Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 711 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. III, 19/01/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 19/01/2010), n.711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18838/2005 proposto da:

C.A.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio

dell’avvocato MICCOLIS Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.D.;

– intimato –

sul ricorso 23754/2005 proposto da:

M.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PISANELLI 40, presso lo studio dell’avvocato BISCOTTO

BRUNO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONUCCI

GIOVANNI giusta delega in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente –

contro

C.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato MICCOLIS GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso principale;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BRINDISI, emessa il 26/4/2005,

depositata il 29/04/2005, R.G.N. 987/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato BRUNO SASSANI per delega dell’Avvocato GIUSEPPE

MICCOLIS;

udito l’Avvocato LUCIA SCOGNAMIGLIO per delega dell’Avvocato GIOVANNI

ANTONUCCI;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso previa riunione accoglimento p.q.r. del

ricorso principale; rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.D., quale aggiudicatario di bene immobile costituente oggetto di procedura esecutiva, con ricorso D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170, si opponeva al decreto del giudice dell’esecuzione con cui erano state liquidate le spese e competenze al notaio C.A., delegato alle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c., nella misura complessiva di Euro 29.616,81, di cui Euro 19.891,22, a carico dell’aggiudicatario.

Si costituiva il C. che contestava la fondatezza dei rilievi concludendo per il rigetto del ricorso.

Il tribunale, con ordinanza del 29.4.2005, rigettata l’eccezione di inammissibilità formulata dal ricorrente, accoglieva parzialmente il ricorso determinando gli oneri a carico dell’ aggiudicatario nella misura complessiva di Euro 11.966,06.

Ha proposto ricorso principale per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria il C..

Resiste con controricorso il M., che ha anche proposto ricorso incidentale affidato a cinque motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi – principale ed incidentale -vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Ricorso principale.

Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione di legge (e comunque violazione e falsa applicazione di norme di diritto), in particolare degli artt. 617, 618 e 591 bis c.p.c. e art. 179 bis disp. att. c.p.c., comma 2, dell’art. 1 preleggi e art. 2041 c.c., nonchè D.M. n. 313 del 1999, art. 2, comma 1, lett. D) ed F) e art. 7 – Difetto di motivazione – in ordine alla riconducibilità delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alla predisposizione del decreto di trasferimento in capo all’aggiudicatario anzichè in capo alla procedura.

Il motivo non è fondato con riferimento al profilo relativo alla violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c, nonchè – come si ricava dall’illustrazione del motivo – della legittimazione attiva dello stesso notaio.

Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione se il rimedio dato contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione che liquida il compenso al notaio sia costituito dall’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., oppure dalla opposizione prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, concludendo nel senso che quest’ultima è il rimedio proponibile (v. Cass. 29.1.2007 n. 1887; per un’identica affermazione, quanto a provvedimento per la liquidazione del compenso a favore di custode, emesso dopo l’entrata in vigore del Testo Unico, Cass. 20 aprile 2004 n. 7465).

Deve a tal fine rilevarsi, in primo luogo, che il decreto di liquidazione del compenso è emesso dal giudice dell’esecuzione.

Vengono, sotto questo profilo, in conflitto due discipline, quella generale sui rimedi contro gli atti esecutivi e quella speciale sui rimedi contro gli atti di liquidazione dei compensi agli ausiliari del magistrato. Questa seconda disciplina deve prevalere proprio in ragione del suo carattere di specialità.

Concludendo, sul punto, va affermato che il rimedio dato contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione che liquida il compenso all’ausiliare delegato per le operazioni di vendita è l’opposizione prevista dall’art. 170 D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115.

E’, poi, consequenziale l’infondatezza del rilievo circa il difetto di legittimazione passiva del notaio delegato “poichè l’opposizione avverso il decreto di liquidazione avrebbe dovuto coinvolgere soltanto le parti del processo esecutivo, giammai il notaio delegato”.

Essendo, in questa veste, il notaio delegato ausiliare del giudice, l’interesse a contraddire in ordine alle questioni relative al decreto di liquidazione non può che appartenere allo stesso notaio.

E’, invece, fondato il motivo con riferimento alla contestazione della non addebitabilità degli onorari per la predisposizione del decreto di trasferimento all’aggiudicatario, come statuito dalla sentenza impugnata.

Il giudice di merito ha escluso che fossero a carico dell’aggiudicatario gli onorari D.M. n. 313 del 1999, ex art. 2, lett. f) e art. 3, relativi all’attività di predisposizione del decreto di trasferimento per due distinti ordini di ragioni.

In primo luogo ha fondato le proprie conclusioni: a) sul D.M. 25 maggio 1999, n. 313, art. 7, comma 1, Regolamento emanato in attuazione della L. 3 agosto 1998, n. 302 – il cui art. 7 ha introdotto l’art. 179 bis disp. att. c.p.c., secondo cui “Sono a carico dell’assegnatario o dell’aggiudicatario tutti i compensi relativi all’esecuzione di quanto previsto dall’art. 591 bis c.p.c., comma 2, n. 5 “; b) sulla circostanza che fra tali attività non rientra quella di predisposizione del decreto di trasferimento.

In secondo luogo, ha ritenuto che fossero addebitabili alla procedura, anzichè all’aggiudicatario, i compensi relativi al decreto di trasferimento, sul presupposto che le attività di cui all’art. 591 bis c.p.c., comma 2, n. 5, e l’attività di predisposizione del decreto di trasferimento sono previste da due diverse lettere – d) ed f) – del D.M. n. 313 del 1999, art. 2, comma 1.

Conviene prendere le mosse dalla norma dell’art. 179 bis disp. att. c.p.c., comma 2, il quale dispone che “Il compenso dovuto al notaio è liquidato dal giudice dell’esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive che sono poste a carico dell’aggiudicatario”.

L’articolo è stato inserito dalla L. 3 agosto 1998, n. 302, art. 7.

L’art. 591 bis c.p.c., comma 8, stabilisce che “Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli artt. 574 e 585 c.p.c., e art. 590 c.p.c., comma 2, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento….”.

Il D.M. 25 maggio 1999, n. 313, art. 7, comma 1, Regolamento emanato in attuazione della L. 3 agosto 1998, n. 302 (il cui art. 7 – come già detto – ha introdotto l’art. 179 bis disp. att. c.p.c.) – stabilisce, poi, che “Sono a carico dell’assegnatario o dell’aggiudicatario tutti i compensi relativi all’esecuzione di quanto previsto dall’art. 591 bis c.p.c., comma 2, n. 5”.

Ora, è di tutta evidenza che il tenore letterale della norma dell’art. 179 bis disp. att. c.p.c. – quale norma di riferimento – sia inequivoco, nel senso di porre a carico dell’aggiudicatario le spese successive all’incanto, senza che l’art. 7 del regolamento di attuazione, per la sua qualità di fonte secondaria possa, in qualche modo, incidere sulla previsione, come statuita dalla norma.

E nelle operazioni successive all’incanto è da annoverare anche quella riguardante la predisposizione del decreto di trasferimento.

Se, poi, si tiene conto che, ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c., comma 8. “Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli artt. 574 e 585 c.p.c., e art. 590 c.p.c., comma 2, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento….”, non può non convenirsi che l’attività relativa alla predisposizione del decreto di trasferimento – successiva alle operazioni di incanto – sia svolta in favore del soggetto, individuato all’esito, quale aggiudicatario definitivo del bene posto in vendita nell’ambito della procedura esecutiva; con la conseguenza che il compenso per le attività ulteriori poste in essere, essendo queste finalizzate al conseguimento del suo interesse (emissione del decreto di trasferimento), facciano carico a quest’ultimo.

D’altra parte, non si comprenderebbe, in questa ottica, la ratio di addebitare all’aggiudicatario – ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c., comma 2, n. 5 – gli oneri relativi alla regolarizzazione formale, amministrativa e fiscale del decreto di trasferimento, escludendo la doverosità, a carico dello stesso, dei compensi relativi alla sua predisposizione.

Una volta ritenuto il contenuto inequivocabile dell’art. 179 bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla L. n. 302 del 1998, art. 7, la funzione del D.M. n. 313 del 1999, art. 7 – quale si desume anche dalla relazione illustrativa del detto decreto ministeriale, relativo ai compensi spettanti a notai per le operazioni di vendita con incanto di beni immobili e mobili registrati – non può che essere soltanto quella di chiarire l’addebitabilità, in capo all’aggiudicatario, di tutte le ulteriori attività previste dall’art. 591 bis c.p.c., comma 2, n. 5 – escludendo la necessità di ulteriore chiarificazione – per l’indiscutibile tenore letterale della norma dell’art. 179 bis disp. att. c.p.c., relativamente al compenso per la predisposizione del decreto di trasferimento a carico dell’aggiudicatario quale operazione successiva all’incanto.

Quanto, poi, al secondo presupposto posto dal giudice del merito a fondamento della decisione adottata in ordine alla non addebitabilità all’aggiudicatario dei compensi relativi al decreto di trasferimento, va sottolineato che – diversamente dal quel che ritiene la sentenza impugnata – la differente collocazione delle attività di cui all’art. 591 bis c.p.c., comma 2, n. 5, e dell’attività di predisposizione del decreto di trasferimento in lettere differenti del comma 2, della norma in questione, si giustifica – sempre con riferimento alla tariffa notarile alla quale la stessa norma rinvia – con l’adozione di diversa modalità per la quantificazione degli importi spettanti al notaio delegato, e non per la non addebitabilità di alcuni di tali compensi all’aggiudicatario.

Infatti, per le attività di cui all’art. 591 bis c.p.c., comma 2, n. 5, la lett. d) della stessa norma prevede il rinvio puro e semplice agli onorari, compensi ed indennità previsti dalla tariffa notarile, mentre, in ordine alla predisposizione del decreto di trasferimento, la lett. f) ne determina l’ammontare nel 50% dell’onorario graduale previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici.

L’addebitabilità all’aggiudicatario delle spese, diritti ed onorari relativi alla predisposizione del decreto di trasferimento nasce, invece, sotto questo profilo dalla circostanza che tale attività è svolta proprio nel suo interesse.

Una volta, infatti, individuato il destinatario del bene della vendita forzata, con l’aggiudicazione definitiva, è sullo stesso che debbono riversarsi le conseguenze della scelta, in tal modo, intervenuta.

Gli ulteriori aspetti della medesima censura restano assorbiti dalle conclusioni già raggiunte in ordine a quello principale, e non necessitano di esame.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge (e comunque violazione e falsa applicazione di norme di diritto); in particolare violazione D.M. 21 novembre 2001, art. 3, tab. C, artt. 19, 25, 11, 21, 26 e 34 (tariffa notarile) difetto di motivazione – in ordine alla legittimità delle singole voci della nota specifica.

Il motivo è fondato nei limiti che seguono.

Non coglie nel segno la censura in relazione alle formalità di cancellazione.

Diversamente da quel che ritiene il ricorrente principale, non si tratta di onorari, riconosciuti dall’invocato D.M. 27 novembre 2001, art. 3, in relazione alla tabella C), ma di diritti relativi alle formalità di cancellazione effettuate dal notaio.

L’indicazione contenuta nella tabella C) si riferisce soltanto al consenso alla cancellazione delle ipoteche; con la conseguenza che gli onorari previsti dalla tabella richiamata sono dovuti nelle sole ipotesi di cancellazione volontaria e non, come nella specie, qualora la cancellazione sia disposta per ordine del giudice.

D’altra parte, come ha correttamente rilevato il giudice di merito, i diritti per la redazione delle note di cancellazione, disciplinati dall’art. 19 del D.M. citato, sono stati autonomamente richiesti e liquidati.

Ne deriva che il riferimento è quello dei diritti spettanti per la presentazione delle note, liquidati correttamente in 14,00 per ciascuna nota, ai sensi dell’art. 27 della tariffa notarile.

Egualmente infondata è la censura relativa alla debenza dei diritti di tempo.

Gli stessi sono previsti dall’art. 11 del D.M. citato solo per le attività indicate nell’art. 7 lett. a-b-c- che non riguardano le vendite all’incanto delegate. Sono quindi estranei alla previsione dell’art. 591 bis c.p.c., n. 5.

La censura relativa all'”origine remota” di tali diritti non coglie nel segno, posto che la tariffa notarile risulta essere stata aggiornata con il D.M. 27 novembre 2001, successivo di oltre due anni al D.M. n. 313 del 1999, con il quale sono state disciplinate le vendite delegate a notai.

Anche con riferimento alle Comunicazioni alla Questura ed al Comune la censura è inconsistente.

Correttamente gli importi sono state liquidati dal giudice di merito ai sensi dell’art. 27 D.M. citato che prevede la voce residuale “…ad ogni altro ufficio”, oltre le spese di raccomandata.

L’invocato art. 19, viceversa, contiene un elenco tassativo degli atti cui si riferisce, privo di voci residuali.

Egualmente infondate sono le censure relative alle somme dovute per la scritturazione note e domande e per il deposito decreto e/o copia decreto.

Le prime sono dovute dall’aggiudicatario nella misura riconosciuta dal tribunale, posto che non vi è prova dell’ipotesi di urgenza.

Peraltro, trattasi di valutazione di merito che, correttamente motivata dal giudice di merito, non è censurabile in questa sede.

In ordine alle seconde, poi, deve rilevarsi che si tratta di attività non prevista da alcuna disposizione del D.M. 27 novembre 2001, ragion per cui non è applicabile l’art. 17 della tariffa professionale che disciplina le copie di atti negoziali.

D’altra parte – come correttamente rilevato dal giudice di merito – il decreto di trasferimento non è un atto del notaio, ma del giudice dell’esecuzione, ed essendo l’originale depositato in cancelleria, l’eventuale rilascio di copia autentica non può che competere al solo cancelliere.

Ad eguale conclusione deve pervenirsi anche in ordine alla presentazione di note e domande.

Il giudice di merito ha, infatti, correttamente ritenuto di non dovere a tale titolo liquidare alcunchè trattandosi di diritti per la presentazione di note e domande già liquidati in precedenza ai punti 2), 3), 4), 5), 7) e 8).

La censura, in ogni caso, appare anche genericamente formulata, non consentendo di individuare quali siano le note presentate di cui è chiesta la liquidazione.

Egualmente, in ordine al rimborso spese per la presentazione di note e domande.

Correttamente il giudice di merito, in mancanza di prova sulle spese sostenute, ha ritenuto di non liquidare alcuna somma.

Trattasi di valutazione di merito, congruamente motivata, come tale incensurabile in questa sede.

Se, poi, il ricorrente principale, con la censura avesse voluto prospettare un mancato esame della documentazione che era in atti, avrebbe dovuto proporre il mezzo di impugnazione della revocazione.

In ordine alla voce “liquidazione imposte” la censura è priva di consistenza.

La valutazione tra il minimo ed il massimo compete al giudice di merito che ha ritenuto di applicare la tariffa media.

Trattasi di valutazione di fatto, che, correttamente motivata f come nella specie – ritenendo che la richiesta nella misura massima prevista dalla tariffa non fosse giustificata a fronte di un calcolo “che non presentava particolari problemi” – non è censurabile in questa sede.

Non è fondato sul punto neppure il motivo (terzo) di ricorso incidentale.

Da un lato deve rilevarsi, infatti, che la liquidazione delle imposte – all’interno delle operazione della vendita delegata – rientra, ai sensi dell’art. 27, comma 2 della tariffa notarile, nei compiti del notaio e non dell’Ufficio del Registro e/o della Conservatoria;

dall’altro, va evidenziato che la liquidazione di tali attività debba intendersi ricompresa “nell’esecuzione delle formalità di registrazione” di cui all’art. 591 bis c.p.c., n. 5.

Quanto, poi, al “Rimborso spese” la censura non merita accoglimento.

Correttamente il tribunale ha ritenuto dovuto, sulla base del D.M. 27 novembre 2001, art. 26, il 15% dei soli onorari di tariffa, rilevando che, poichè tutti i compensi indicati in precedenza consistono in diritti, ad eccezione delle voci n. 9) e 16), la percentuale del 15% andava calcolata su tale somma.

A tali somme, peraltro, dovute nella misura prevista dal tribunale, sono da aggiungere quelle relative alle operazioni ritenute a carico dell’aggiudicatario in questa sede.

Infondato è, poi, il motivo di ricorso incidentale (quarto) sul punto, posto che il giudice del merito ha liquidato, a tal fine, il rimborso spese dovuto al notaio nella misura del 15% dei soli onorari di tariffa sulle voci n. 9 e 16 disciplinate, la prima nell’art. 19 ultimo comma e la seconda nell’art. 27, u.c., che non fanno riferimento a diritti, ma a compensi.

Da ultimo non è fondata la censura – proposta dal ricorrente principale – relativa alla violazione dell’art. 34 t.n. che prevede un compenso, non riconosciuto dal giudice del merito, determinato ai sensi dell’art. 2233 c.c., per le funzioni non strettamente connesse con la funzione pubblica.

L’art. 34 richiamato stabilisce che: a) per le prestazioni del suo ministero strettamente connesse con la funzione pubblica e per quelle preliminari o strumentali ad essa, al notaio non è dovuto alcun altro compenso oltre quello previsto dalla tariffa notarile; b) per le prestazioni non strettamente connesse alla funzione pubblica è dovuto un compenso ai sensi dell’art. 2233 c.c., avendo riguardo ad altre tariffe che regolano casi simili o materie analoghe.

Non c’è dubbio che il notaio delegato alle operazioni di vendita nei processi di espropriazione forzata mobiliare ed immobiliare sia un ausiliare del giudice ed, in tale veste, svolga una funzione pubblica (v. anche Cass. 29.1.2007 n. 1887).

Ora – come correttamente rilevato dal giudice di merito – alla rilevanza pubblicistica dell’attività svolta dal notaio delegato alle operazioni di vendita in sede esecutiva consegue che i relativi compensi sono disciplinati dal D.M. n. 319 del 1999, con esclusione della applicabilità dell’art. 2233 c.c., richiamato dal D.M. 27 novembre 2001, art. 34, per le attività non strettamente connesse con l’esercizio della funzione pubblica.

A tal fine deve, in primo luogo rilevarsi che, in via generale, la norma dell’art. 2233 c.c., pone una gerarchia di carattere preferenziale fra i vari criteri di liquidazione del compenso per le prestazioni di opera intellettuale: a) in primo luogo la convenzione che sia intervenuta in proposito tra le parti e che mantiene la sua efficacia anche in caso di recesso del cliente; b) in mancanza di convenzione, le tariffe o gli usi; c) ove manchino anche le tariffe e gli usi, la determinazione del giudice (Cass. 14.12.1983 n. 7374).

La norma, peraltro, opera soltanto in assenza di convenzioni, tariffe od usi.

Ora, la funzione pubblica connessa con la normale attività notarile è ancora più pregnante a seguito della delega di funzioni operata nell’ambito esecutivo dal giudice dell’esecuzione, con riferimento alle operazioni di vendita, il che rende evidente che trattasi di attività connessa con l’esercizio della funzione pubblica notarile, finalizzata alla esatta esecuzione della vendita forzata ed alla certezza dei relativi trasferimenti.

Da ultimo, deve anche sottolinearsi che l’art. 34 citato si riferisce ad attività atipiche, al di fuori del ministero pubblico ricoperto dal notaio che, come tali, esulano dall’ambito del compenso al notaio delegato alle operazioni di vendita in sede esecutiva (v. anche in questo senso Cass. 18.1.2002 n. 541).

Gli eventuali, ulteriori profili di censura restano, in parte assorbiti dalle conclusioni raggiunte ed, in parte, alla luce della corretta motivazione addotta dal giudice di merito, si presentano di evidente inconsistenza.

Ricorso incidentale.

Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia la violazione del D.M. n. 313 del 1999, artt. 1, 4 e 14, nonchè insufficienza della motivazione.

Il motivo non è fondato.

Invero, oltre alle spese documentate dovute al notaio vanno conteggiati anche i bolli apposti sulle copie del decreto di trasferimento – spese dovute dall’aggiudicatario -, nonchè le tasse di conservatoria e di catasto.

Corretta, pertanto, è la liquidazione operata dal giudice di merito.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 567 e 569 c.p.c., art. 591 bis c.p.c., n. 5, art. 586 c.p.c., nonchè dell’art. 19 della tariffe notarile, con riferimento allo stato ipotecario e catastale.

Il motivo non è fondato.

L’addebitabilità di tali voci all’aggiudicatario discende dal fatto che tale attività è compresa tra quelle successive all’incanto e, come tale, da porre a carico dell’aggiudicatario perchè funzionale alle formalità da cancellare.

La situazione ipotecaria e catastale è finalizzata, infatti, all’emissione del decreto di trasferimento e, come tale, tutte le attività prodromiche allo stesso devono fare carico al beneficiario di tale atto, trattandosi di operazioni successive all’incanto ed all’aggiudicazione definitiva, finalizzate all’esatta individuazione delle formalità da cancellare ed alla puntuale redazione del decreto di trasferimento.

Con il terzo motivo denuncia la falsa applicazione dell’art. 27, comma 2 della t.n..

Il motivo esaminato in precedenza, per l’evidente utilità della trattazione congiunta con il corrispondente motivo del ricorso principale, per le ragioni già dette, che qui si richiamano, non è fondato.

Ad eguale conclusione deve giungersi – con la dichiarazione di sua infondatezza – anche in ordine al quarto motivo, già trattato in occasione dell’esame del corrispondente motivo del ricorso principale.

Con tale motivo il ricorrente incidentale aveva denunciato la falsa applicazione dell’art. 26 della t.n. ed il vizio di motivazione.

Con il quinto motivo il ricorrente incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della t.n., nonchè vizio della motivazione.

Il motivo non è fondato.

Come ha correttamente ritenuto il giudice di merito, si tratta di diritti che vanno posti a carico dell’aggiudicatario, proprio perchè l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale relative al decreto di trasferimento, nonchè le altre indicate nell’art. 591 bis c.p.c., comma 2, n. 5, presuppongono l’esame di titoli, registri pubblici, documenti giudiziali ed extragiudiziali, attività espressamente previste nell’art. 30; senza aggiungere che il notaio deve anche monitorare costantemente l’andamento delle visure ipotecarie e catastali anche nell’anno successivo al decreto di trasferimento, fino all’esecuzione delle relative formalità da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari.

Conclusivamente, il ricorso principale va accolto in relazione ai profili ritenuti fondati; il ricorso incidentale va rigettato; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al tribunale di Brindisi in persona di diverso magistrato.

La sostanziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, prima parte.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie per quanto di ragione il ricorso principale. Rigetta l’incidentale. Cassa in relazione e rinvia al tribunale di Brindisi in persona di diverso magistrato.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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