Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7112 del 20/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 20/03/2017, (ud. 31/01/2017, dep.20/03/2017),  n. 7112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Fallimento della srl (OMISSIS), in persona del curatore dr.

G.G., domiciliato in Roma, via Oslavia 39/f presso l’avv.

Emanuele Cartoni, rappresentato e difeso dall’avv. Arnaldo Falconi,

come da mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Popolare Società Cooperativa, in persona del procuratore dr.

L.G., domiciliata in Roma, via Tommaso Salvini 55,

presso l’avv. Carlo d’Errico, che la rappresenta e difende con gli

avv. Giuseppe Mreanti e Matteo Deboni, come da mandato in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Fallimento della srl (OMISSIS), con controricorso a ricorso

incidentale;

– controricorrente a ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1755/2012 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 29 marzo 2012;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori, avv. Cartoni per il ricorrente principale e avv.

D’Errico per il ricorrente incidentale;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il

rigetti del ricorso principale e la dichiarazione di

inammissibilità dell’incidentale, comunque infondato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannò la Banca Popolare Società Cooperativa al pagamento in favore del Fallimento della srl (OMISSIS) della somma di Euro 57.404,10 a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di mutuo per quattro miliardi di Lire stipulato il (OMISSIS) con la società in bonis.

I giudici d’appello, escluso che fosse in discussione una clausola di recesso nulla per difetto di specifica sottoscrizione, ritennero che la Banca Popolare Società Cooperativa si era peraltro ingiustificatamente avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto: sia perchè non aveva neppure allegato, e tantomeno dimostrato, che i dedotti ritardi da parte della (OMISSIS) srl, nell’esecuzione del contratto d’appalto cui il finanziamento era destinato, l’avrebbero indotta a non stipulare il contratto di mutuo se conosciuti prima dell’erogazione; sia perchè non aveva mai manifestato l’intento di erogare la somma mutuata solo a conclusione dei lavori anzichè ratealmente per stati di avanzamento.

Contro la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento della (OMISSIS) srl sulla base di nove motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso la Banca Popolare Società Cooperativa, proponendo altresì ricorso incidentale affidato a sei motivi d’impugnazione. Il fallimento resiste a sua volta con controricorso al ricorso incidentale della banca. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Risulta opportuno esaminare innanzitutto il ricorso incidentale della Banca Popolare Società Cooperativa, di cui il fallimento ricorrente principale ha fondatamente eccepito l’inammissibilità in quanto tardivo.

Dall’esame degli atti si rileva che il ricorso principale fu notificato alla banca il 13 settembre 2012, come del resto riferisce nella narrativa del suo controricorso la stessa ricorrente incidentale. Ne consegue che, a norma dell’art. 371 c.p.c., comma 2, il ricorso incidentale doveva essere notificato entro quaranta giorni da tale data (Cass., sez. 1, 30 marzo 2004, n. 6282). Il controricorso con il ricorso incidentale deve intendersi invece notificato il 26 ottobre 2012, data in cui fu affidato al servizio postale, come si desume dal relativo timbro. Sicchè il ricorso incidentale fu proposto il quarantunesimo giorno a far data dal 16 settembre 2012, giorno questo che, secondo una giurisprudenza non controversa, “è compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che tale giorno non segna l’inizio del termine, ma l’inizio del suo decorso, il quale non include il “dies a quo”, in applicazione del principio fissato dall’art. 155 c.p.c., comma 1″ (Cass., sez. 5, 14 novembre 2012, n. 19874. Cass., sez. 1, 24 giugno 2011. n. 13973, Cass., sez. 3, 29 marzo 2007, n. 7757).

Secondo la giurisprudenza di questa corte, dunque, il primo giorno utile successivo alla sospensione feriale (all’epoca il 16 settembre) va computato nel calcolo del termine il cui decorso abbia avuto inizio in periodo feriale, appunto perchè non ne segna l’inizio, bensì solo la prosecuzione; sicchè è irrilevante se si tratti di giorno festivo.

Nel consegue che il ricorso incidentale della Banca Popolare Società Cooperativa è inammissibile.

2. Si può dunque procedere all’esame del ricorso principale.

2.1- Con il primo motivo il fallimento eccepisce la violazione del giudicato interno che si sarebbe formato sulla natura della clausola contrattuale controversa, qualificata come clausola di recesso nella sentenza del tribunale, non censurata sul punto dalla banca.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della decisione impugnata. lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente interpretato la sentenza del tribunale, allorchè hanno escluso che i giudici di primo grado avessero qualificato come clausola di recesso la clausola contrattuale controversa.

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto evidentemente connessi, vanno disattesi.

Occorre innanzitutto precisare che, essendo la violazione del giudicato un error in procedendo, “il giudice di legittimità accerta l’esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice del merito “(Cass., sez. un. civ., 25 maggio 2001, n. 226, Cass., sez. un. civ., 9 agosto 2001, n. 10977, Cass., sez. 2 civ., 27 gennaio 2003. n. 1153, Cass., sez. 1 civ., 21 settembre 2004, n. 18919, Cass., sez. 3 civ., 4 marzo 2005, n. 4763).

Tanto premesso, ed esclusa così l’ammissibilità delle censure per vizio di motivazione proposte con il secondo motivo, questa corte può procedere direttamente all’interpretazione della sentenza di primo grado, che, per quanto risulta dallo stesso ricorso, non si impegnò affatto nella qualificazione giuridica della clausola controversa, perchè, pur usando anche il termine -recesso-, diede atto dell’intento manifestato dalla banca di avvalersi di una clausola risolutiva espressa.

Del resto sulla qualificazione della clausola controversa non risulta affatto che si sia dibattuto nel giudizio di primo grado; nè il tribunale aveva fondato la sua decisione su tale presunta qualificazione. Mentre il giudicato può certamente formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un rapporto, ma solo “se questa abbia formato oggetto di contestazione e sul punto deciso, costituente antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia sulla domanda, la parte interessata non abbia proposto impugnazione” (Cass., sez. 2, 24 aprile 2013, n. 10053).

2.2- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta comunque l’erronea interpretazione della clausola controversa, che non è riferita a inadempimenti del contratto di mutuo, bensì a comportamenti antecedenti all’erogazione della somma mutuata, relativi quindi alla formazione del contratto.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che la corte d’appello gli abbia addebitato di avere eccepito solo in comparsa conclusionale la nullità della clausola di recesso, così violando l’art. 1421 c.c., che prevede la rilevabilità anche d’ufficio della nullità contrattuale.

Con il quinto motivo il fallimento ricorrente deduce ancora violazione dell’art. 1362 c.c., lamentando che erroneamente i giudici del merito abbiano valutato l’incidenza sul contratto di mutuo dei ritardi nell’esecuzione del contratto d’appalto, mentre avrebbero dovuto ritenere quei comportamenti estranei alla controversa clausola del contratto di mutuo. in quanto successivi, anzichè antecedenti, alla conclusione di tale contratto.

I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono tutti inammissibili, perchè propongono censure attinenti al giudizio di fatto posto a fondamento della decisione impugnata, congruamente giustificata con una plausibile ricostruzione del significato dei fatti controversi.

Secondo una risalente giurisprudenza di questa corte, “la clausola risolutiva espressa è preordinata ad operare di fronte ad un comportamento (di uno dei contraenti) costituente inadempimento in senso tecnico; il recesso convenzionale dal contratto è destinato ad operare in presenza di fatti o comportamento di una parte che, pur acquistando rilevanza giuridica rispetto all’interesse dell’altra parte alla prosecuzione del rapporto, non costituiscono tuttavia inadempimento vero e proprio e non implicano, quindi, alcun giudizio di riprovazione morale o giuridica” (Cass., sez. 1, 30 ottobre 1973, n. 2828).

Nel caso in esame si trattava di interpretare una clausola che riconosceva alla banca la facoltà di considerare risolto un contratto di mutuo di scopo (destinato a finanziare la realizzazione di un impianto sportivo privato). “ove prima dell’erogazione emergessero circostanze di fatto o si riscontrassero vizi nei documenti di tale natura che, se conosciuti o verificati prima, avrebbero impedito l’erogazione del mutuo”.

Del tutto plausibilmente i giudici del merito hanno interpretato questa clausola come riferibile a informazioni e contesti condizionanti l’effettiva realizzabilità dell’impresa finanziaria, posto che, per legge o per volontà delle parti, nel mutuo di scopo assume un ruolo primario l’interesse alla realizzazione dell’attività finanziata (Cass., sez. 1, 26 gennaio 2016, n. 1369, Cass., sez. 1, 26 gennaio 2016, n. 1369). Ciò nondimeno la corte d’appello ha escluso che i ritardi lamentati dalla banca fossero tali da rendere tanto rischiosa l’impresa programmata da poter giustificare, se conosciuti tempestivamente, la rinuncia a finanziarla.

Questo giudizio di fatto è certamente incensurabile in ragione della sua plausibile giustificazione, indipendentemente da qualsiasi valutazione circa l’effettivo interesse del fallimento ricorrente a impugnarlo. Nè può essere censurata la corte d’appello per non aver rilevato una nullità plausibilmente ritenuta insussistente.

2.3- Con il sesto motivo il fallimento ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano ingiustificatamente escluso dalla liquidazione del danno le spese affrontate dalla (OMISSIS) srl per l’istruttoria. per la stipula e la registrazione del contratto di mutuo, per l’assicurazione contro gli incendi, peraltro analiticamente indicate e non contestate dalla banca.

Con il settimo motivo il ricorrente fallimento si duole della liquidazione del danno in via solo equitativa, e comunque insufficiente, benchè risultasse documentato il maggior esborso per interessi resosi necessario per sostituire il finanziamento non erogato dalla Banca Popolare Società Cooperativa.

Con l’ottavo motivo il ricorrente principale deduce ancora vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano ingiustificatamente disatteso la domanda di risarcimento dei danni per i maggiori costi di approvvigionamento di materiali sopportati in conseguenza delle ridotte disponibilità finanziarie conseguenti alla mancata erogazione del mutuo, che pure erano stati determinati dal C.T.U. in ragione del 5%.

Con il nono motivo, infine, il ricorrente principale deduce ancora vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano ingiustificatamente disatteso la domanda di risarcimento dei danni per la perdita degli utili di gestione cagionata dal ritardo di otto mesi nell’apertura degli impianti sportivi e imputabile alla mancata erogazione del mutuo.

Anche questi motivi, che attengono tutti alla liquidazione del danno lamentato dal fallimento ricorrente, sono inammissibili, perchè censurano la decisione sul fatto piuttosto che la sua giustificazione. La Corte di cassazione può infatti eseguire un controllo di mera legittimità sul giudizio di fatto solo se limiti il suo controllo alla motivazione, senza estenderlo alla correttezza della decisione, che può risultare corretta, in quanto fondata su premesse vere, benchè risulti mal giustificata; o al contrario, può risultare scorretta, in quanto fondata su premesse false, benchè plausibilmente giustificata.

Nel caso in esame i giudici del merito hanno escluso che l’attore avesse provato il danno lamentato per le spese di stipulazione del contratto di mutuo. E il fallimento ricorrente deduce con il sesto motivo di avere non solo analiticamente indicato ma anche documentato queste voci di spesa, lamentando che la corte d’appello abbia omesso l’esame dei documenti prodotti, in particolare dello stesso contratto di mutuo nel quale sono indicati i parametri per un facile calcolo delle spese di istruttoria. Tuttavia questa censura non attiene alla motivazione, bensì alla decisione, che non sarebbe conforme alle prove documentali; e si risolve in un’inammissibile richiesta a questa corte di accertare se i documenti prodotti siano idonei a provare la pretesa del ricorrente, perchè il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all’ambito di cognizione della Corte di cassazione, non ha una funzione solo “logistica”, che possa essere soddisfatta mediante la trascrizione dei verbali di prova nel ricorso.

Altrettanto deve dirsi per la liquidazione in via equitativa dei maggiori oneri finanziari sopportati dal ricorrente, che lamenta la mancata liquidazione analitica. Nella giurisprudenza di questa corte, infatti, è indiscusso che “l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito” (Cass., sez. 1. 15 marzo 2016, n. 5090). E nel caso in esame i giudici del merito hanno plausibilmente ritenuto necessaria la liquidazione equitativa, perchè, come chiarito dal CTU, la liquidazione poteva fondarsi solo su ipotesi circa tempi ed entità delle mancate erogazioni da parte della banca.

Quanto al mancato riconoscimento dei danni lamentati per i maggiori costi affrontati e per la perdita di utili di gestione del nuovo impianto, non è certamente censurabile l’affermazione dei giudici del merito circa l’indimostrata incidenza dei finanziamenti alternativi su costi e utili di gestione, pure ammesso che il ritardo di otto mesi nel completamento dell’impianto sia effettivamente imputabile alla banca.

3. Si deve pertanto concludere con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale. La parziale reciproca soccombenza dei ricorrenti giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA