Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7110 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.V., elett.te dom.to in Roma, alla via L. Mantegazza n.

24 presso Marco Gardin, rapp.to e difeso dall’avv. Carratelli

Benedetto, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Calabria n. 123/2007/06 depositatali 18/10/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/2/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso aderendo alla

relazione;

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Z.V. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della CTP di Cosenza n. 139/9/05 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione in ordine alla domanda di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998- 2001. Il ricorso proposto dall’Agenzia si articola in tre motivi.

Nessuna attività è stata svolta dall’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/2/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo, il ricorrente assume la nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

La censura è infondata avendo la CTR accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo rilevante, ai fini dell’imposizione Irap, l’autonomia dell’attività svolta dal contribuente. Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2. I redditi provenienti dall’attività di commercialista, privo di struttura organizzativa, non sarebbero soggetti ad IRAP. La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 3677 del 16/02/2007) secondo cui, in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e al medesimo D.P.R., art. 53, comma 1, (nella versione vigente dal 1^ gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul terzo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Calabria.

Così deciso in Roma, 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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