Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7108 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 24/03/2010), n.7108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimato –

avverso la decisione n. 41/12/07 della Commissione tributaria

regionale di Milano, emessa il 25 giugno 2007, depositata il 26

giugno 2007, R.G. 1183/07;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 23 settembre 2009 è stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte di M. R., esercente l’attività di avvocato, del diniego di rimborso dell’IRAP pagata negli anni dal 2000 al 2005. L’Ufficio oltre a contestare la necessità di una organizzazione autonoma intesa come strumentale all’esercizio dell’attività ha eccepito la intervenuta decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, per gli anni 2000 e 2001 e l’inammissibilità del ricorso per gli anni interessati dall’adesione al condono da parte del contribuente;

2. La C.T.P. di Como accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha riformato tale decisione accogliendo parzialmente l’eccezione di decadenza e rigettando la domanda di rimborso relativa al 2005 perchè non provata;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 7;

4. La ricorrente sottopone il seguente quesito di diritto: se in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 7, la presentazione della relativa istanza precluda al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità di imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di Imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie IRAP);

Ritiene che:

a. Sul quesito sottoposto dalla ricorrente la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata (Cassazione civile, sezione 5^, n. 3682 del 16 febbraio 2007) affermando che, in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta (nella specie, IRAP) definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto: il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria;

b. tale giurisprudenza che è stata successivamente confermata dalle pronunce nn. 6504/07 e 17142/08 di questa sezione della Corte di Cassazione dovrebbe essere ribadita anche in questo giudizio non ostandovi ragioni di diritto che comportino un cambiamento del predetto orientamento interpretativo;

e, sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi, in relazione al recente formarsi di una giurisprudenza in materia, per compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione e pertanto per dichiarare non ripetibili le spese sostenute dall’Agenzia ricorrente, confermando la compensazione delle spese relative ai gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara non ripetibili le spese processuali del giudizio di cassazione e conferma le statuizioni di compensazione già operate dai giudici di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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