Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7109 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. I, 12/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 12/03/2021), n.7109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11082/2019 proposto da:

L.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Tacchi

Venturi, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato ma

congiunto materialmente al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso il decreto n. 2363/2019 del Tribunale di VENEZIA del 20 marzo

2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con decreto del 20 marzo 2019, il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso proposto da L.M., cittadino nato in (OMISSIS), avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Il richiedente ha dichiarato di avere lasciato il proprio paese perchè alcuni vicini di casa, parenti del Presidente del (OMISSIS), avevano iniziato a provocarlo con riferimenti alla morte del padre, avvenuta nel 2006, ma da lui appresa nel 2011, e che c’era stata una vera e propria rissa con ferite reciproche e che temeva che costoro, in caso di ritorno, potessero vendicarsi delle ferite ricevute.

3. Il Tribunale ha ritenuto non credibile i fatti esposti, rilevando le numerose contraddizioni alle pagine 2 e 3 del decreto impugnato; ha quindi affermato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b); ha escluso, alla luce delle fonti richiamate, che in (OMISSIS) vi fosse una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato interno e che non sussistevano nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato fatti costitutivi del diritto (tenuto conto anche del fatto che non era stato ritenuto credibile) e che, ai fini dell’integrazione in Italia, non era sufficiente l’attestazione sulla frequentazione scolastica prodotta.

4. L.M. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a quattro motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e al D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis avendo la Corte rigettato la domanda di protezione umanitaria in quanto non era credibile la vicenda narrata ed essendo la protezione umanitaria una fattispecie autonoma e distinta rispetto alle altre forme di protezione internazionale.

Si duole il ricorrente, inoltre, che la Corte (rectius: il Tribunale) non aveva valutato l’età del ragazzo, le condizioni personali, i corsi di alfabetizzazione frequentati, il viaggio e la condizione del paese di origine.

1.1 Il motivo è inammissibile sotto plurimi aspetti e in parte infondato.

1.2 La doglianza è, innanzi tutto, inammissibile perchè il ricorrente non ha censurato le diverse ragioni del decidere poste dal Tribunale a fondamento del rigetto della protezione umanitaria.

E difatti, il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria perchè la situazione del ricorrente non presentava profili di vulnerabilità e che, in considerazione delle circostanze dedotte nel ricorso, non si era in presenza di una situazione personale e oggettiva grave che non consentisse l’allontanamento dal territorio nazionale e ciò “salvo quanto affermato circa la sua non credibilità”.

In ultimo, il Tribunale ha precisato che ai fini dell’integrazione in Italia, non era sufficiente l’attestazione sulla frequentazione scolastica prodotta.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata sia basata su plurime e distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, sussiste l’onere del ricorrente di impugnarle tutte, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass., 18 aprile 2019, n. 10815).

1.3 La censura è inammissibile anche sotto lo specifico profilo della motivazione apparente o inesistente, poichè la motivazione dettata dal Tribunale sulla protezione umanitaria, pur sintetica, è esistente e consente di ricostruire il percorso logico seguito nel rispetto dei canoni di congruità logica e come tale è idonea a sottrarsi alla dedotta censura.

E’ utile ribadire che il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre ogni qualvolta il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logico-giuridica, rendendo così impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).

1.4 Anche la censura relativa alla mancata valutazione dell’età del ragazzo, delle condizioni personali, dei corsi di alfabetizzazione frequentati e del viaggio è inammissibile, poichè si tratta di censura formulata per la prima volta in questa sede.

Ed invero, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nel provvedimento impugnato, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (Cass., 13 giugno 2018, n. 15430).

1.5 La censura è, in ogni caso, infondata con riferimento alla mancata valutazione della condizione del paese di origine, che è stata ampiamente presa in considerazione alle pagine 5 e 6 del decreto impugnato, al fine poi di escludere la sussistenza di una situazione personale e oggettiva grave anche in materia di protezione umanitaria.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, avendo il Tribunale desunto in modo apodittico la non credibilità del ricorrente, avendo in più occasioni ritenuto “estremamente vago” e “poco circostanziato” il racconto, piuttosto che limitarsi a valutare la non contraddittorietà del racconto e la sua verosimiglianza.

2.1 Il motivo è inammissibile.

2.2 Le Sezioni Unite di questa Corte, di recente, hanno affermato che “in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass., Sez. U., 30 settembre 2020, n. 20867).

2.3 Nel caso in esame, il Tribunale, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha ritenuto il racconto del richiedente non credibile e ha messo in evidenza numerose discrasie (pagine 4 e 5 del decreto impugnato), con motivazione che non è stata censurata dal ricorrente, anche su aspetti non secondari del racconto e ha valutato la sostanziale “coerenza” e “plausibilità” del racconto, con un apprezzamento di fatto, peraltro, censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11; dell’art. 50 bis c.p.c. e dell’art. 16 della Direttiva UE 32/2013, per avere il Tribunale delegato al giudice onorario non parte del Collegio giudicante l’esame del ricorrente.

3.1 Il motivo è infondato, avendo questa Corte già affermato che il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di Tribunale abbia svolto attività processuali e abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione non è affetto da nullità in quanto l’estraneità di detto giudice al collegio non assume rilievo a norma dell’art. 276 c.p.c., dato che, con riguardo ai procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento alle attività svolte in diverse fasi processuali (Cass., 16 aprile 2020, n. 7880) e che il D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10 recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, compresa l’assunzione di testimoni, mentre l’art. 11 medesimo D.Lgs. esclude l’assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis (Cass., 24 febbraio 2020, n. 4887).

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per l’impiego di fonti informative non idonee, assumendo che i link riportati non erano funzionanti; che la Corte (rectius: il Tribunale) non aveva preso in considerazione altre fonti autorevoli e sicure; che le fonti non erano aggiornate e che le stesse avevano attinenza solo con la lettera c) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

4.1 Il motivo è inammissibile.

4.2 Di recente, questa Corte ha affermato che chi intenda denunciare, in sede di legittimità, la violazione da parte del giudice di merito dell’obbligo di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per consentire a questa Corte di valutare la decisività della censura ha sempre l’onere di allegare che esistono COI aggiornate ed attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di sua provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; di indicarle; di riassumerne o trascriverne il contenuto, nei limiti strettamente necessari al fine di evidenziare che, se il giudice di merito ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso e che in mancanza di questa allegazione il motivo va dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza (rectius, per difettosa esposizione del requisito della decisività), dal momento che sarebbe impossibile stabilire se, in caso di regressione del processo alla fase di merito, esista l’astratta possibilità di un differente esito del giudizio (Cass., 9 ottobre 2020, n. 21932; Cass., 20 ottobre 2020, n. 22769).

4.3 Nel caso in esame, la mancanza di tale allegazione impedisce alla Corte di valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, rendendola inammissibile.

4.4 Anche la censura riguardante il rigetto della domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) è inammissibile perchè non si confronta con la ratio decidendi posta a fondamento della decisione e che è stata individuata dai giudici di merito nella ritenuta non credibilità del ricorrente.

5. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.

Nulla deve disporsi sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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