Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7108 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. I, 12/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 12/03/2021), n.7108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8504/2019 proposto da:

O.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Maestri,

giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso il decreto n. 1355/2019 del Tribunale di VENEZIA del 19

febbraio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con decreto del 19 febbraio 2019, il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso proposto da O.F., cittadino nato in (OMISSIS) ((OMISSIS)), avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Il richiedente ha dichiarato di avere lasciato il proprio paese di origine perchè il padre aveva venduto un terreno senza sapere che era stato già venduto in precedenza ad un’altra persona e che i secondi acquirenti avevano chiesto spiegazioni al padre, ma era nata una lite ed era stato esploso un colpo di arma da fuoco; che egli era intervenuto per aiutare il padre e che aveva saputo che gli acquirenti lo cercavano per ucciderlo perchè si era intromesso in un affare che non lo riguardava.

3. Il Tribunale, dopo avere valutato i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, pur non essendo stato richiesto dal ricorrente, ha affermato che non sussisteva il presupposto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) in ragione della non credibilità del ricorrente e, alla luce delle fonti richiamate, nemmeno quello di cui al Decreto n. 251 del 2007, lett. c; che non sussistevano nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, escluso il rischio di sottoposizione a torture o trattamenti inumani o degradanti e in assenza di allegazione quanto al vissuto in Libia; che la patologia asmatica da cui era affetto non impediva una vita normale tanto che il ricorrente aveva lavorato in agricoltura con contratto a tempo determinato, contratto oramai scaduto che non poteva costituire sufficiente elemento di integrazione ai fini della tutela richiesta.

4. O.F. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a due motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 Cost. e art. 10 Cost., comma 3; dell’art. 3 CEDU; dell’art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti umani; del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo il decreto impugnato violato le norme che definivano il quadro della protezione internazionale nel nostro paese.

1.1 Il motivo è inammissibile.

1.2 Giova premettere che secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., 21 agosto 2020, n. 17570; Cass., 5 agosto 2020, n. 16700; Cass., 29 novembre 2016, n. 24298; Cass., 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass., 26 giugno 2013, n. 16038).

In altri termini, non è il punto d’arrivo della decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle (Cass., 3 gennaio 2014, n. 51; Cass., 9 marzo 2012, n. 3721).

1.3 Nel caso in esame, l’articolato motivo presenta profili di inammissibilità in quanto viene dedotta la violazione di una pluralità di disposizioni normative, omettendo di precisare le affermazioni in diritto del provvedimento impugnato che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie (o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità), genericamente richiamate nella intestazione del motivo, e senza ricondurre una specifica statuizione del decreto alla violazione di una determinata norma, impedendo così alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Il ricorrente, infatti, nell’illustrazione del motivo non richiama alcuna parte della motivazione del decreto impugnato che ritiene affetta dal vizio denunciato e non svolge, di conseguenza, alcuna specifica contestazione, limitandosi a richiamare la rubrica delle plurime norme citate, senza riproporre le argomentazioni del Tribunale e senza prospettare differenti profili argomentativi.

Ciò che sarebbe stato necessario a fronte delle specifiche motivazioni contenute nel decreto impugnato che, peraltro, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto all’uopo richiamati.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè il Tribunale aveva statuito anche in ordine alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, mentre la domanda aveva ad oggetto il riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2.1 Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Questa Corte ha affermato che “il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (“petitum” e “causa petendi”), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti”, con la conseguenza che “non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate” (Cass., 3 luglio 2019, n. 17897).

Ed ancora è stato precisato che “il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che egli è libero non solo di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma pure di rilevare, indipendentemente dall’iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge” (Cass., 5 agosto 2019, n. 20932).

2.2 Nel caso in esame, il Tribunale ha affermato che il non riconoscimento dello status costituiva presupposto ai fini del riconoscimento delle forme di protezione oggetto di domanda specifica da parte del ricorrente e ha, di conseguenza, evidenziato che la vicenda raccontata dal ricorrente non era in alcun modo legata ad una specifica condizione soggettiva legata a ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

2.3 Va, altresì, rilevato che poichè la decisione impugnata si fonda su plurime ragioni del decidere, una volta rigettato il primo motivo di ricorso il ricorrente non ha più interesse a sostenere il secondo.

Ed infatti, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una decisione che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione del provvedimento, per tutte le ragioni che autonomamente lo sorreggano (Cass., 12 ottobre 2007, n. 21431).

Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, che pur essendo stata impugnata, sia stata rigettata, perchè il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base del provvedimento impugnato” (Cass., Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602).

6. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.

Nulla deve disporsi sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

 

 

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