Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 711 del 15/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/01/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 15/01/2020), n.711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17139/2015 proposto da:

B.M. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BUENOS AIRES 20,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO ORLANDI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

O.F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

17/06/2015 r.g.n. 30722/2014.

Fatto

RILEVATO

che B.M. SRL ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 16/17.6.2015, con la quale il Tribunale di Roma, nell’ambito del giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di essa ricorrente a carico di O.F.G., sciogliendo la riserva assunta all’udienza dell’16 giugno 2015, ha concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ed ha ammesso la prova testimoniale, fissando udienza al 25 settembre 2015, e riservando all’esito di provvedere sulla richiesta consulenza tecnica.

Che O.F.G. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che il ricorso appare inammissibile.

Che, infatti, è giurisprudenza consolidata di questa Corte che l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 648 c.p.c., comma 1, con la quale sia concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento non definitivo e non decisorio; ciò vale anche quando il giudice abbia provveduto sulla richiesta di provvisoria esecuzione senza pronunciarsi su eventuali questioni pregiudiziali attinenti alla competenza e alla proponibilità della domanda, potendo il giudice differirne la decisione col merito o dovendo, in alternativa, invitare, anche in prima udienza di comparizione, le parti a precisare le conclusioni (Cass. n. 14617 del 2011, ex multis; adde Cass. n. 14051 del 2004, secondo la quale: L’ordinanza con la quale, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, venga concessa o negata l’esecuzione provvisoria del decreto stesso non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. – anche nel caso in cui, ai fini di tale decisione, il giudice abbia conosciuto di questioni di merito rilevanti per accertare la sussistenza del “fumus” del diritto in contestazione -, trattandosi, comunque, di provvedimento inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, e che opera con il carattere interinale proprio dei provvedimenti di tipo cautelare, sì da produrre effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull’opposizione).

La ragione per cui non è impugnabile il provvedimento ex art. 648 c.p.c., si rinviene nel difetto del carattere di definitività del provvedimento, che ha natura anticipatoria (piuttosto che cautelare, come dice Cass. n. 14051 del 2004) della decisione sul merito e che, dunque, sotto tutti i profili è ridiscutibile con quella decisione. Ciò, anche per le questioni di merito e di rito sommariamente delibate agli effetti della decisione sulla concessione dell’esecutività.

che alla stregua di quanto esposto il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente, secondo il principio della soccombenza, alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis”.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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