Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7112 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. I, 12/03/2021, (ud. 05/02/2021, dep. 12/03/2021), n.7112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7353/2019 r.g. proposto da:

U.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato

Roberto Rizzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in

Bernalda (MT), alla via Sammartino n. 5;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI POTENZA depositato il 22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 05/02/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. U. (alias B.) A., nativo del (OMISSIS), ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., contro il “decreto” del Tribunale di Potenza del 22 gennaio 2019, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. Quel tribunale ritenne inattendibile il racconto del richiedente protezione e che i motivi addotti da lui a sostegno delle sue richieste fossero inidonei a consentirne l’accoglimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva pregiudizialmente il Collegio che risulta pervenuto in cancelleria, in data 22 gennaio 2021, un atto, intestato “Istanza-richiesta ex art. 101 c.p.c., comma 2,. Memoria ex art. 378 c.p.c.”, nel quale si legge, tra l’altro, che “in primis, parte ricorrente, attesa l’emanazione del D.L. n. 130 del 2020, che ha introdotto modificazioni in ordine alle forme di protezione diverse dallo status di rifugiato/richiedente asilo e dalla sussidiarietà, chiede, ex art. 101 c.p.c., comma 2, che la Suprema Corte voglia rimettere la procedura al Giudice di primo grado oppure, in subordine, che voglia concedere alle parti il termine di legge per ulteriore deduzione”. Entrambe tali istanze non meritano accoglimento in ragione delle dirimenti considerazioni di cui appresso.

1.1. Dallo scorso 22 ottobre è in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, successivamente convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, recante – per quel che rileva rispetto al settore civile – “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare (…)”. Come osservato nella Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, il nuovo intervento legislativo in subiecta materia ha risposto alla (ritenuta non più procrastinabile) esigenza di chiarire alcuni profili dei precedenti “decreti sicurezza” (di. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, e D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77 cd. “decreto sicurezza-bis”) – entrambi fatti oggetto di alcune osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica – “tramite una loro rimodulazione che tenga conto dei principi costituzionali e internazionali vigenti in materia e di porre rimedio ad alcuni aspetti funzionali che avevano generato difficoltà applicative”.

1.2. Il D.L. n. 130 del 2020, art. 1 è composto da due commi: il comma 2 disciplina i controlli di frontiera, con previsioni prive di pertinenza nell’odierna controversia; il comma 1 contiene, invece, alcune significative modifiche del D.Lgs. n. 286 del 1998 (T.U.I.) riguardanti le condizioni e le modalità per il rilascio del permesso di soggiorno.

1.3. Va evidenziato, però, che l’art. 15 D.L. suddetto prevede una disciplina di diritto transitorio, stabilendo che il regime della protezione ricavabile dal nuovo intervento legislativo (il riferimento è, specificamente alle “disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), e) ed f)” menzionato D.L.) si applichi “anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’art. 384 c.p.c., comma 2”.

1.4. Una piana interpretazione della norma porta a circoscriverne gli effetti nei seguenti termini.

1.4.1. Dal punto di vista dei procedimenti, il novum si applica a tutti i procedimenti pendenti, qualunque sia la data di presentazione della domanda amministrativa. Dal punto di vista soggettivo, ossia dell’autorità giudiziaria davanti alla quale il procedimento è pendente, il novum si applica ai soli procedimenti pendenti davanti alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione tuttavia dei giudizi di rinvio. Ne restano esclusi, dunque, i procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione, nonchè quelli pendenti davanti ad altre autorità giudiziarie, che pure sono interessate dalla novella, sia pure in misura più limitata.

1.5. Il regime differenziato che da tanto consegue ha formato oggetto di alcuni rilievi critici e ha indotto a prefigurare interpretazioni diverse della norma transitoria.

1.5.1. Se si accede all’idea che il D.L. n. 130 del 2020, pur allargando le maglie della protezione speciale introdotta dal “decreto sicurezza”, abbia comunque introdotto una disciplina della protezione “umanitaria” più restrittiva di quella ancora previgente, una sua estensione alle ipotesi sorte prima del 5 ottobre 2018 si porrebbe in contraddizione con i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “è la presentazione della domanda che identifica e attrae il regime normativo della protezione per ragioni umanitarie da applicare. E’ con la domanda in sede amministrativa che il titolare del diritto esprime il bisogno di tutela, e il bisogno di tutela per ragioni umanitarie va regolato secondo le modalità previste dal legislatore nazionale: sicchè è quella domanda a incanalare tale bisogno nella sequenza procedimentale dettata dal legislatore nell’esercizio della discrezionalità a lui rimessa ed è quindi il tempo della sua presentazione a individuare il complesso delle regole applicabili” (cfr.p. 7 di Cass., SU, nn. 29459, 29460 e 29461 del 2019) E’ vero che, in questo caso, il criterio della domanda amministrativa potrebbe intendersi espressamente derogato dalla retroattività dell’art. 15, comma 1 (peraltro rispetto ai soli giudici di merito); ed è altrettanto vero che le Sezioni Unite non hanno espressamente utilizzato il criterio della legge più o meno favorevole per stabilire l’estensione di un’eventuale disciplina retroattiva derogatoria al criterio della domanda. Esse, tuttavia, hanno operato frequenti richiami al canone della ragionevolezza ed all’affidamento che i cittadini devono riporre su un trattamento normativo conforme alla normativa vigente all’atto dell’insorgenza del diritto, con conseguente impossibilità di ledere le situazioni così acquisite sulla base di ragioni che sfuggono alla possibilità di controllo dei titolari stessi (p.p. 7.3.-7.4 delle menzionate decisioni. Si veda, altresì, la più recente Cass. 11 novembre 2020, n. 25311, che ha fondato la irretroattività sull’art. 111 Cost. e sull’affidamento sulle regole processuali). Ciò induce a pensare che abbiano voluto mostrare adesione a quelle ricostruzioni dottrinali e della Corte costituzionale che, in tema di retroattività di leggi extrapenali che incidano su diritti costituzionali ad attuazione necessaria, fondano il divieto di retroattività non tanto sul criterio della lex mitior (più appropriato per la materia penale), ma proprio sul canone della ragionevolezza e dell’accrescimento dell’estensione di tali diritti.

1.5.2. Le leggi attuative delle riserve costituzionali in materia di diritti fondamentali hanno alcune prerogative che, se non impediscono al legislatore ordinario di rimodulare le condizioni attuative e mutare nel tempo le relative leggi, certo pongono dei limiti all’intervento modificativo. Uno di questi limiti è costituito, secondo la dottrina, proprio dalla irretroattività. La garanzia dei diritti fondamentali assicurata dall’art. 2 Cost. include l’affidamento nella stabilità della situazione normativa in essere, se funzionale al loro godimento.

1.5.3. Un’interpretazione costituzionalmente orientata, dunque, induce, almeno prima facie, a ritenere che il D.L. n. 130 del 2020, art. 15, comma 1, sia norma sì retroattiva, ma di portata limitata, dovendo essere fatto salvo l’affidamento sul regime più favorevole riposto da chi, come l’odierno ricorrente (come emerge dalla circostanza che il provvedimento della commissione territoriale da lui impugnato innanzi al Tribunale di Potenza, risaliva al 6 settembre 2017) – cui, pertanto, la nuova disciplina non sembra poter trovare applicazione – ha presentato la domanda in epoca anteriore al 5 ottobre 2018.

2. Fermo quanto precede, il formulato motivo – rubricato “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 116 c.p.c., comma 1, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in relazione alla sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), e, in subordine, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6” – censura la ritenuta inattendibilità di U. (alias B.) A. ed il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Lo stesso si rivela insuscettibile di accoglimento, risolvendosi, sostanzialmente, nella contestazione della valutazione, da parte del Giudice del merito, del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti sulla cui base sono state respinte le domande di protezione internazionale e di protezione umanitaria. Esso, pertanto, finisce con l’esprimere un mero – e, come tale, inammissibile – dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze processuali effettuate dal tribunale a proposito della condizione personale del ricorrente sulla base sia dei dati tratti da fonti accreditate, e puntualmente indicate, sia delle dichiarazioni dell’interessato.

2.1. Invero, il tribunale potentino ha escluso che ricorressero nella vicenda narrata da U. (alias B.) A. – il quale, innanzi alla commissione territoriale, aveva riferito di aver lasciato il (OMISSIS), suo Paese di origine, temendo di restare vittima degli scontri tra i gruppi etnici (OMISSIS) e (OMISSIS) – i requisiti delle forme di protezione richieste, perchè: i) ha giudicato scarsamente credibili le sue dichiarazioni in ragione delle numerose contraddizioni riscontrate tra quanto da lui narrato innanzi alla commissione territoriale e, successivamente, innanzi al tribunale (cfr., amplius, pag. 2 e ss. del decreto impugnato); ha escluso, sulla base della consultazione di affidabili fonti di informazioni, delle quali ha pure dato puntualmente conto nel provvedimento impugnato, che in (OMISSIS), sia riscontrabile una situazione di instabilità politico-sociale di livello così elevato da potere essere qualificata nei termini di quella “violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che consente il riconoscimento nei confronti dello straniero della forma di protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (cfr. amplius, pag. 3 del menzionato decreto); iii) quanto alla invocata protezione umanitaria (da scrutinarsi alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione temporis – cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019 – di cui al D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6), ha evidenziato l’assenza di peculiari situazioni soggettive attestanti condizioni di vulnerabilità del richiedente protezione, nonchè di un suo effettivo radicamento sul territorio dello Stato ospitante.

2.2. Al cospetto di un simile impianto argomentativo, sotteso al diniego di tutte le forme di protezione internazionale e corredato da una spiegazione esauriente delle ragioni atte a suffragare il rigetto delle domande proposte, il formulato motivo è complessivamente inammissibile, atteso che il tribunale ha fondato il proprio giudizio su di una lettura integrata, siccome stabilito alla disposizione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), delle dichiarazioni rese da U. (alias B.) A., giudicate scarsamente credibili, e delle informazioni circa il suo Paese di origine, siccome ritraibili dalla consultazione di fonti qualificate ed aggiornate, e sulla base di ciò ha escluso che ricorressero le condizioni per il riconoscimento sia della protezione maggiore (status di rifugiato e protezione sussidiaria) che di quella minore.

2.2.1. Va altresì rimarcato che la giurisprudenza di legittimità ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 1501 del 2021; Cass. n. 23983 del 2020; Cass. n. 17536 del 2020; Cass. n. 18446 del 2019), chiarito che: i) la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr., ex multis, Cass. n. 6191 del 2020, in motivazione; Cass. n. 32064 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018), il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in Cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (tutte fattispecie qui insussistenti), dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., nel medesimo senso, Cass. n. 18550 del 2020; Cass. n. 17539 del 2020; Cass. n. 3340 del 2019). Deve, peraltro, rimarcarsi che, nella specie, la semplice lettura del decreto oggi impugnato, nella parte in cui ha negato l’attendibilità dell’odierno ricorrente, presenta una motivazione ampiamente in linea con il minimo costituzionale sancito da Cass. SU, n. 8053 del 2014; ii) in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori investe le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), predetto decreto (cfr. Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 4892 del 2019), mentre, quanto a quella proposta giusta la lettera c), del medesimo decreto, il provvedimento oggi impugnato ha comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, compiutamente indicando le fonti internazionali consultate, ed ha rilevato che, sostanzialmente, il (OMISSIS) non si segnala attualmente alcuna significativa instabilità politica. Va solo sottolineato che, come recentemente chiarito da Cass. n. 29056 del 2019, l’eventuale omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI (country of origin information) assunte d’ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di quest’ultimo, poichè, in tal caso, l’attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell’inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il tribunale renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l’eventuale critica in sede di impugnazione; sussiste, invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando (ma tale ipotesi non è stata minimamente dedotta nell’odierna fattispecie) costui abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio. In altri termini, e più specificamente, colui che intenda denunciare in sede di legittimità la violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito non deve limitarsi a dedurre l’astratta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ma ha l’onere di allegare l’esistenza e di indicare gli estremi delle COI che, secondo la sua prospettazione, ove fossero state esaminate dal giudice di merito avrebbero dovuto ragionevolmente condurre ad un diverso esito del giudizio. La mancanza di una tale puntuale allegazione (certamente non soddisfatta dalla sola menzione di provvedimenti giurisdizionali o con il richiamo a fonti di cui, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, nemmeno è riportato l’effettivo contenuto) impedisce alla Corte di valutare la rilevanza e decisività della censura, rendendola inammissibile (cfr. Cass. n. 2720 del 2021; Cass. n. 22769 del 2020; Cass. n. 21932 del 2020).

2.3. Nessun decisivo rilievo assume, inoltre, ai fini della corretta applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, l’eventuale integrazione socio-lavorativa asseritamente raggiunta dal richiedente, posto che vige nella materia de qua il principio di diritto secondo il quale non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (cfr. Cass. n. 17072 del 2018).

2.3.1. Approdi interpretativi, quelli riportati, che, di recente, hanno ricevuto l’autorevole avallo della Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, hanno sancito che “in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”.

2.4. A fronte di tali approfonditi rilievi, che danno conto della correttezza dell’operazione di sussunzione dei fatti allegati alle norme di legge di cui il ricorrente ha chiesto l’applicazione, la doglianza sviluppata in ricorso investe, sostanzialmente, il complessivo governo del materiale istruttorio (quanto alla sussistenza, o meno, della prova dei presupposti per la invocata protezione sussidiaria ed umanitaria), senza assolutamente considerare che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass., SU, n. 34476 del 2019).

2.4.1. In altri termini, il ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che “è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.”); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).

3. L’odierno ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 5 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

 

 

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