Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7110 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. I, 12/03/2020, (ud. 25/11/2019, dep. 12/03/2020), n.7110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20349/2016 proposto da:

Inoxa S.r.l., in persona del legale rappesentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Rubens n. 31, presso lo

studio dell’avvocato Sferra Carini Daniele, rappresentata e difesa

dall’avvocato Nicolini Giovanni, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R., C. Holding S.p.a. in Liquidazione,

C. S.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 185/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2019 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

INOXA SRL propone ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con sei mezzi, corredati da memoria.

Sono rimasti intimati C. Holding SPA in liquidazione, C. SPA e C.R..

Il Tribunale di Bologna – nel giudizio promosso con citazione del 24/11/2003 da Inoxa SRL nei confronti di C. Holding SPA, che aveva spiegato domanda riconvenzionale, e nel quale era intervenuto C.R., con una prima sentenza non definitiva n. 2412 del 7/9/2010 – per quanto interessa il presente giudizio – aveva rigettato la domanda di nullità proposta da Inoxa in merito al modello di utilità (OMISSIS) di C. Holding (di seguito, il Modello C.), di concorrenza sleale e di conseguente risarcimento; aveva, di contro, accolto la domanda riconvenzionale di contraffazione del modello di utilità predetto ad opera della stessa Inoxa, comminando l’inibitoria e la penale.

Il Tribunale, quindi, con la sentenza definitiva n. 2810 del 7/10/2013 si era pronunciato sul risarcimento del danno ed aveva accolto la domanda proposta da C. Holding SPA e C. SPA (intervenuta quale licenziataria della Holding) condannando Inoxa al pagamento di Euro 179.130,08, dopo avere dichiarato inammissibili le domande di retroversione degli utili e di arricchimento senza causa e rigettato la domanda risarcitoria di C.R..

Entrambe le sentenze di primo grado erano appellate da Inoxa.

In appello si costituivano C. Holding SPA, C. SPA e C.R. che, oltre a chiedere la declaratoria di inammissibilità o rigetto dell’appello principale, spiegavano appello incidentale.

La Corte di appello di Bologna, per quanto interessa, riunite le separate impugnazioni, riformava parzialmente le decisioni di primo grado, annullando e revocando l’inibitoria e la penale disposta nei confronti di Inoxa e modificando la statuizione sulle spese, fermo il rigetto della domanda di nullità del modello C. e la condanna risarcitoria già posta a carico di Inoxa in primo grado.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 46,52 e 82 del c.p.i. e l’omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio in sede di verifica della sussistenza della novità estrinseca del Modello C. in relazione agli elementi da cui avrebbe potuto desumersi, a parere della ricorrente Inoxa, la carenza di tale requisito.

La ricorrente, per dedurre la violazione dell’art. 46 cit., sostiene che nell’espletamento della CTU collegiale del 3.11.2009 sarebbe stati estromessi il principale documento di anteriorità D1 ed il documento D10 (due cataloghi di (OMISSIS)) – che avrebbero dovuto essere analizzati confrontandoli con le rivendicazioni del Modello C. – e sarebbero stati sostituti con un manufatto prodotto dalla difesa di C. senza fornire da parte dei CTU alcuna spiegazione tecnica che giustificasse la conclusione secondo cui il manufatto prodotto corrispondeva ai due distinti documenti di anteriorità. Lamenta che il manufatto prodotto, in quanto privo di data certa, per definizione non poteva far parte dello stato della tecnica ai sensi dell’art. 46, comma 2, cit..

In particolare assume che l’anteriorità D1 anticipava totalmente la rivendicazione indipendente 1 del Modello C..

Si duole, quanto alla statuizione impugnata, che la Corte territoriale abbia ritenuto ammissibile e legittima la sostituzione ed abbia affermato che “la trattazione congiunta (9-11 CTU) avrebbe dovuto portare elementi ulteriori a favore della tesi di una anteriorità pertinente, cosa non avvenuta” (fol. 15 della sent. imp.)

Successivamente indica – quali fatti decisivi di cui sarebbe stato omesso l’esame da parte dei CTU e dei giudici – le reali caratteristiche tecniche degli articoli mostrati nei cataloghi anzidetti (fol. 20/30 del ricorso).

Quindi confuta l’affermazione della Corte di appello secondo la quale Inoxa non avrebbe spiegato le ragioni per cui D1 avrebbe costituito anticipazione delle caratteristiche rivendicate nel Modello C., assumendo che ciò era stato esposto nel primo atto di appello (fol. 11/14).

Ancora la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 46 cit. perchè, a suo parere, nel determinare lo stato dell’arte ai fini della verifica della novità del brevetto per modello di utilità, la Corte territoriale aveva preso in considerazione caratteristiche che non risultavano rivendicate per lo stesso: ciò in quanto avrebbe consentito in sede giudiziale la riformulazione del testo della rivendicazione 1 da parte dei CTU, per di più con l’aggiunta di caratteristiche nuove ed in contrasto con la parte descrittiva, in violazione dell’art. 52 c.p.i. che dispone – nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 131 del 2010 – che i limiti della protezione del brevetto sia determinato dalle “rivendicazioni” e non più dal “tenore delle rivendicazioni” come previsto nel testo previgente, oltre che in violazione dell’art. 79, comma 3, c.p.i. che consente la riformulazione delle rivendicazioni in sede giudiziale solo in funzione limitativa e non accrescitiva.

Con riguardo alla rivendicazione 2 dipendente la ricorrente censura la decisione, sostenendo che la Cote territoriale aveva omesso valutare i disegni 1 e 2 del brevetto per modello di utilità tedesco D9 che era tale da dimostrare la carenza di novità intrinseca ed estrinseca.

1.2. Il motivo è infondato.

1.3. Va premesso che, come da consolidato orientamento di questa Corte, l’invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti e da esprimere un’attività creativa dell’inventore, mentre la caratteristica giuridica della novità intrinseca del modello di utilità – come quello oggetto del presente giudizio – si individua nella particolarità che determina un incremento di utilità, ovvero di comodità, in un oggetto preesistente, di guisa che il regime di protezione previsto per i brevetti si estende a siffatti modelli, poichè, pur con un grado “minore” di novità, migliorano l’attuazione del “già noto”, conferendo un’utilità nuova ed ulteriore (Cass. n. 19715 del 13/11/2012) e “l’accertamento della sussistenza, in concreto, dell’una o dell’altra figura spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, salvo il vizio di motivazione.” (Cass. n. 16949 del 10/08/2016).

Inoltre, “Al fine di riconoscere ad un modello di utilità un gradiente di originalità, occorre che esso non si ponga come ovvio sviluppo della situazione preesistente o come trovato conseguibile attraverso una ricerca banale, ossia con applicazione di regole elementari o composizione di altri brevetti o di modelli preesistenti, ma che abbia, al contrario, richiesto un certo sviluppo inventivo ed il superamento di qualche difficoltà tecnica” (Cass. n. 19688 del 11/09/2009) e “l’accertamento della contraffazione dei brevetti per modelli di utilità riposa su un giudizio di valore, avente ad oggetto sia l’utilizzazione da parte del contraffattore della novità ideativa oggetto di privativa, sia la sussistenza della novità rispetto all’anteriorità; accertamento riservato al giudice di merito, il quale deve darne persuasiva motivazione, con esaustiva valutazione dei possibili indizi, delle risultanze istruttorie, anzitutto tecniche, e delle contrapposte ragioni delle parti; esso, pertanto; non è censurabile in sede di legittimità, purchè sia sorretto da motivazione congrua e non inficiata da vizi logici e giuridici.” (Cass., n. 2435 del 03/02/2006).

1.4. Posti gli anzidetti principi, è possibile individuare i temi principali, ai quali si connettono più doglianze.

Con riferimento alla rivendicazione 1, il primo riguarda la lamentata mancata considerazione delle anteriorità desumibili dai cataloghi D1 e D10; la seconda la illegittima riformulazione in senso accrescitivo della rivendicazione indipendente 1 operata dai CTU.

Con riferimento alla rivendicazione 2 l’omessa valutazione degli anzidetti disegni del modello D9.

1.5. Con riferimento alla prima questione si deve osservare che quanto sostenuto dalla ricorrente, circa la illegittima sostituzione dell’anteriorità Dl con il manufatto prodotto in giudizio da C., non trova riscontro nella sentenza impugnata, la cui ratio decidendi è, innanzi tutto, focalizzata sulla duplice circostanza che il manufatto in questione era un cesto (OMISSIS) e che il manufatto risultava essere una fedele riproduzione del catalogo, a seguito del confronto operato motivatamente dai CTU. Tale conclusione, fatta propria dalla Corte terrotoriale, che rinvia a specifiche pagine della CTU, non appare adeguatamente censurata e ciò rende priva di decisività e di rilevo la questione della prospettata sostituzione – relativa in buona sostanza solo al “veicolo” (fotografie da catalogo o manufatto) rispetto al quale sono state confrontate le identiche anteriorità tecniche (OMISSIS).

La ricorrente, infatti, in spregio del principio di specificità non si sofferma su questo passaggio motivazionale e, apoditticamente sostenendo l’avvenuta sostituzione tra elementi di anteriorità diversi, non esamina alcun passaggio testuale della CTU – al quale la Corte territoriale si è, in buona sostanza riportata per relationem indicando la pagina 30 come rilevante – idoneo a dimostrare il proprio assunto; si limita, invece a dolersi delle immagini ivi riprodotte, trascrivendo solo le osservazioni critiche del consulente di parte. La ricorrente dimostra di non avere colto la ratio, anche laddove critica la statuizione della Corte territoriale secondo la quale “la trattazione congiunta (9-11 CTU) avrebbe dovuto portare elementi ulteriori a favore della tesi di una anteriorità pertinente, cosa non avvenuta” (fol. 15 della sent. imp.), trascurando che, una volta ravvisata il carattere di fedele riproduzione del manufatto rispetto alle anteriorità desumibili dai cataloghi – e, quindi, la identità delle caratteristiche tecniche – la pluralità delle anteriorità era un mero assunto, sicchè Inoxa avrebbe dovuto dimostrare la fondatezza di tale assunto, colmando una carenza probatoria, che nel motivo non è smentita, tanto che si insiste sulla tesi della “sostituzione”.

La contestazione circa l’utilizzabilità del manufatto per mancanza di data certa, in ragione dell’incidenza di tale dato sulla individuazione dello stato dell’arte all’epoca del brevetto per modello, risulta inammissibile perchè priva di specificità circa la sua tempestiva proposizione nella fase di merito.

La ricorrente non coglie nemmeno la ratio relativa alla declaratoria di sostanziale inammissibilità delle altre pretese anteriorità formulate da Inoxa; la Corte felsinea non si è limitata ad affermare che Inoxa non aveva spiegato “per quali specifiche ragioni i CTU avrebbero dovuto ravvisare nel D1 ed in altri documenti prodotti “una totale anticipazione delle caratteristiche rivendicate…” (fol. 15 sent. imp.), ma ha accertato che solo in comparsa conclusionale – e quindi tardivamente – erano state illustrate le singole anteriorità per farne discendere le conseguenze richieste, con evidenti ricadute negative sulla ammissibilità della doglianza.

Ne discende che la censura circa l’omesso esame delle caratteristiche delle anteriorità desumibili dai cataloghi è infondata, perchè tale esame è avvenuto mediante lo studio del manufatto che ne era fedele realizzazione (come ritenuto dai CTU e condiviso dalla Corte territoriale), senza che tale preliminare statuizione sia stata adeguatamente censurata.

Invero tutto il motivo appare inteso, sotto il velo delle violazioni di legge, a pervenire ad una inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie.

1.6. In relazione alla seconda questione, va osservato che la prospettata riformulazione della rivendicazione è frutto di una personale interpretazione della CTU che la Corte territoriale ha adeguatamente criticato e disatteso.

1.7. Quanto alla rivendicazione 2 la sollecitazione a rivalutare il disegno, si traduce in una inammissibile sollecitazione del riesame del merito.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 82,52 e 46 del c.p.i. e l’omessa valutazione di fatti decisivi in sede di verifica della sussistenza della novità intrinseca (originalità) del Modello C..

Secondo la ricorrente, erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto di ravvisare l’originalità (novità intrinseca del modello di utilità) nell'”incremento di utilità dell’oggetto (di ciò che già prima esisteva e la cui combinazione era alla portata del tecnico del ramo, ma mai prima realizzata)” (fol. 17 della sent. imp.) perchè in tal modo aveva fatto coincidere il concetto di novità intrinseca con quello di novità estrinseca, senza far alcun riferimento alla sussistenza di un sia pur minimo concetto innovativo alla base del modello di utilità. Lamenta la mancanza di analisi circa il carattere scontato o meno delle soluzioni rivendicate e sostiene che, quanto alla rivendicazione 2, la sua originalità viene dedotta unicamente in base alla sua combinazione con la rivendicazione 1.

A parere della ricorrente, che richiama giurisprudenza, l’originalità di modelli che consistono in combinazioni di caratteristiche non è data dalla mera sommatoria o giustapposizione di dette caratteristiche, bensì da una combinazione che apporti un’utilità aggiuntiva alla sommatoria stessa (fol. 38 del ricorso).

La ricorrente ripropone poi la censura in relazione agli artt. 82 e 52 cit., lamentando che la novità intrinseca sia stata ravvisata valutando la rivendicazione 1, come riformulata illegittimamente dai CTU e senza considerare che la rivendicazione originaria, nella descrizione, non riferiva nessun particolare grado di nascondimento delle guide, ma solo la capacità del componente di “fungere da carter di mascheramento delle guide telescopiche e da elemento di collegamento tra le guide ed il cesto”, e che un tecnico del settore avrebbe potuto ottenere un maggior mascheramento senza sforzo intellettivo partendo dalla anteriorità D1/D10.

Anche in relazione alla rivendicazione 2 denuncia la violazione degli artt. 82 e 52 cit., sostenendo che la Corte territoriale non fornisce nessuna motivazione sull’originalità della stessa; in realtà la censura si smentisce da sola perchè illustra la motivazione resa in sede di gravame sul punto, tacciandola di apoditticità e di mancanza di riscontri sulla non ovvietà del modello.

Lamenta infine l’omesso esame del fatto costituito dal brevetto per modello di utilità tedesco D9.

2.2. Il motivo è inammissibile perchè sulla base di non condivisibili considerazioni circa la sostituzione delle anteriorità e la riformulazione della rivendicazione 1, sollecita un riesame del merito.

3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 189,277 c.p.c., per avere riaperto l’istruttoria ed ammesso istanze istruttorie non riproposte nella precisazione delle conclusioni.

3.2. Il terzo motivo è infondato e va respinto.

3.3. Non risultano pertinenti alla concreta fattispecie in esame i principi evocati dalla ricorrente, alla stregua dei quali “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poichè, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione” (Cass. n. 15029 del 31/05/2019; Cass. n. 3229 del 05/02/2019), sulla decisiva osservazione che nel presente caso non si evidenzia affatto da parte del giudice di primo grado il rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla difesa di C. con le memorie ex art. 184 c.p.c., in relazione a tutte le molteplici domande spiegate.

Invero, il Tribunale nella prima fase del giudizio, conclusosi con la sentenza non definitiva n. 2412/2010, si pronunciò ai sensi dell’art. 277 c.p.c., comma 2, esclusivamente sulle contrapposte domande concernenti, da un lato, il preliminare accertamento della nullità del Modello C. e, dall’altro, l’accertamento della contraffazione del medesimo modello da parte di Inoxa, e concluse per la ricorrenza della seconda, dopo avere delibato le istanze istruttorie conferenti a questo accertamento ed avere disposto CTU in merito.

Orbene non solo la stessa ricorrente non ha riferito di un’esplicita reiezione di tutti gli altri mezzi istruttori non valutati in questa prima fase, ma ciò non può nemmeno dedursi per implicito giacchè il sostanziale accantonamento della delibazione delle istanze istruttorie relativa alle domande risarcitorie (peraltro anche queste reciprocamente spiegate tra le parti) fino alla preliminare delimitazione della condotta illecita rilevante, si evince dallo stesso dispositivo della sentenza non definitiva di primo grado (trascritto a fol. 7 del ricorso) ove, all’accertamento della contraffazione del Modello C., segue, conclusivamente, “… la remissione della causa sul ruolo per l’ulteriore istruttoria in ordine alla domanda di risarcimento del danno”, pronuncia che risulta incompatibile con un rigetto delle istanze istruttorie. Ne consegue che in assenza di un rigetto delle richieste istruttorie relative alle domande risarcitorie da parte del giudice va ritenuto sufficiente anche il richiamo generico alle stesse contenuto nella precisazione delle conclusioni e non può desumersi alcuna implicita rinuncia delle controparti C., come assume la ricorrente.

In proposito giova rimarcare che la sentenza non definitiva non ha accertato la sussistenza del danno (an) e rinviato al prosieguo per la quantificazione, di guisa che non è conferente la giurisprudenza di legittimità in merito agli effetti sull’onere probatorio della scissione della domanda risarcitoria rispetto ai due profili dell’an e del quantum (ad es. Cass. n. 9404 del 27/04/2011), invocata dalla ricorrente (fol. 43 del ricorso).

4.1. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 125 c.p.c., commi 1 e 2 e art. 1226 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi, in sede di liquidazione del danno, erroneamente operata in via equitativa in assenza di prova dell’esistenza del danno.

La ricorrente sostiene che il Tribunale prima e poi la Corte territoriale, pur avendo ritenuto indimostrata la sussistenza di significative correlazioni tra le vendite di Inoxa e quelle di C. nel periodo considerato, quanto ai prodotti incorporanti il componente (fol. 22/23 della sent. imp.), e quindi del danno, che non poteva essere questo individuato in re ipsa, avrebbero erroneamente provveduto a riconoscere la sussistenza del danno e a liquidarlo in via equitativa, secondo il criterio della “royalty ragionevole”. La censura critica anche il riconoscimento del danno all’immagine.

4.2. Il motivo è infondato e va rigettato.

4.3. In punto di diritto la Corte territoriale ha ritenuto correttamente che la prova del danno, da non considerarsi in re ipsa, e del nesso di causalità gravasse sulla C. ed ha precisato che questa aveva assolto a questo precipuo onere mediante l’indicazione dei mezzi istruttori, intesi ad accertarlo, e l’espletamento degli stessi (richiesta di ordine di esibizione delle scritture contabili di Inoxa, seguito dalla descrizione utilizzabile ex art. 129 c.p.i. a seguito dell’inottemperanza di questa all’ordine di esibizione; CTU con carattere “percipiente”) (fol. 21/22 della sent.).

La sentenza di appello, a fol. 23 chiaramente ricostruisce il quadro delle presunzioni che individua a partire dai seguenti fatti noti riguardanti sia Inoxa che C., segnatamente: 1) la concorrenza sul medesimo mercato; b) l’ampio fatturato di Inoxa relativo al prodotto contraffatto; c) la diffusione di tale prodotti pluriennale; d) incrementi significativi di Inoxa e poco significativi di C.; e) il comportamento processuale di Inoxa che non aveva ottemperato all’ordine di esibizione.

Tutte le critiche svolte dalla ricorrente al riguardo delle presunzioni utilizzate, tendenti a porre a base della assenza di prova dettagli di fatti non considerati o travisati dal giudice di appello si scontrano con la giurisprudenza di legittimità sulle presunzioni e sul comportamento processuale della parte, specie se unito ad altro complesso di elementi presuntivi o indiziari quale quello oggetto dell’anzidetta motivazione (cfr. in proposito, Cass. n. 6025 del 25/03/2015).

Invero, la decisione impugnata risponde al principio secondo il quale il ragionamento presuntivo deve articolarsi in due momenti, occorrendo che il giudice valuti, prima in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, procedendo, solo successivamente, a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e idonei, nella loro combinazione, a fornire una valida prova presuntiva (cfr. anche Cass. n. 19894 del 2005) e la censura contiene esclusivamente una critica alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di appello ed alla valutazione da essi espressa sugli elementi rilevanti ai fini della prova indiziaria, propugnando un differente approdo.

Va rilevato, in proposito, che la censura in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. n. 15737 del 21/10/2003).

Giova in proposito rammentare anche che “La prova per presunzione semplice, che può anche costituire l’unica fonte del convincimento del giudice, integra un apprezzamento di fatto che, se coerentemente motivato, non è censurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 5484 del 26/02/2019)

5.1. Con il quinto motivo si denuncia la violazione o erronea applicazione dell’art. 125, commi 1 e 2, c.p.i. ed omesso esame di fatti decisivi nel calcolo della “royalty ragionevole”.

5.2. Con il sesto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 112 c.p.c., comma 1 e art. 125, commi 1 e 2, c.p.i., anche in relazione all’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, artt. 183 e 112 c.p.c., nonchè l’omesso esame di fatti decisivi, nella determinazione della base di calcolo della “royalty ragionevole”.

5.3. Entrambi i motivi, pur denunciando violazione di leggi, sono orientati al riesame del merito rispetto alle valutazioni equitative che, pur se sinteticamente, appaiono sufficientemente motivate e non possono condurre ad un accoglimento che si tradurrebbe nel surrettizio riemergere del vizio motivazionale, ora ammissibile nei circoscritti limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

6. In conclusione il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva delle parti rimaste tutte intimate.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA