Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7113 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/03/2017, (ud. 15/11/2016, dep.20/03/2017),  n. 7113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11901-2011 proposto da:

R.D., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO ZAMPARDI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 127/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/02/2011 R.G.N. 844/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, in subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 20/1 – 21/2/2011 la Corte d’appello di Palermo ha respinto l’impugnazione di R.D. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che gli aveva rigettato la domanda volta al conseguimento dell’indennità di accompagnamento.

Nel confermare la decisione impugnata la Corte di merito ha affermato che erano generiche le censure mosse alle conclusioni della perizia di primo grado, alle quali si era attenuto il primo giudice nell’escludere il diritto alla reclamata provvidenza, ed ha evidenziato che la domanda contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio era diretta esclusivamente al conseguimento dell’indennità di accompagnamento e non anche alle altre prestazioni assistenziali successivamente indicate dall’appellante.

Per la cassazione della sentenza ricorre il R. con un solo motivo.

Resiste con controricorso l’Inps.

Rimane solo intimato il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Si premette che il collegio ha autorizzato la redazione in forma semplificata della motivazione della presente sentenza.

Con un solo motivo, dedotto per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente, dopo aver precisato di non voler insistere nelle domande nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, assume che in entrambi i gradi di giudizio aveva chiesto il riconoscimento dello status di invalido civile al 100%, necessario per il conseguimento delle prestazioni accessorie, per cui insiste per la cassazione della sentenza con rinvio del procedimento ad altro giudice affinchè il medesimo si pronunzi su tale domanda.

Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: – Dal raffronto delle conclusioni contenute nel ricorso di primo grado con quelle dell’atto d’appello, così come riprodotte dalla difesa dell’Inps nel controricorso, emerge chiaramente che in prime cure il R. aveva chiesto la prestazione dell’assegno di accompagnamento, mentre in secondo grado aveva aggiunto la pretesa di voler conseguire la pensione di invalidità civile. Infatti, puntualmente la difesa dell’ente previdenziale rileva che in primo grado la declaratoria di totale inabilità era stata richiesta dal R. solo come presupposto sanitario per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, ma non anche come domanda autonoma volta al conseguimento della pensione di invalidità civile. Ebbene, tutto ciò avvalora la correttezza della decisione della Corte di merito in ordine alla esatta individuazione dell’originaria domanda.

Inoltre, in spregio al principio di autosufficienza che presiede al giudizio di legittimità, il ricorrente non riporta le parti dei ricorsi dei due gradi del giudizio dal cui raffronto sarebbe stato possibile verificare la fondatezza di quanto dal medesimo asserito, tanto più che a sostegno della bontà della sentenza impugnata la difesa del controricorrente Inps ha riprodotto le conclusioni rassegnate nei due giudizi di merito.

In definitiva, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Ricorre l’ipotesi di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., così come novellato a seguito della entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42 convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, per affermare che nulla è dovuto dalla parte soccombente a titolo di spese.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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