Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7108 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. I, 12/03/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 12/03/2020), n.7108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10234/2014 proposto da:

Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale –

Federambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Casperia n. 30, presso lo

studio dell’avvocato Rinaldi Guido, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.p.a. in Liquidazione, in persona del curatore

Dott.ssa R.M.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Lazio n. 20-c, presso lo studio dell’avvocato D’Onofrio Giuseppe,

rappresentato e difeso dall’avvocato Carosielli Franco, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FOGGIA, depositato il 14/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/11/2019 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale ha presentato domanda di insinuazione in chirografo al passivo del fallimento della s.p.a. (OMISSIS). A base della propria richiesta ha posto un credito per mancato pagamento di contributi associativi, secondo quanto previsto dallo statuto federativo, nonchè quello per contribuzione agli oneri relativi a permessi sindacali per i c.d. distacchi di lavoratori.

Il giudice delegato ha respinto la domanda, rilevando in particolare la mancanza della prova dell’adesione della società di poi fallita alla Federazione istante.

La Federazione ha allora proposito opposizione L. Fall., ex art. 98, avanti al Tribunale di Foggia. Che la ha respinta con decreto depositato in data 14 marzo 2014.

2.- Il Tribunale ha motivato la decisione così assunta, osservando che la “s.p.a. (OMISSIS) dal 2005 è diventata società a partecipazione pubblica del Comune di Foggia, affidataria di servizio pubblico di rilevanza economica e pertanto soggetta all’osservanza di procedure ad evidenza pubblica”, secondo le disposizioni di cui alle norme del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 23 bis, comma 10, lett. a), D.P.R. n. 168 del 2010, art. 6, nonchè D.L. n. 138 del 2011, art. 4, comma 15. Da tale soggezione “discende” – ha proseguito il decreto – la “necessaria forma scritta ad substantiam di qualsiasi contratto stipulato… dalle società a partecipazione pubblica”.

L'”assenza”, nella specie, del “predetto requisito formale comporta l’insanabile nullità del contratto”. A nulla possono valere – in difetto di atto scritto, “sottoscritto dal legale rappresentante della s.p.a. (OMISSIS) e contenente l’adesione di quest’ultima allo statuto della Federazione” – gli “asseriti comportamenti concludenti tenuti in precedenza” per l’assunta sussistenza del vicolo federativo. Come pure la forma scritta sarebbe occorsa – si è altresì aggiunto – per il “caso di rinnovazione del rapporto associativo”: la necessità della forma scritta preclude propriamente l’ipotetica operatività di rinnovazioni tacite.

D’altronde, la forma scritta per i contratti di adesione allo statuto federativo – ha pure precisato il Tribunale – risulta “specificamente richiesta dalle previsioni statutarie della Federazione e in specie dall’art. 4 dello statuto” (che, tra l’altro, prevede la presentazione di una “domanda sottoscritta dal legale rappresentante”, con espressa dichiarazione di “integrale accettazione” delle tavole statutarie “della Federazione, dell’Associazione regionale, nonchè del sistema Confservizi”).

3.- Avverso questo provvedimento la Federazione presenta ricorso, affidandolo a due motivi di cassazione.

Con controricorso resiste il fallimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge (D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 23 bis; D.P.R. n. 168 del 2010, art. 6; D.L. n. 138 del 2011, art. 4, conv. in L. n. 148 del 2011; D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3) e omesso esame di fatto decisivo. In particolare, la Federazione contesta l’applicabilità, per il caso di specie, della disciplina di legge relativa all’operatività delle società a partecipazione pubblica. Tale disciplina – si osserva – riguarda solo i “contratti a titolo oneroso… tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura dei prodotti, la prestazione dei servizi”: l'”adesione all’Associazione sindacale di categoria non integra un contratto avente a oggetto nè l’esecuzione di lavori, nè la fornitura di prodotti e tantomeno la prestazione di servizi”. Il Tribunale non ha proprio preso in considerazione – si aggiunge – la circostanza che la Federazione è una “associazione con mere finalità rappresentative e promozionali degli associati”.

Il secondo motivo – che pure si duole di violazione di legge (artt. 1352,1362 c.c. e segg.) e di omesso esame di fatto decisivo assume che la normativa dell’art. 4 dello statuto federativo non detta una prescrizione formale ad substantiam, perchè “in alcuna parte dello statuto è prevista la sanzione della nullità in caso di inosservanza della procedura di iscrizione”. Assume altresì che la clausola statutaria è posta nell’esclusivo interesse della Federazione, investendo la sola proposta di adesione allo statuto (e non anche l’accettazione della “giunta esecutiva”); perciò, essa “non attiene in ogni caso all’ipotesi di forma convenzionale vincolata prevista dall’art. 1352 c.c.”. E ancora rileva che la forma negoziale è rinunciabile dalle stesse parti del contratto e che “tale rinuncia ben può derivare da atti diversi dallo scritto e, in particolare, da comportamenti concludenti incompatibili con la volontà di mantenere in vita il vincolo di forma”.

5.- Il ricorso non è fondato e non può quindi essere accolto.

Il decreto del Tribunale di Foggia non merita le censure che gli ha rivolto la ricorrente Federazione.

Quest’ultima trascura, in effetti, che i compiti istituzionali assegnati all’ente dall’art. 2 dello statuto federativo (come riportato dallo stesso ricorrente, a p. 9 s.) importano propriamente la promozione, lo sviluppo e lo svolgimento di tutta una serie di servizi (in punto, in particolare, di “servizi di interesse economico generale nel settore ambientale” e di “attuazione dei principi che ispirano la gestione dei servizi di interesse economico generale del settore ambientale”: tra l’altro, “svolgendo attività di studio, di formazione e consulenza”, “di assistenza” degli associati “negli accordi locali, nonchè nelle vertenze stragiudiziali di lavoro” e altresì “prestando assistenza agli enti locali”).

Il tenore della norma dell’art. 1352 c.c., si manifesta univoco, poi, nel ricollegare all’adozione di una forma convenzionale la “presunzione” che la relativa previsione sia stata “voluta per la validità del contratto” (cfr., tra le altre, Cass., 12 marzo 2018, n. 5890; Cass., 30 novembre 2017, n. 288116). Sì che non rileva come per contro opina la Federazione ricorrente – l’assenza di un’espressa e specifica previsione di “nullità convenzionale”: il tema si pone, propriamente, sul piano dell’interpretazione dell’atto di autonomia, così come indirizzata e guidata dalla predetta norma di legge (appunto a mezzo della “presunzione” da questa formulata).

E’ noto, poi, che la forma convenzionale ex art. 1352 c.c., ben può riguardare anche i negozi unilaterali, in ragione, se non altro, del disposto dell’art. 1324 c.c. (cfr. Cass., 9 luglio 2019, n. 18414). In quanto collocata nel contesto di uno statuto di un ente associativo, la clausola di cui alla prescrizione formale, inoltre, deve essere considerata come inserita (anche) nell’interesse di tutti gli associati, in essere, come pure potenziali; con la conseguenza che l’eventuale nullità (conseguente al mancato rispetto della prescrizione) ben può essere fatta valere da ciascun interessato (cfr., sul punto, Cass., 2 agosto 2016, n. 16053).

Neppure può ritenersi condivisibile l’assunto della Federazione ricorrente là dove assume che la “rinuncia” alla prescrizione di una forma convenzionale può anche discendere dall’avere nel concreto adottato forme alternative di accordo. Sembra chiaro, infatti, che trattandosi di clausola statutaria – una “rinuncia” al riguardo può derivare solo dall’assunzione di una corrispondente modifica statutaria, come correttamente assunta a norma di legge e di statuto. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito come, “laddove la clausola che programma la forma di successivi atti o contratti sia da qualificare elemento essenziale del contratto assoggettato all’obbligo di forma, essa non potrà essere modificata con un accordo concluso verbis tantum o per fatti concludenti” (Cass., 14 giugno 2019, n. 16106); e pure come, in presenza di una prescrizione di forma convenzionale, non sia nemmeno sufficiente il ricorso a “forme equivalenti” (cass., 18 aprile 2019, n. 10845). In definitiva, l’assunto della Federazione ricorrente risulta intesa a confondere piani tra loro nettamente separati: quali, per l’appunto, quello del mancato rispetto, in concreto, del vincolo formale e quello delle modalità di eventuale modifica (cancellazione compresa) del vincolo medesimo.

6.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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