Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7114 del 12/03/2020
Cassazione civile sez. I, 12/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 12/03/2020), n.7114
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12875/2015 proposto da:
Immobiliare Dante Società Agricola Spa, Uni.Fii Srl, Unigrà Srl
quale Società incorporante di M.L. & C. S.A.P.A. e
Unigrà spa, Valle Cà Zuliani Srl, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma,
Piazza Augusto Imperatore 22, presso lo studio dell’avvocato Pottino
Guido Maria, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati
Contini Davide Giorgio, Galgano Federico, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
contro
Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Piemonte 39, presso lo studio
dell’avvocato Giovannetti Alessandra, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati Latini Serena, Weigmann Marco, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 866/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 24/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/01/2020 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.
Fatto
IN FATTO E DIRITTO
Unigrà srl, quale società incorporante M.L. & c. sapa e Unigrà spa, nonchè Uni.Fii. srl l’Immobiliare Dante società Agricola spa, Valle Cà Zuliani srl hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti di Telecom Italia spa avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 866/2015 pubblicata il 4/2/2015 che confermava la pronuncia di primo grado, con la quale il Tribunale di Milano aveva rigettato le domande di risarcimento dei danni proposte nei confronti di Telecom.
La Telecom ha resistito con controricorso ed ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato.
Successivamente, le parti hanno depositato, rispettivamente, rinunzia al ricorso ed accettazione.
Va dunque dichiarata, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio.
Preso atto dell’accettazione della resistente non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020