Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7110 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. I, 20/03/2017, (ud. 31/01/2017, dep.20/03/2017),  n. 7110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N.R., domiciliata in Roma, piazza Mancini 4, presso

gli avv. Guido Cicinelli e Vania Gagliardi, che la rappresentano e

difendono, come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.M., domiciliato in Roma, via R. Grazioli Lante 76, presso

l’avv. Pietro Sciubba, che lo rappresenta e difende, come da mandato

in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3834/2012 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 17 dicembre 2012;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori, avv. Cicinelli per la ricorrente principale e avv.

Sciubba per il ricorrente incidentale

Udite le conclusioni del P.M., Dr. CAPASSO Lucio, che ha chiesto

l’accoglimento per quanto di ragione del quarto motivo del ricorso

principale e dei primi tre motivi del ricorso incidentale, con il

rigetto dei rimanenti motivi di entrambi i ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma si pronunciò sulla domanda di scioglimento della comunione legale proposta da T.M. nei confronti della moglie separata N.R., determinando in esito alla divisione del patrimonio comune un credito rivalutato dell’attore di Euro 72.230,31, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di tale maggior somma a fronte di quella di Euro 19.000 determinata in primo grado dal tribunale.

Ritennero i giudici “appello che la controversia, limitata ormai alla divisione delle sole somme versate su un conto corrente bancario cointestato ai coniugi, dovesse essere decisa in applicazione dell’art. 192 c.c., che prevede il rimborso alla comunione delle somme prelevate da ciascun coniuge dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni elencate dall’art. 186 c.c., sebbene riconosca a ciascun coniuge “il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune”. Sicchè, considerati i prelievi dal comune conto corrente effettuati da ciascuno dei coniugi, T.M. era tenuto alla restituzione della somma di Lire 66.500.000 e N.R. era tenuta alla restituzione della somma di Lire 280.000.000, previa però detrazione della somma di Lire 78.610.730 ricevuta a titolo risarcitorio per un attentato subito in occasione del suo servizio di polizia penitenziaria.

Contro la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione N.R. sulla base di quattro motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso T.M., proponendo altresì ricorso incidentale affidato a sette motivi, illustrati anche da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta che, in violazione dell’art. 1854 c.c. e art. 1298 c.c., comma 2, i giudici del merito abbiano erroneamente ricostruito in applicazione dell’art. 192 c.c., il patrimonio della comunione legale.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che i giudici del merito abbiano omesso di detrarre dal patrimonio comune, di 280 milioni di Lire, la somma di ulteriori Lire 13.206.540 versatale a titolo di risarcimento dei danni per l’attentato subito, considerato che l’erogazione in suo favore era avvenuta il 14 febbraio 1994 e non il 14 febbraio 1996, come ritenuto dai giudici del merito.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Roma abbia erroneamente omesso di computare la somma di Euro 19.000 già versata in esecuzione della sentenza di primo grado.

Con il quarto motivo infine N.R. lamenta che erroneamente i giudici del merito abbiano considerato di valore, anzichè di valuta, il suo debito di restituzione, così riconoscendo un indebito risarcimento superiore ai soli interessi legali dalla domanda.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale T.M. deduce violazione degli artt. 177, 179, 192 e 194 c.c., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente escluso dalla comunione legale la somma di Lire 115.000.000 versata da N.R. su altro conto corrente a lei esclusivamente intestato, considerato che anche il saldo dei conti correnti individuali entra a far parte della comunione legale al momento del suo scioglimento.

Con il secondo motivo del suo ricorso T.M. deduce vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che erroneamente i giudici d’appello abbiano limitato la loro indagine esclusivamente al conto corrente cointestato, senza considerare i due conti individuali di N.R..

Con il terzo motivo il ricorrente incidentale deduce ancora vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici d’appello abbiano omesso di considerare l’intervenuto riconoscimento da parte di N.R. della provenienza dal conto comune anche della somma di Lire 115.000.000 versata su uno dei suoi conti individuali.

Con il quarto motivo del suo ricorso T.M. deduce violazione dell’art. 179 c.c., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente escluso dalla comunione la somma di Lire 78.610.730 erogata a N.R. a titolo di equo indennizzo per l’attentato subito, non equiparabile a un risarcimento del danno per la sua natura di speciale emolumento.

Con il quinto motivo il ricorrente incidentale lamenta che la Corte d’appello di Roma abbia contraddittoriamente ritenuto provato il versamento della somma di Lire 78.610.730 sul conto cointestato, sulla base del solo documento attestante l’erogazione.

Con il sesto motivo T.M. deduce ancora vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano apoditticamente dato per non controverso un suo prelievo per Lire 66.500.000 dal conto cointestato.

Con il settimo motivo infine T.M. lamenta che la corte d’appello abbia erroneamente escluso la qualificabilità come reato delle condotte di N.R., ingiustificatamente negando così il risarcimento dei danni morali.

3. Entrambi i ricorsi sono da rigettare.

3.1- Quanto al ricorso di N.R., il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, perchè la ricorrente non precisa quali somme siano state erroneamente incluse o escluse nella ricostruzione del patrimonio della comunione legale, considerato che nel suo stesso secondo motivo la signora N. riconosce l’inclusione nella comunione della somma di Lire 280.000.000.

Il secondo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato, perchè, ai fini della sua detrazione dal saldo del conto corrente cointestato, non rileva la data dell’erogazione della somma di Lire 13.206.540 a titolo di indennizzo, ma l’effettivo suo versamento su quel conto, che i giudici del merito hanno incensurabilmente escluso.

Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, perchè dalla motivazione della decisione impugnata risulta inequivocabilmente che il pagamento da parte di N.R. della somma di Euro 19.000, già effettuato in esecuzione della sentenza di primo grado, va imputato al credito complessivo di Euro 72.230,31 riconosciuto in appello a T.M..

Il quarto motivo è infondato, perchè la Corte d’appello di Roma ha correttamente qualificato come di valore il credito riconosciuto a T.M., in quanto doveva considerarsi illecito il prelievo da parte di N.R. della somma di Lire 280.000.000 senza il consenso del coniuge cointestatario del conto corrente.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “la dizione dell’art. 1854 c.c., in tema di conto corrente bancario cointestato a più persone, nel prevedere anche la facoltà, per i singoli titolari, di operare anche separatamente sul conto, implica che tale eventualità sia subordinata alla condizione che tale facoltà sia espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali” (Cass., sez. 1, 5 luglio 2000, n. 8961), in quanto “l’esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117, preclude il rinvenimento della menzionata clausola dal mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti” (Cass., sez. 1, 1 ottobre 2012, n. 16671).

E” vero dunque che è di valuta il credito di restituzione previsto dall’art. 192 c.c., che peraltro regola il rendiconto tra i coniugi in ragione della destinazione delle somme da essi lecitamente prelevate dal fondo comune. Ma quando è illecito, il prelievo rileva di per sè quale titolo dell’obbligazione di restituzione, indipendentemente dalla destinazione delle somme illecitamente prelevate.

3.2- Quanto al ricorso di T.M., i primi tre motivi censurano tutti, benchè in diverse prospettive, l’espressa limitazione dell’oggetto del giudizio d’appello alle somme prelevate dal conto corrente intestato a entrambi i coniugi.

Benchè prospettata come violazione di norme di diritto sostanziale e come vizio di motivazione, questa censura lamenta in realtà un’erronea interpretazione della domanda in violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè il ricorrente sostiene che i giudici d’appello avrebbero dovuto considerare anche le somme transitate sui due conti correnti individuali di N.R.. Viene dunque denunciata una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che integra un error in procedendo, rispetto al quale “il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4)” (Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077, Cass., sez. 1, 30 luglio 2015, n. 16164, Cass., sez. 1, 10 novembre 2015, n. 22952).

Sennonchè, come risulta dalla sintesi propostane nello stesso ricorso incidentale, i motivi d’appello formulati da T.M. attenevano esclusivamente ai prelievi dal conto corrente comune. E i giudici del merito hanno correttamente accertato che l’unico prelievo da tale conto imputabile a N.R. fu quello di 280 milioni di Lire, computato nella determinazione del credito vantato da T.M., escludendo che da tale conto fosse stata prelevata anche l’ulteriore somma di Lire 115.000.000 rivendicata dall’attore appellante.

I primi tre motivi del ricorso incidentale risultano pertanto infondati.

Inammissibile è il quarto motivo, con il quale il ricorrente incidentale censura l’esclusione dalla comunione della somma di Lire 78.610.730 erogata a N.R. a titolo di equo indennizzo per l’attentato subito.

T.M. sostiene che questo indennizzo non è equiparabile a un risarcimento del danno, per la sua natura di speciale emolumento. Ma non oppone alcuna specifica censura all’argomento che i giudici del merito desumono dalla L. n. 302 del 1990, art. 10, per concludere all’apposto in favore della natura risarcitoria dell’indennizzo. Sicchè il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Mentre risulta del tutto corretta l’interpretazione dei giudici del merito, posto che, a norma del citato articolo, dall’indennizzo si detrae l’importo del risarcimento del danno eventualmente già ottenuto dall’interessato e, “qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all’ammontare dell’elargizione”.

Inammissibile è anche il quinto motivo del ricorso incidentale, con il quale T.M. lamenta che i giudici del merito abbiano contraddittoriamente ritenuto provato il versamento della somma di Lire 78.610.730 sul conto cointestato, sulla base del solo documento attestante l’erogazione. Infatti la corte d’appello ha precisato che quell’importo, erogato il 9 aprile 1994 dal Ministero dell’interno, risulta versato sul conto comune mediante bonifico in data 28 aprile 1994, valuta 1 maggio 1994. E ancora una volta nessuna specifica censura viene proposta al riguardo.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al sesto motivo del ricorso incidentale, con il quale T.M. si duole che i giudici del merito abbiano apoditticamente dato per incontestato un suo prelievo per Lire 66.500.000 dal conto cointestato.

Contrariamente a quanto afferma il ricorrente incidentale, infatti, risulta dal ricorso principale che il prelievo Lire 66.500.000 imputato a T.M. fu immediatamente allegato da N.R., sin dalla sua costituzione in giudizio. E il ricorrente incidentale non ha precisato in quale atto egli abbia contestato tale prelievo, che i giudici del merito considerano non controverso.

Sicchè si tratta di motivo ancora una volta inammissibile per difetto di specificità.

Infondato è infine il settimo motivo del ricorso incidentale, con il quale T.M. lamenta che gli sia ingiustificatamente stato negato il risarcimento dei danni morali, per l’erronea esclusione della qualificabilità come reato delle condotte di N.R..

In realtà i giudici del merito hanno correttamente giustificato la decisione in ragione della mancanza in N.R. della coscienza e volontà di appropriarsi di denaro altrui. E infatti, secondo la giurisprudenza di questa corte, “perchè possa sussistere un reato e consequenzialmente la responsabilità del suo autore per il danno non patrimoniale, occorre non solo che sia integrato l’elemento materiale del reato, ma anche l’elemento psicologico negli esatti termini in cui è previsto dalla norma penale” (Cass., sez. 3, 14 febbraio 2000, n. 1643, Cass., sez. L, 9 ottobre 2000, n. 13425).

Nel caso in esame l’accertamento dei giudici del merito, che hanno escluso il dolo, non appare censurabile, posto che prelevamenti individuali dal conto comune, benchè non formalmente acconsentiti, risultano effettuati da entrambe le parti.

4. Entrambi i ricorsi sono dunque rigettati; e la parziale soccombenza di entrambi i ricorrenti giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta i ricorsi. Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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