Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7112 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. I, 12/03/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 12/03/2020), n.7112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5926/2015 proposto da:

Roma Metropolitane s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Gramsci n.

54, presso lo studio dell’avvocato Trotta Francesco, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ferreri Giovanni,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Salini-Impregilo S.p.a., già Salini Costruttori S.p.a., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Viale Angelico n. 92, presso lo studio dell’avvocato Deroma

Serapio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

Metro B1 S.c.ar.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico n. 92, presso lo

studio dell’avvocato Deroma Serapio, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Roma Capitale, già Comune di Roma, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

del Tempio di Giove n. 21, presso gli Uffici dell’Avvocatura

Capitolina, rappresentata e difesa dall’avvocato Patriarca Pier

Ludovico, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

A.F., R.I., R.C., quali eredi di

R.G., elettivamente domiciliati in Roma, Viale Liegi n. 14,

presso lo studio dell’avvocato Abenavoli Ivana, che li rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

Roma Metropolitane s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Gramsci n.

54, presso lo studio dell’avvocato Trotta Francesco, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ferreri Giovanni,

giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

Roma Capitale, già Comune di Roma, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

del Tempio di Giove n. 21, presso gli Uffici dell’Avvocatura

Capitolina, rappresentata e difesa dall’avvocato Patriarca Pier

Ludovico, giusta procura a margine del controricorso al ricorso

incidentale condizionato;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

Generali Italia S.p.a.; Generali Italia S.p.a., quale incorporante la

Toro Assicurazioni s.p.a.; Unipol Sai Assicurazioni S.p.a., quale

incorporante la Fondiaria Sai S.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5279/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso principale; assorbimento del secondo motivo;

accoglimento del ricorso incidentale adesivo Roma Comune con

assorbimento della parte condizionata;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Francesco Trotta che ha chiesto

l’accoglimento del proprio ricorso;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Roma

Capitale, l’Avvocato Pier Ludovico Patriarca che ha chiesto

l’accoglimento del proprio ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia risulta essere stata instaurata in primo grado da R.G. che, premettendo di essere proprietario dei locali garage con licenza commerciale di autorimessa siti in (OMISSIS), aveva lamentato di avere subito danni al detto immobile nella realizzazione della costruenda linea metropolitana denominata Metro B1, perchè l’attività di cantiere aveva occluso l’entrata dell’autorimessa. Questi aveva convenuto in giudizio Roma Metropolitane SRL, il Comune di Roma, Salini Costruttori SPA, Metro B1 Soc. consortile a RL, per conseguire: a)in via principale, la condanna in solido di tutti i convenuti al pagamento di Euro 39.000,00, per lucro cessante presente; la condanna all’ulteriore danno da liquidarsi in via equitativa per il lucro cessante futuro; la condanna ad Euro 5.000,00, per perdita di clientela; la condanna ad Euro 5.000,00, per danno esistenziale; b) in subordine, la condanna della P.A. al pagamento di una indennità della L. n. 2359 del 1865, ex art. 46 (oggi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44), oltre agli ulteriori danni da valutarsi in via equitativa per il mancato godimento delle somme richieste. Le parti evocate in giudizio avevano chiesto ed ottenuto di chiamare in garanzia le rispettive compagnie assicurative. Il Tribunale di Roma, rigettate tutte le domande di natura risarcitoria, aveva accolto unicamente la domanda a titolo di indennità ex art. 44 cit. proposta in via subordinata da R., condannando il Comune di Roma a rifondere l’importo di Euro 35.100,00, oltre interessi, con compensazione delle spese di lite.

Proposto il gravame, la Carte di appello di Roma, con la sentenza oggetto del presente ricorso, per quanto interessa, ha accolto l’impugnativa del Comune di Roma esclusivamente in relazione alla domanda di manleva avanzata nei confronti di Roma Metropolitane, condannando quest’ultima a tenere indenne Roma Capitale (già Comune di Roma) per quanto dovuto da quest’ultima al R. in virtù della sentenza di primo grado, ed ha confermato nel resto le statuizioni di primo grado; quindi, ha condannato Roma Metropolitane e Roma Capitale in solido alla rifusione delle spese di lite del grado in favore del R. ed ha condannato Roma Metropolitane alla rifusione della spese di giudizio per entrambi i gradi in favore Roma Capitale.

Roma Metropolitane SRL, società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di Roma Capitale, (ora Roma Metropolitane SRL in liquidazione) ha proposto ricorso con due mezzi corroborato da memoria per la cassazione della sentenza della Corte capitolina, in epigrafe indicata, contro R.G., Roma Capitale – già Comune di Roma -, Generali Italia SPA e nei confronti di Salini Costruttori SPA, Metro B1 Soc. consortile a RL, Unipol Sai Assicurazioni SPA – quale incorporante la Fondiaria SAI SPA -, Generali Italia SPA – quale incorporante la Toro Assicurazioni SPA -.

Roma Capitale ha spiegato con un mezzo ricorso incidentale adesivo al primo motivo di ricorso proposto da Roma Metropolitane ed inoltre ha replicato con controricorso condizionato, in caso di rigetto del suddetto primo motivo, avverso il secondo motivo di ricorso proposto da Roma Metropolitane, depositando anche memoria.

A.F., R.I. e R.C., quali eredi legittimi di R.G. hanno replicato con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del primo motivo di ricorso proposto da Roma Metropolitane.

Roma Metropolitane e Roma Capitale hanno replicato con distinti atti di controricorso al ricorso incidentale condizionato proposto dagli eredi R..

Salini – Impregilo SPA (già Salini Costruttori SPA) ha replicato con controricorso, al fine di rimarcare che la Corte di appello aveva espressamente dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto neì suoi confronti per omessa notifica dell’atto e per far valere in proprio favore il giudicato interno conseguente al rigetto di tutte le domande risarcitorie da parte del Tribunale.

Metro B1 S.C. a R.L. ha replicato con controricorso, al fine di rimarcare che in secondo grado gli appellanti incidentali non avevano ottemperato all’ordine di notifica l’appello incidentale in suo favore e che, nonostante la Corte territoriale non avesse espressamente dichiarato inammissibile l’appello per omessa notifica dell’atto, era palese che Metro B1 non era stata correttamente evocata in appello, di guisa che si era formato in proprio favore il giudicato interno conseguente al rigetto di tutte le domande risarcitorie da parte del Tribunale, giudicato che intendeva far valere.

Sono rimaste intimate Unipol Sai Assicurazioni SPA – quale incorporante la Fondiaria SAI SPA – e Generali Italia SPA – quale incorporante la Toro Assicurazioni SPA -.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il ricorso principale Roma Metropolitane SRL ha denunciato la violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 46 (oggi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44) e dei principi giurisprudenziali vigenti in materia (primo motivo), nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (secondo motivo) in tema di liquidazione delle spese di lite.

1.2.1. Segnatamente, con il primo motivo, la ricorrente ha sostenuto che nel caso di specie non sussistevano i requisiti per l’applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44, in quanto la legittimazione a richiedere l’indennità era da riconoscersi al solo proprietario che avesse patito per effetto dell’esecuzione dell’opera pubblica un danno permanente nel proprio fondo.

A parere della ricorrente il danno indennizzabile ex art. 44 cit. doveva riguardare la sola proprietà immobiliare in sè considerata e non l’attività di impresa (autorimessa) che in essa veniva esercitata; la ridotta accessibilità all’immobile (per nove mesi) non integrava quella permanente diminuzione del valore che legittimava il riconoscimento dell’indennità; comunque, il risarcimento del preteso danno da lucro cessante era da ritenersi espressamente escluso dall’art. 44, comma 2, cit., anche sotto la formula adottata in sentenza della “perdita residuale”, poichè tale perdita era stata certamente temporanea e limitata, in occasione dei lavori di costruzione della metropolitana.

1.2.2. Il motivo è infondato e va respinto.

La temporaneità del danno non esclude l’indennizzo quando la proprietà sia stata significativamente pregiudicata, in conseguenza dell’interclusione del fondo durante l’esecuzione dei lavori per la costruzione della ferrovia sotterranea, anche se non in perpetuo, come accertato in fatto nel presente giudizio e non contestato sul piano motivazionale, in quanto il danno è perdurato per il tempo in cui si è protratta la causa lesiva identificata, nel caso di specie, con l’opera pubblica.

Giova ricordare in proposito che l’art. 44 cit. (Indennità per l’imposizione di servitù) prevede:

“1. E’ dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.

2. L’indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto.

(…..) “.

Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo, già previsto dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46, devono sussistere le seguenti tre condizioni: “1) un’attività lecita della amministrazione (anche se può considerarsi equivalente la realizzazione di un’opera pubblica a seguito della patologia di un procedimento espropriativo); 2) l’imposizione di una servitù o la produzione di un danno avente carattere permanente, concretantesi nella perdita o nella diminuzione di un diritto; 3) il nesso di causalità tra l’esecuzione dell’opera pubblica e il danno. L’art. 46 Legge del 1865 ha infatti preso in considerazione la limitazione delle facoltà giuridiche del proprietario “all’interno” del proprio fondo (in un’ottica di una “espropriazione sostanziale”) e comunque in correlazione alle caratteristiche “materiali” del bene diminuito di valore (ad es., per interclusione di un fondo, una chiusura di una finestra, l’insorgere di vibrazioni eccedenti la normale tollerabilità)” (Consiglio di Stato, sez. VI, 18/05/2012, n. 2897).

Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, con giurisprudenza cui si intende dare seguito, “La disposizione di cui alla L. 25 giugno 1865, n. 2369, art. 46 – secondo cui spetta un indennizzo ai proprietari di immobili che, per effetto della realizzazione di un’opera di pubblica utilità vengano a soffrire un danno permanente, consistente nella perdita o diminuzione di un loro diritto – non implica l’indennizzabilità del solo danno perpetuo o irreparabile, essendo da considerare permanente anche quello che si produce periodicamente e a intervalli o che dura fin quando permane la causa lesiva, identificabile non solo nell’opera pubblica – che può manifestare il suo carattere pregiudizievole anche dopo la sua ultimazione ed in prosieguo di tempo -, ma anche in lavori di modificazione di essa o di completamento. Il detto indennizzo, peraltro, va limitato ai soli danni effettivamente ed oggettivamente derivati all’immobile dalla realizzazione dell’opera pubblica, esclusi quello per lucro cessante, ed è dovuto, indipendentemente da qualsiasi colpa nella realizzazione medesima, con liquidazione che tenga conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data delle decisione, trattandosi – sebbene la responsabilità discenda da atto illecito – di debito di valore” (Cass. SU n. 11782 del 29/10/1992). Invero ” Ai fini del diritto alla corresponsione dell’indennità prevista dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46 (ratione temporis applicabile, ora sostituito dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 44), il requisito della “permanenza” del danno, valutato con riguardo al momento dell’apprezzamento delle cause lesive in base ad un giudizio prognostico ispirato ad un criterio di normalità causale, sussiste non solo se lo stesso appaia definitivo, ma anche qualora non vi siano elementi per ritenere che la “deminutio” del diritto sia temporanea.” (Cass. n. 15223 del 03/07/2014).

Nel caso di specie, avendo accertato la Corte territoriale la permanenza del danno, alla stregua dei criteri sopra evidenziati, con giudizio di fatto di sua esclusiva competenza, la decisione risulta immune dai vizi denunciati.

1.2.3. Quanto all’indennizzo, va osservato che lo stesso è stato liquidato equitativamente e non, come sostiene la ricorrente, secondo il parametro del lucro cessante anche se si è tenuto conto, per commisurarlo, dell’ammontare del canone di locazione intercorso tra il R. e Roma Metropolitane in un periodo pregresso, e tale liquidazione è conforme al principio secondo il quale “… i danni permanenti derivanti dalla perdita o diminuzione di un diritto, ai sensi dell’art. 46 della legge sull’espropriazione per pubblica utilità, sono quelli effettivamente ed oggettivamente prodotti all’immobile per il tempo in cui si e protratto l’evento lesivo, escluso ogni altro pregiudizio per lucrum cessans non esclude che il mancato reddito possa considerarsi nella valutazione dell’indennità, ma tale rilevanza può ammettersi non come lucrum cessans, bensi soltanto se sia derivata una reale perdita o diminuzione dell’immobile, anche se per perdita o diminuzione del valore locativo” (Cass. SU n. 2997 del 16/10/1962).

1.3.1. Con il secondo motivo la ricorrente si è doluta che la Corte capitolina, pur avendo ritenuto soccombenti sia Roma Metropolitane che Roma Capitale nei confronti del R., condannandole in solido tra loro anche alla refusione delle spese del grado in favore di quest’ultimo, abbia poi ulteriormente condannato Roma Metropolitane a rifondere in favore dell’altra soccombente Roma Capitale le spese del doppio grado di giudizio.

Secondo la ricorrente la condanna alla refusione delle spese dei due gradi in favore di Roma Capitale sarebbe errata perchè quest’ultima non si era limitata a invocare la manleva di Roma Metropolitane, ma aveva attivamente contrastato la domanda di R..

1.3.2. Il motivo è infondato.

1.3.3. E’ stata correttamente considerata la soccombenza, nel rapporto tra le due società, in relazione alla domanda di manleva proposta da Roma Capitale rispetto a Roma Metropolitane, valorizzando la soccombenza di quest’ultima per l’anzidetta domanda che aveva riguardato esclusivamente la parte condannata alle spese.

1.3.4. Lo svolgimento da parte di Roma Capitale di una difesa attiva nei confronti degli eredi R., e la conseguente soccombenza, ha fondato invece la distinta condanna alle spese in solido di Roma Capitale e Roma Metropolitane in favore degli eredi.

2.1. Passando alla posizione di Roma Capitale, si evidenzia che, con il ricorso incidentale adesivo, questa ha lamentato la violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 46 (oggi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44) e dei principi giurisprudenziali vigenti in materia, nei medesimi termini di cui al primo motivo del ricorso principale di Roma Metropolitane.

2.2. Il ricorso incidentale di Roma Capitale va respinto per le ragioni già esposte in relazione al primo motivo del ricorso di Roma Metropolitane.

3.1. Gli eredi R. con l’unico motivo del ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, hanno denunciato la violazione falsa applicazione degli artt. 1176,1375 e 2043 c.c., per non avere la Corte territoriale ritenuto che l’inosservanza dell’art. 5.19 del capitolato di appalto, contenente l’obbligo dell’appaltatore di garantire la circolazione pedonale e veicolare per gli immobili contigui all’opera pubblica, abbia determinato un fatto e/o un comportamento illecito generatore di danno ingiusto e di responsabilità extracontrattuale con conseguente risarcimento del danno a favore del R., sostenendo che l’osservanza dei doveri contrattuali ha rilevanza anche verso i terzi in relazione al generale obbligo di buona fede e di protezione.

3.2. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato proposta da Roma Metropolitane ed da Roma Capitale, perchè afferente a questioni assorbite dalla decisione della Corte di appello.

Tale eccezione va respinta, giacchè “L’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivanti dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l’interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall’eventualità che l’accoglimento dell’impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico.” (Cass. n. 23396 del 16/11/2015; Cass. SU n. 24627 del 27/11/2007; cfr. in tema Cass. n. 12387 del 16/06/2016; Cass. n. 27616 del 29/10/2019).

Invero, nel caso di specie, l’eventuale accoglimento del ricorso principale avrebbe potuto pregiudicare l’assetto degli interessi derivante dalla sentenza di appello in relazione al riconoscimento dell’indennizzo- a cui gli eredi avevano prestato acquiescenza – e da ciò discende l’ammissibilità del ricorso.

3.3. Il ricorso incidentale degli eredi R., è, comunque, assorbito dal rigetto del ricorso principale, cui era condizionato.

4. In conclusione il ricorso principale proposto da Roma Metropolitane ed il ricorso incidentale proposto da Roma Capitale vanno rigettati; il ricorso incidentale condizionato proposto dagli eredi R. è assorbito.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con condanna di Roma Metropolitane e Roma Capitale in favore degli eredi R. e con condanna di Roma Metropolitane in favore di Roma Capitale, nella misura liquidata in dispositivo.

Si compensano, invece, le spese di giudizio di legittimità nei confronti di Salini – Impregilo SPA, Metro B1 Soc. consortile a RL, evocate in giudizio solo per dare loro notizia del procedimento, difettando il requisito della soccombenza.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale Roma Metropolitane e della ricorrente incidentale Roma Capitale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso principale proposto da Roma Metropolitane ed il ricorso incidentale proposto da Roma Capitale, assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dagli eredi R.;

– Condanna Roma Metropolitane e Roma Capitale in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore degli eredi R. che liquida in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Condanna Roma Metropolitane alla rifusione delle spese di legittimità in favore di Roma Capitale che liquida in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Compensa le spese di giudizio di legittimità nei riguardi di Salini – Impregilo SPA, Metro B1 Soc. consortile a RL;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale Roma Metropolitane e della ricorrente incidentale Roma Capitale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i rispettivi ricorsi a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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