Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7113 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 12/03/2021), n.7113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9337-2019 proposto da:

T.G.L., nella qualità di legale della società ERG EOLICA

BASILICATA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MINCIO 2,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARSICO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRA STASI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 776/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 21/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Erg Wind 4 s.r.l., proprietaria di un impianto aereogeneratore (macchinario generatore di energia elettrica sfruttando l’azione del vento,) proponeva una nuova rendita Euro 1.262,00 (in luogo di quella precedentemente determinata in Euro 14.022,00) ottenuta tenendo conto del valore del terreno, del basamento in cemento armato e di una cabina elettrica e non computando la struttura di aerogeneratore (traliccio/torre, navicella e rotore) in quanto asseritamente non rilevante fiscalmente per effetto dell’entrata in vigore del L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21. L’Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica della rendita proposta ed accertava la diversa e maggiore rendita di Euro 8.090,00 che comprendeva il valore del suolo, del basamento, della cabina e della sola torre che compone l’aereogeneratore.

2. La Erg Wind 4 s.r.l. impugnava l’avviso di rettifica della rendita catastale e l’adita Commissione tributaria provinciale di Potenza accoglieva il ricorso ritenendo non adeguatamente motivato l’avviso.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione tributaria regionale della Basilicata, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello osservando: a) che l’avviso di accertamento risultava sufficientemente motivato anche in considerazione alla natura partecipativa della denuncia Docfa; b) che era stata osservata la procedura ed erano stati seguiti i criteri per la valutazione catastale; c) che la torre in acciaio, destinata a sostenere il peso della navicella e del rotore, presentava caratteristiche di stabilità, di consistenza volumetrica e di ancoraggio al suolo tali da poter essere annoverata come costruzione ai fini della determinazione della rendita catastale.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a undici motivi.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo viene dedotta violazione del L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, ultimo periodo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR, in violazione della predetta disposizione, entrata in vigore il 1 gennaio 2016, ritenuto che la torre di impianto eolico, pur stabilmente infissa al suolo, in quanto macchinario, potesse concorrere alla determinazione della rendita catastale.

Con il secondo e quinto motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, motivazione apparente e omessa pronuncia, per avere l’impugnata sentenza omesso di trattare la decisiva questione in fatto, sollevata dalla ricorrente in primo grado e ribadita in appello, consistente nell’accertare se la torre fosse o meno parte integrante ed essenziale del macchinario.

Con il terzo, quarto e sesto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, l’impugnata sentenza viene censurata per non aver motivato sulla ritenuta autonomia della torre rispetto al macchinario aereogeneratore e per non aver esaminato tre pareri tecnici resi da tre cattedratici che, al contrario, affermavano che la torre costituiva un “unicum” con le componenti meccaniche dell’aereogeneratore costituite dalla navicella e dal rotore.

Con il settimo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.M. n. 28 del 1998, art. 2, commi 1 e 3, e della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, in quanto la CTR non ha correttamente applicato la normativa di settore sopra indicata la quale richiede che un manufatto per essere accatastato o per concorrere alla rendita di un opificio, oltre ad essere stabilmente infisso al suolo, deve avere anche un’autonomia reddituale e funzionale e/o accrescere la qualità e l’utilità della costruzione cui è strutturalmente connesso.

Con l’ottavo motivo viene dedotta omessa pronuncia sulla questione della inesistenza della unità immobiliare da accatastare come opificio contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso contribuente con la richiesta Docfa.

Con il nono motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 21 e 22, e la falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, comma 2, per avere l’Ufficio proceduto ad un nuovo accertamento anche con riferimento a valori di quelle parti dell’opificio che non erano variati, dovendosi invece limitarsi ad inserire nel calcolo del valore fondiario esclusivamente il valore della torre.

Con il decimo e undicesimo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e, della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Deduce la ricorrente che la CTR, con motivazione apparente, aveva affermato che la maggiore rendita accertata era la conseguenza di una diversa valutazione della medesima consistenza immobiliare dichiarata, pur risultando innegabilmente che tra consistenza immobiliare dichiarata e accertata vi era una notevole differenza. Sostiene, inoltre, che non poteva ritenersi sufficientemente motivato un avviso di accertamento catastale che ometta di spiegare la ragione per la quale una parte di un macchinario (torre) continui ad avere una autonomia funzionale e reddituale ed accresca la qualità e qualità di un opificio cui sia “imbullonato”.

2. I primi otto motivi sono suscettibili di trattazione unitaria, in quanto, attraverso le censure di violazione di legge – e segnatamente della normativa di settore (L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, e D.M. n. 28 del 1998, art. 2, commi 1 e 3) -, omessa pronuncia e carenza di motivazione viene posta all’attenzione di questo Collegio la questione della tassabilità della torre di acciaio dell’impianto di pala eolica dopo le innovazioni apportate dalla legge di stabilità 2016, che ha escluso dalla stima diretta “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

2.1. Essi sono fondati per quanto di ragione.

2.2. Nell’ambito della disciplina catastale va innanzitutto richiamata la nozione di “immobile urbano” di cui al R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4, secondo cui: “si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo”. La norma regolamentare del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3, precisa che “l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonchè gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purchè risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorchè semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale”.

Si è posto in passato il problema della rilevabilità ai fini della rendita catastale delle pale eoliche, dei pannelli fotovoltaici e delle turbine, in quanto manufatti che, pur rimanendo elementi oggettivamente distinti dall’immobile “centrale elettrica”, in ragione della funzione svolta, presentavano una potenziale mobilità, in quanto incorporate e solo imbullonate nella struttura muraria e, quindi, separabili nei singoli componenti. La questione è stata risolta dal legislatore con l’introduzione di una norma di interpretazione autentica (D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies), che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, includendo, nel computo della rendita catastale, le “costruzioni stabili” connesse al suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell’attività industriale.

2.3. Ne è seguito il costante indirizzo giurisprudenziale formatosi nelle controversie assoggettate al regime previgente all’introduzione della Legge di stabilità n. 208 del 2015 (di cui appreso si dirà) secondo il quale “I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria “D/1-Opificio” e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poichè anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicchè questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura” (cfr., tra le tante, Cass. n. 4028/2012, n. 24815/14 e da ultimo n. 32861/2019).

2.4. Si è, quindi, ritenuta corretta la classificazione D1 (del resto proposta dalla società stessa nella Docfa) e la prassi dell’Ufficio di individuare l’oggetto della stima finalizzata all’attribuzione di rendita nell’insieme dei beni costituenti l’aerogeneratore, comprensivo non soltanto delle componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo, ma anche di quelle componenti (navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e servizio ecc.) di per sè fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica. In pratica, combinando la normativa fiscale con quella civilistica, sono state inglobate tra gli elementi idonei a descrivere l’unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita tutte le componenti che contribuiscono ad assicurare, in via ordinaria, un’autonomia funzionale e reddituale stabile.

Ad avvalorare tale interpretazione ha contribuito anche la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244 (legge di stabilità per l’anno 2015) che risolveva la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle “istruzioni di cui alla circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la “Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi””.

2.5. In tale quadro normativo e giurisprudenziale si è innestata la L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 (legge di stabilità 2016), il quale stabilisce che “A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

2.6. La norma testè passata in rassegna, applicabile ratione temporis alla presente controversia che ha avuto origine dalla presentazione della richiesta Docfa da parte della contribuente in data 2.5.2016, esclude “gli imbullonati” dalla determinazione della rendita catastale innovando quelli che erano i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali confermata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità.

In particolare, attraverso una tecnica legislativa “per esclusione”, il legislatore del 2015 nella prima parte della disposizione normativa descrive le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l’utilità ed il valore per poi escludere nell’ultima parte da tale bene tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), meglio noti con la denominazione di “imbullonati”.

La scelta legislativa è quindi quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo.

2.7. Con la circolare n. 2/E dell’1 febbraio 2016 l’Agenzia delle Entrate ha indicato i nuovi criteri di individuazione dell’oggetto della stima diretta relativamente agli immobili a destinazione speciale e particolare alla luce delle previsioni della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21. In particolare si precisa “che le componenti costituenti l’unità immobiliare urbana possono essere sostanzialmente distinte, in funzione della rilevanza nella stima catastale, nelle seguenti quattro categorie: 1) il suolo; 2) le costruzioni; 3) gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità; 4) le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo… Alla categoria “costruzioni” (punto 2) – anch’esse da includere nella stima catastale – afferisce qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonchè della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate. A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria i fabbricati, le tettoie, i pontili, le gallerie, le opere di fondazione e di supporto in genere, così come quelle di sbarramento, approvvigionamento, contenimento e restituzione di materiali solidi, liquidi e gassosi, quali le dighe e le opere di presa e di scarico delle acque, i canali, i serbatoi, le cisterne e le vasche, le torri, le ciminiere e i pozzi, che siano posti a monte e a valle dei processi produttivi svolti all’interno delle unità immobiliari in argomento. Il disposto normativo in esame prevede, altresì, l’inclusione nella stima catastale anche di quegli “elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità” (punto 3). Trattasi di quelle componenti che, fissate al suolo o alle costruzioni con qualsiasi mezzo di unione, anche attraverso le sole strutture di sostegno – in particolare quando le stesse integrano parti mobili risultano caratterizzate da una utilità trasversale ed indipendente dal processo produttivo svolto all’interno dell’unità immobiliare. Le componenti così caratterizzate conferiscono all’immobile una maggiore fruibilità, apprezzabile da una generalità di utilizzatori e, come tali, ordinariamente influenti rispetto alla quantificazione del reddito potenzialmente ritraibile dalla locazione dell’immobile, ossia della relativa rendita catastale… Il secondo periodo della disposizione in esame dispone, espressamente, l’esclusione dalla stima catastale di “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” (punto 4). Si tratta di quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno. Tali componenti sono, pertanto, da escludere dalla stima, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale… Così, ad esempio, a far data dal 1 gennaio 2016, per le specifiche attività sotto riportate si opererà come segue: Centrali di produzione di energia e stazioni elettriche. Non sono più oggetto di stima… gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione, come detto, di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni”.

Successivamente, e con specifico riferimento alle centrali eoliche, la Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità con nota prot. n. 60244 del 27 aprile 2016, ha chiarito che “Considerate… le caratteristiche tipologiche e costruttive di tali elementi, è possibile riconoscere negli stessi la natura di “opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonchè della immobilizzazione al suolo”, così come precisato nella circolare n. 2/E del 2016. Pertanto, ai sensi della L., richiamato art. 1, comma 21, per le unità immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, percorsi, ecc.”.

Tale indicazione è stata confermata anche con successiva circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 che, sull’argomento, ha precisato che “Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale. Le caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonchè della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare n. 2/E del 1 febbraio 2016 dell’Agenzia delle Entrate, portano ad annoverare le stesse tra le “costruzioni” e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica. Pertanto, ai sensi della Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 21, a decorrere dal 1 gennaio 2016 per le unità immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima catastale, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, viabilità, ecc., posti all’interno del perimetro dell’unità immobiliare”.

Ciò premesso, la CTR ha ritenuto che la torre che sostiene il peso della navicella e del rotore “non può che essere identificata come una torre con caratteristiche di solidità, di stabilità, di consistenza volumetrica e di ancoraggio al suolo (altrimenti non avrebbe un’idonea funzione e dovendo essere realizzata con obbligatori calcoli, progetti ed autorizzazioni edilizie e paesaggistiche) e quindi come costruzione e come tale incidere sulla stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale dell’impianto eolico”.

La CTR, nell’includere nel calcolo della rendita catastale la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, ha, in sostanza, aderito all’interpretazione della norma seguita dalle Circ. n. 2/E 2016 e 27/E 2016 e dalla risoluzione nota prot. n. 60244/2016.

Tale interpretazione, basata sulle sole caratteristiche strutturali del cespite, non è condivisa dal Collegio.

La CTR, limitandosi a dare contezza dell’accertamento circa la stabile infissione della torre, non ha in alcun modo preso in esame i rilievi, supportati da pareri tecnico-scientifici redatti da autorevoli docenti universitari, che la contribuente ha mosso sia in primo che in secondo grado (riproducendo, in ossequio al principio di autosufficienza, i passi che qui interessano del ricorso introduttivo e dell’atto di appello). Si tratta di osservazioni che evidenziano come la torre abbia non solo la funzione passiva di sostegno – al pari di un traliccio di una linea elettrica – che partecipa come mero supporto statico al sostegno di una macchina soprastante, ma sia una componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l’energia elettrica.

A giudizio di questa Corte, la nozione che emerge dalla L. n. 208 del 2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. E’ irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla ratio sottesa alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. E’, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo. Sul punto va segnalato che la prevalente giurisprudenza di merito si è orientata nell’affermare che la torre di sostegno costituisce parte inscindibile dell’unicum impiantistico dell’aerogeneratore (rotore-navicella-torre) e rappresenta un elemento funzionale essenziale dell’impianto eolico, che in mancanza della torre non può attuare la funzione per cui è concepito (produzione di energia eolica), superando l’indirizzo assunto dall’amministrazione finanziaria in ordine all’applicazione della c.d. normativa imbullonati al settore eolico (le circolari n. 2/E/2016 e n. 27/E/2016 (cfr. CTR Campania n. 7315/2018, CTR Toscana n. 1756/2019, CTR Molise n. 100 e 398/2019).

I giudici di seconde cure non si sono fatti carico del doveroso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio consistente nel verificare se la funzione delle torri sia assolutamente integrata nell’impianto di produzione, tanto da esserne una componente essenziale o addirittura un unicum con gli impianti interni e/o se tali strutture possano o meno avere caratteristiche di autonomia funzionale e fornire utilità indipendenti dal processo produttivo di energia eolica.

3. Il nono motivo è infondato.

E’ pacifico che il parco eolico, in quanto è destinato alla produzione di energia, è un opificio e va inquadrato nella categoria D/1. La determinazione della rendita catastale per le unità a destinazione speciale avviene calcolando, mediante stima diretta, il valore del cespite, riferito al biennio 1988/89, capitalizzando poi con un opportuno saggio di fruttuosità, ai sensi del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, e degli artt. 8, 28, 29 e 30 Regolamento per la formazione del Catasto edilizio urbano approvato con D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142.

In particolare, il D.P.R. citato, art. 28, comma 2, stabilisce che “il capitale fondiario è costituito dal valore venale della unità immobiliare all’epoca censuaria stabilita per legge. Esso si determina di regola tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe. Qualora non sia possibile determinare il capitale fondiario sulla base degli elementi previsti nel precedente comma, il valore venale si stabilisce con riguardo al costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari”.

Nella circolare n. 6 del 30 novembre 2012, elevata a rango di norma dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244 (Legge di stabilità per l’anno 2015), vengono enunciati i criteri di stima per la determinazione della rendita catastale precisandosi che il costo di produzione di un immobile è, in linea generale, costituito dalla somma di valore del lotto (costituito dall’area scoperta e dalle aree scoperte, accessorie e pertinenziali), costo di realizzazione e nuovo delle strutture, costo a nuovo degli impianti, spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori e al collaudo oneri concessori e di urbanizzazione e oneri finanziari.

La L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 21 e 22, non abroga nè modifica la normativa contenente la metodologia di stima dei beni speciali, limitandosi ad escludere dal computo della rendita le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo sino all’1.1.2016 computate.

Orbene, la CTR ha accertato la correttezza della metodologia seguita dall’Ufficio nelle operazioni di stima essendo stati puntualmente riportati nell’atto in rettifica della Docfa i criteri e gli elementi determinativi del valore previsti dalla normativa sopra passata in rassegna.

Il decimo e l’undicesimo motivo, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati.

Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, i giudici di seconde cure hanno ritenuto l’atto correttamente motivato spiegandone le ragioni. Si legge, infatti, nella sentenza che “…nell’avviso di accertamento impugnato vi erano tutti i riferimenti normativi utilizzati ed essendo stata peraltro allegata la relazione di stima diretta ed esplicitato sia il metodo che i criteri utilizzati per l’accertamento del classamento con attribuzione della rendita posto che, trattandosi di immobile censito in categoria speciale (D), la rendita accertata è scaturita da un procedimento per il quale vi è stata la partecipazione del contribuente alla redazione della stima diretta eseguita con riferimento a dati oggettivi forniti dal contribuente con la denuncia Docfa, mentre la differenza, accertata tra la rendita dichiarata e quella ritenuta, è la conseguenza soltanto di un diverso apprezzamento del valore dell’immobile il che fa ritenere validamente motivato l’avviso di accertamento indicante il diverso calcolo contenuto nella stima diretta allegata essendo rimasti fermi i dati oggettivi di cui alla Docfa forniti dal contribuente stesso”.

Tali argomentazioni sono in linea con il principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo il quale “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2 convertito dalla L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (cfr. Cass. nn. 12497/2016, 12425/2018 e 31586/2019).

4. Il ricorso va quindi accolto in relazione ai primi otto motivi, rigettati gli altri. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, perchè, oltre a statuire sulle spese del presente procedimento,: a) accerti se la torre costituisca oppur no macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21; b) determini la rendita catastale dell’opificio inserendo nel calcolo il valore dei cespiti secondo i principi sopra indicati ed applicando il coefficiente di legge.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi otto motivi di ricorso e rigetta il nono, il decimo e l’undicesimo motivo; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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