Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7113 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Facondini Immobiliare s.n.c. di Facondini Enzo e C., in persona del

legale rapp.te pro tempore, F.E., in proprio e nella

qualità, F.P., in proprio e nella qualità, F.

G., elett.te dom.to in Roma, alla Via Valadier 39 presso lo

studio dell’avv. CALLORI Marco dal quale sono rapp.ti e difesi,

giusta procura in atti;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale delle Marche n. 59/2008/07 depositata il 23/7/08;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 10/2/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Facondini Immobiliare s.n.c. di Facondini Enzo e C., in persona del legale rapp.te pro tempore, F. E., in proprio e nella qualità, F.P., in proprio e nella qualità, F.G., contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dai contribuenti contro la sentenza della CTP di Pesaro n. 21/2/2006 che aveva respinto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di liquidazione e irr. Sanzioni n. (OMISSIS) ipotecaria 2002 e (OMISSIS).

Il ricorso proposto dai contribuenti si articola in due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/2/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. I ricorrenti hanno depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 2, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7, L. n. 241 del 1990, art. 3, D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 e 17, difetto ed erroneità della motivazione circa un punto decisivo della controversia. La CTR avrebbe violato la normativa suesposta ritenendo corretta l’emissione di un avviso di liquidazione anzichè di rettifica.

Inammissibile è la censura relativa al vizio motivazione in quanto priva sia della trascrizione delle censure sollevate dall’appellante, sia, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Infondata è la censura di violazione di legge non sussistendo nel caso in esame i presupposti per l’applicabilità dell’art. 52 cit.:

il recupero delle imposte ipotecaria e catastale è stato eseguito sul valore degli immobili dichiarato in atto.

Con secondo motivo i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10 e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51. Difetto ed erroneità della motivazione.

Inammissibile è la censura relativa al vizio motivazione in quanto priva di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Infondata è l’assunta violazione di norme di diritto alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. 20 dicembre 2007, n. 26854;

Cass. 14047/06, 18148/04, 2074/04, 10486/03) secondo cui “nel caso di conferimenti immobiliari in società, la base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale, va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sè considerati, restando preclusa la detrazione dal valore degli immobili del mutuo garantito da ipoteca gravante sull’immobile conferito e accollato alla conferitaria”.

Tale principio risulta ulteriormente affermato da questa Corte con sent. 12/5/2008, n. 11776, laddove si afferma che “per la determinazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte, anche nel caso di conferimenti di immobili, non trova applicazione il criterio indicato ai fini dell’imposta di registro nel D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 50, comma 3, con conseguente preclusione alla detrazione dal valore dell’immobile degli oneri e delle passività, ivi compreso il mutuo garantito da ipoteca gravante sull’immobile conferito, accollato alla conferitaria. Vanno pertanto disattese le argomentazioni formulate dai ricorrenti con la memoria.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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