Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 711 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. I, 13/01/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 13/01/2011), n.711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Fallimento Cooperativa Agricola Valle di Pompei a r.l. in persona del

curatore, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Avezzana 51,

presso l’avv. Alessandra La Via, rappresentato e difeso dall’avv.

SANGIOVANNI Giuseppe, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGEA – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura – in persona del

legale rappresentante;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 864/04 del

10.3.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16.11.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Sangiovanni per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10.3.2004 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di condanna proposta dal fallimento della cooperativa agricola Valle di Pompei a r.l. nei confronti dell’AIMA, in relazione a somme (pari a L. 1.452.780.245) pretese a titolo di aiuto comunitario per la trasformazione di pomodori lavorati durante l’annata 1989/1990.

In particolare la Corte rilevava che il mancato pagamento dell’importo indicato, pur a fronte di corrispondente ricognizione di debito da parte dell’Amministrazione, era imputabile al fatto che il credito in questione era stato oggetto di fermo amministrativo a causa di indebita percezione di aiuti per la trasformazione di agrumi, circostanza questa che, ai sensi della L. n. 898 del 1986, art. 3, avrebbe reso obbligatoria la sospensione dell’erogazione dell’aiuto comunitario e quindi legittimo l’omesso versamento del dovuto.

Avverso la decisione il fallimento proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria, cui non resisteva l’intimata.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 16.11.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di impugnazione il fallimento ha rispettivamente denunciato:

1) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., L. Fall., art. 51, D.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, art. 2, D.M. 6 agosto 1991, art. 28, D.M. 27 dicembre 1985, art. 35, R.D. 18 novembre 1923, n. 240, art. 69, art. 69, L. 23 dicembre 1986, n. 898, art. 3, per il fatto che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare sull’eccezione di inefficacia della sospensione dell’aiuto comunitario nei confronti del fallimento, eccezione che peraltro sarebbe risultata fondata in quanto il provvedimento di fermo amministrativo avrebbe avuto natura cautelare, e come tale sarebbe rientrato nella disciplina di cui alla L. Fall., art. 51;

2) violazione degli artt. 112, 345 e 346 c.p.c., L. Fall., art. 52, D.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, art. 2, R.D. 18 novembre 1923, n. 240, art. 69, L. 23 dicembre 1986, n. 898, artt. 3 e 5, D.M. 6 agosto 1991, art. 28, D.M. 27 dicembre 1985, art. 35, L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, all. e), con riferimento all’omessa considerazione della richiesta di disapplicazione dell’atto di sospensione del pagamento dell’aiuto comunitario, in quanto illegittimo. Tale richiesta, comunque, sarebbe risultata fondata in quanto il provvedimento di sospensione in questione sarebbe intervenuto il 27.8.99, quindi dopo il fallimento della cooperativa dichiarato l’1.12.1993; l’ordinanza ingiunzione per indebita percezione di contributi agricoli sarebbe, stata emessa nel 1996, anch’essa dunque in epoca successiva al fallimento; sia l’ordinanza ingiunzione che il provvedimento di sospensione sarebbero stati pertanto emessi in carenza di potere da parte degli organi che a ciò avevano provveduto.

I due motivi di impugnazione sono connessi, in quanto aventi sostanzialmente ad oggetto la medesima doglianza, e sono fondati nei termini appresso precisati.

In proposito occorre svolgere le seguenti considerazioni: 1) in tema di provvidenze finanziarie erogate dall’Agea, la sospensione dei pagamenti in forza di fermo amministrativo ai sensi del D.P.R. n. 727 del 1974, art. 2, è consentita solo per tutelare il recupero di versamenti effettuati per tali provvidenze (in deroga quindi a quanto prescritto dal R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, u.c., nella parte in cui autorizza il fermo per qualunque credito di un’amministrazione), ma non esige anche che il diritto al detto recupero sia stato definitivamente accertato (C. 07/1602); 2) il provvedimento di fermo amministrativo ha lo scopo di legittimare la sospensione del pagamento di un debito di un’amministrazione delle Stato, nella prospettiva di un’eventuale compensazione di esso con un credito dalla stessa vantato nei confronti del suo creditore, circostanza cui discende, in ordine ai relativi effetti, che fra questi non rientra quello di impedire al giudice ordinario il pieno esercizio della propria giurisdizione sulla domanda del creditore dell’amministrazione (C. 03/7945, C. 93/3573); 3) nel caso di reciproci crediti e debiti fra imprenditore fallito e amministrazione statale, ricorrente nella specie, il giudice ordinario adito dalla curatela può decidere sull’eventuale compensazione secondo la disciplina della L. fall., art. 56, senza essere condizionato dal provvedimento di fermo amministrativo del debito dello Stato, e ciò in quanto questo, come d’altro canto tutti gli altri provvedimenti cautelari, non può essere emesso in pendenza di fallimento e, se emesso, è inefficace (C. 96/8053).

Ne consegue dunque che il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, perchè decida in ordine alla domanda del creditore dell’amministrazione previa applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, della disciplina della compensazione di cui alla L. Fall., art. 56.

Il giudice del rinvio provvedere infine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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