giurisprudenza di questa Corte attesa la peculiarità del rito del lavoro in fase di impugnazione (in tal senso Cass., Sez. Un., 12 marzo 2014, n. 5700).

Le spese del presente giudizio di legittimità e del giudizio di appello sono regolate secondo soccombenza. Nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi nei confronti della parte che non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio che liquida quanto al giudizio di appello in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, e quanto al presente giudizio in complessivi Euro 2.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e altri accessori di legge. Nulla sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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